Professionalità dell’ingegnere forense

Sulla rivista L’ingegnere italiano (n. 1 del 2020) è apparso un articolo dal titolo: “Un cambiamento necessario” in cui si affronta il problema della qualità della consulenza tecnica nel processo civile. Oggigiorno assistiamo ad un numero sempre maggiore di professionisti che si cimentano nell’arte del tecnico forense (CTU o CTP che siano). Purtroppo tutto ciò è accompagnato da un decadimento della qualità di tali figure professionali dovuto sia alla scarsa conoscenza delle norme che regolano i procedimenti civili, che alla frequentazione solo di un mini corso di 12 o 20 ore organizzato da un Ordine Professionale e/o un collegio come unica base di partenza, base che non può certo sopperire la scarsa esperienza necessaria invece in tale settore non strettamente tecnico. Quella del tecnico forense è una professione intellettuale e come tale è legata a diversi aspetti formativi, etici e deontologici. Per intraprendere una qualsiasi attività intellettuale è necessario un certo periodo di apprendistato e/o tirocinio ma stranamente per quella di tecnico forense sembra che sia sufficiente la sola  frequenza di un corso per la parte giurisprudenziale e il titolo di studio per la parte tecnica ma è proprio così?

Io non lo credo e la dimostrazione è che ci sono tanti tecnici che seppure titolati sulla carta non sono in grado di gestire il contenzioso e/o ragionano solo in termini “tecnici” trascurando gli aspetti giuridici ma soprattutto dimenticando che le loro argomentazioni costituiranno una delle basi su cui si fonderà il giudizio del Giudice e/o del cliente che si rivolgerà a loro per affidare un lavoro. Tutto ciò comporta forti risvolti nelle parti coinvolte che si affidano al tecnico allo stesso modo in cui un malato si affida al proprio medico di fiducia.

Il CTU, ad esempio, non è solo un tecnico che svolge il proprio incarico ma è un tecnico che svolge un ufficio quello appunto di consulente del giudice ossia ha un compito di pubblica utilità e non meramente tecnico. Il CTU è un tecnico fiduciario del Giudice. Forse se al termine di ogni consulenza il Giudice attribuisse un punteggio al CTU sul lavoro svolto, un po’ come avviene nelle recensioni sui ristoranti, si potrebbe avere una classifica che aiuterebbe altri Giudici a conferire gli incarichi non solo sulla base della turnazione ma anche su quella del merito. Nel privato la questione è più complessa perchè vige la regola del libero mercato e riuscire ad avere un tecnico, CTP, stellato è più ostico in quanto ci si muove più su conoscenza diretta o per sentito dire che per altro.

Ritornando all’articolo citato in apertura, la qualità non dipende solo da un codice di etica deontologico e/o professionale, codice che per gli iscritti agli albi e/o collegi professionali esiste già, ma soprattutto dalla maturità dell’individuo acquisita anche attraverso un percorso di formazione professionale sul campo che si può ottenere solo dopo un periodo di tirocinio fatto con un serio ed esperto professionista del settore.

Ugo Lops

Regime forfettario 2019, tutte le novità per i professionisti!

La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) prevede importanti novità in merito all’estensione del regime forfettario; a partire dal 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore delle modifiche circa i nuovi requisiti di acceso e di permanenza nel regime forfettario.

In particolare, il provvedimento estende il regime agevolato con imposta sostitutiva unica agevolata al 15% atutte le attività d’impresa e professionali che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi/compensi fino a un massimo di 65.000 euro (tale limite era in precedenza fissato a 30.000 euro).

Vengono apportate modifiche all’art. 1 della legge di legge di Bilancio 2015 (legge 190/2014) che introduce il regime forfetario, un particolare regime fiscale attraverso il quale si può usufruire di una partita Iva agevolata; i vecchi commi 54 e 55 della legge di Bilancio 2015  sono sostituiti dai nuovi commi 9–11, art. 1, della legge di Bilancio 2019.

Requisiti ed esclusioni

Dal 1° gennaio 2019 possono accedere a questo regime fiscale agevolato tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione che nell’arco dell’anno solare precedente:

  • hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro
  • non hanno partecipazioni a società di persone, associazioni o imprese familiari
  • non hanno il controllo di Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente connesse con quelle svolte dal soggetto titolare del regime forfettario
  • inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
  • NON possono accedere al regime le persone fisiche la cui attività siano esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro

Il regime forfetario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro.

Inoltre, ai fini della verifica dell’unico requisito ora necessario (limite dei ricavi/compensi), il riferimento ai soppressi studi di settore è stato trasferito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che ne hanno preso il posto dal periodo d’imposta 2018.

Da notare che rispetto al passato, vengono invece eliminati i seguenti requisiti: il limite di 5.000 euro relativo alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche assunti per esecuzione di progetti; il limite di 30.000 euro relativo al reddito da lavoro dipendente percepito; il limite di 20.000 euro relativo al costo per beni strumentali.

Tassazione

Chi accede al regime forfettario non potrà dedurre costi dal reddito: i compensi su cui applicare l’imposta, infatti, sono ridotti mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività che varia a seconda dell’attività svolta.

Di seguito si riportano i coefficienti di redditività.

Tipologia di attività

Coefficiente di Redditività                       

Industrie alimentari e delle bevande40%
Commercio ingrosso e dettaglio
40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande
40%
Commercio ambulante di altri prodotti 54%
Costruzioni e attività immobiliari86%
Intermediari di commercio62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione40%
Attività professionali78%
Altre attività economiche67%

Il meccanismo di tassazione, da applicare ai ricavi/compensi moltiplicati per i coefficienti di redditività, è il seguente:

  • le partite Iva con un fatturato fino a 65.000 euro sono soggette al 15% di imposta
  • con reddito annuo tra i 65.000 e i 100.000 euro, dal 2020, la tassazione sale al 20% (regime super-forfettario)
  • per i primi 5 anni di attività la tassazione è pari al 5% (questo ulteriore sconto di imposta non ci sarà per chi ha avuto una partita Iva nei 3 anni precedenti)

Regime super-forfettario

La legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 17-22) prevede, inoltre, agevolazioni anche per redditi fino a 100.000 euro, con l’introduzione di un livello intermedio di agevolazioni per coloro i quali non rientrano nel regime forfetario.

A partire dal 1° gennaio 2020, per i professionisti e gli imprenditori individuali che nell’anno precedente hanno superato il limite di 65.000 euro, ma che rientrino nella soglia di 100.000 euro per quanto concerne ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello per il quale si presenterà la dichiarazione, sarà possibile applicare un’imposta sostitutiva avente un’aliquota pari al 20%.

Come si calcola la tassazione per un professionista

Per calcolare il reddito imponibile in regime forfettario per un professionista occorre moltiplicare i compensi annuali percepiti per il coefficiente di redditività pari al 78% (V. tabella precedente).

A tale valore vanno sottratti i contributi previdenziali obbligatori. Si moltiplica poi il valore ottenuto per il 15%.

La responsabilita penale dei professionisti tecnici

Si riporta un interessante articolo scritto da: Emanuele Ruggerone sul sito:  Magazine Dario Flaccovio.


Ogni professionista tecnico è tenuto all’osservanza di normative e codici comportamentali ben definiti, la violazione dei quali può dare origine ad un illecito. Vediamo le distinzioni previste dalla legge e le conseguenze previste per ogni violazione commessa.

L’illecito può essere di tre tipologie:

  • Illecito penale
  • Illecito civile
  • Illecito amministrativo

Nel seguito si affrontano i principali aspetti relativi all’illecito di tipo penale, nell’ottica di fornire un quadro generale sull’argomento.


Definizione di illecito penale

L’illecito penale consiste nella violazione di regole della massima importanza, ovvero regole che sono ritenute fondamentali per la convivenza civile all’interno di una società.
La responsabilità penale è conseguente alla commissione riconosciuta di un reato.

Gli elementi costitutivi del reato

Ciascun reato si dice costituito da una componente oggettiva e da una soggettiva.
La componente oggettiva configura i requisiti del reato, detti requisiti positivi i primi tre, negativo il quarto:

  1. Condotta
  2. Evento
  3. Nesso di casualità
  4. Assenza di cause di giustificazione

In linea di massima, un reato penale è riconosciuto come tale in presenza di tutte e quattro le componenti anzidette.

La condotta: azione e omissione

È condotta rilevante, dal punto di vista della responsabilità penale, quella che attiene tanto ad un’azione, ovvero l’insieme di uno o più atti che comportano la configurazione di un reato, quanto l’omissione, ovvero l’insieme di uno o più mancati atti che avrebbero comportato la mancata configurazione di un reato.
Una precisazione per quanto riguarda l’omissione: un comportamento può qualificarsi come omissione solo se sussiste un obbligo normativo che avrebbe imposto ad un soggetto l’adozione di una determinata azione che, appunto, non è stata compiuta.
Di particolare rilevanza, in tema di omissione, è la cosiddetta posizione di garanzia, costituita da obblighi del tutto particolari, inerenti la specifica conoscenza di un problema o di una fonte di danno o pericolo e la mancata adozione delle necessarie misure per impedire il verificarsi di un evento dannoso o pericoloso. Posizione di garanzia è quella rivestita, ad esempio, da un direttore dei lavori (Cass. 26.04.2007, n.° 23129).

L’evento

L’evento è da considerarsi come il risultato della condotta, ovvero l’insieme dei fatti che sono scaturiti dall’adozione di una determinata condotta da parte di un determinato soggetto.

Il nesso di causalità

Si cita in merito a questo aspetto l’articolo 40 comma I del Codice Penale: “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso, da cui l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”.
In sede quindi di accertamento della responsabilità penale, il problema consiste nel valutare se lo specifico evento sarebbe comunque accaduto oppure se è accaduto in conseguenza dell’adozione di una determinata condotta.
Ovvia la difficoltà di una simile operazione, sottolineata anche dalla Cassazione (Cass. 28.11.2002), secondo la quale “il rapporto di casualità si costruisce non in termini di una scientificamente irraggiungibile certezza, ma in termini di quasi certezza, non in termini di coefficienti percentualistici pari a cento, ma in termini di elevati coefficienti percentualistici, di coefficienti percentualistici vicino a cento, poco meno di cento”.

Assenza di cause di giustificazione

La presenza di cause di giustificazione può, talora, comportare il fatto che un reato non sia più riconosciuto come tale.
Causa di giustificazione può essere quella per cui un reato viene commesso per salvare un interesse superiore. Esempi tipici possono essere la legittima difesa o la violenza commessa in stato di necessità.
Va ricordato che non sono cause di giustificazione, ad esempio, il consenso del lavoratore subordinato alla violazione di obblighi relativi all’incolumità personale (Cass. 26.01.1977, n.° 4743) oppure l’assenso di un Committente alla realizzazione di opere abusive (Cass. 08.10.2002).

Componente soggettiva del reato

La componente soggettiva del reato concerne l’inquadramento complessivo del soggetto che lo ha commesso. “Il principio di soggettività del reato sta ad indicare che, per aversi reato, non basta che il soggetto abbia posto in essere un fatto materiale offensivo, ma occorre che questo gli appartenga psicologicamente” (Mantovani, “Diritto Penale”, Padova, 2007).
L’appartenenza psicologica di cui sopra può non sussistere, ad esempio, in casi di infermità mentale totale o parziale, tossicodipendenza, incapacità di intendere e volere.

Negligenza, imprudenza e imperizia

Per negligenza si intende una insufficiente attenzione posta nell’effettuare una determinata azione, il che può comportare, di fatto, una vera e propria omissione.
L’imprudenza si verifica invece nei casi in cui, nel commettere una determinata azione, si agisca senza una specifica considerazione di tutte le conseguenze.
Imperizia è invece l’insufficienza di preparazione professionale o di esperienza che può dare luogo ad azioni che comportano eventi pericolosi o dannosi.

Responsabilità penale colposa e dolosa

La valutazione della natura colposa o dolosa di una responsabilità penale è tema complesso e che non può avere una generalizzazione semplice.
Secondo l’articolo 43 del Codice Penale, il reato si dice doloso “quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.
Per contro, il reato si dice colposo “quando l’evento anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Differenza fondamentale fra i due casi risiede nella volontà, da parte del soggetto, di commettere il reato, pertanto si potrebbe supporre che tutti i casi di errori di progettazione siano, ad esempio, ascrivibili al settore della responsabilità colposa.
Si citano nel seguito alcuni esempi, finalizzati a meglio chiarire la tematica.
Secondo la Cassazione (Cass. 06.06.1977, n° 14666), “la responsabilità penale colposa deve ravvisarsi non solo quando il danno derivi da un fatto omissivo, ma anche quando consegua ad un’omissione e, in particolare, dalla mancata previsione di un fatto che, con apprezzabile grado di probabilità possa determinare un pericolo o danno” (in merito al caso di un progettista che, nella progettazione di un tratto di strada poi crollato, aveva proceduto senza un adeguato studio geologico, dal quale si sarebbe potuto prevedere l’evento verificatosi).

Mappa del rischio sismico dall’ISTAT

L’Istituto nazionale di statistica e Casa Italia, struttura di missione della Presidenza del Consiglio, rendono disponibile un quadro informativo integrato sui rischi naturali in Italia.

L’obiettivo è fornire variabili e indicatori di qualità, a livello comunale, che permettono una visione di insieme sui rischi di esposizione a terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e alluvioni, attraverso l’integrazione di dati provenienti da varie fonti istituzionali, quali Istat, INGV, ISPRA, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Per ciascun Comune i dati sul rischio sismico, idrogeologico e vulcanico sono corredati da informazioni demografiche, abitative, territoriali e geografiche.

Link al sito ISTAT per consultare la Mappa del rischio sismico e gli indicatori statistici dei Comuni Italiani: http://www.istat.it/it/mappa-rischi

Il Consiglio di Stato ritorna sulla natura degli incarichi di CTU conferiti ai pubblici dipendenti.

2017 il Consiglio di Stato ritorna sulla vicenda degli incarichi di CTU conferiti a pubblici dipendenti affermando che un dipendente pubblico può accettare incarichi anche senza autorizzazione della propria amministrazione (Consiglio di Stato 3513/2017). A tal riguardo si riporta quanto scrive Legislazione Tecnica sul proprio sito e ad altro articolo pubblicato sul presente sito:

Indagini sui solai

IndaginiSuiSolai_250x180Interessante procedura di indagini diagnostiche sui solai al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici (e non solo) e per prevenire eventi di crollo e/o dissesti. Pubblicazione recensita dal sito di Legislazione Tecnica.

Link all’articolo: Indagini sui solai

Statistiche sul mercato immobiliare residenziale – anno 2017

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Statistiche Regionali 2017 con i report che analizzano nel dettaglio l’andamento dei mercati immobiliari residenziali locali nel 2016.

Le Statistiche regionali, realizzate dalle Direzioni Regionali e dagli Uffici Provinciali – Territorio in collaborazione con l’Ufficio Statistiche e Studi del Mercato Immobiliare della Direzione Centrale OMISE, illustrano la composizione e la dinamica del mercato residenziale regionale, approfondendone i dati strutturali dei singoli mercati provinciali. In particolare vengono illustrate:

  • la serie storica delle compravendite dal 2004
  • le quotazioni medie delle abitazioni
  • l’intensità del mercato immobiliare
  • le classi dimensionali delle abitazioni compravendute
  • le superfici medie delle abitazioni compravendute

L’Agenzia ha reso disponibile una pubblicazione per ogni Regione d’Italia.

I dati riportano un trend positivo generale del mercato immobiliare rispetto all’anno 2015, ma con una variazione negativa delle quotazioni rispetto all’anno precedente.

Sostanzialmente si vendono molte più case ma ad un prezzo più conveniente.

Link alle statistiche regionali 2017.

Arriva la classe di rischio sismico degli edifici.

Da anni, nel mio piccolo, ho sempre sostenuto che bisognava dare maggior risalto allo stato degli edifici esistenti rispetto ad un possibile rischio sismico. Adesso dopo l’ultimo sisma che ha sconvolto l’Italia centrale finalmente si è arrivati alla definizione di un criterio univoco per la determinazione del rischio sismico e alla conseguente classificazione degli edifici.  Non mancheranno le critiche anche perchè questa nuova classificazione, fatta a spese dei singoli proprietari degli immobili,  è destinata ad incidere sia sugli incentivi per gli adeguamenti che sul mercato immobiliare comportando delle modifiche sul valore degli immobili al momento difficili da ipotizzare e quantificare anche solo percentualmente.

Il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha recentemente pubblicato il decreto contenente le linee guida per la determinazione della classe di rischio sismico degli edifici. I numerosi eventi sismici che si sono verificati negli ultimi decenni hanno comportato per la collettività enormi costi sociali in termini di vittime e di incidenza sulla vita delle comunità  e costi economici sostenuti per l’emergenza e la ricostruzione. Negli ultimi 50 anni si valutano: circa 5.000 vittime, spesa annua media di circa tre miliardi di euro per emergenza e ricostruzione. Ciò è dovuto fondamentalmente, oltre alla sismicità tipica del Paese, alla elevata vulnerabilità del nostro patrimonio edilizio.
Le Linee Guida nascono dalla necessità di affrontare la mitigazione del rischio sismico in tutte le zone sismiche del Paese, promuovendo una cultura della conoscenza e della prevenzione. Affrontano, con un nuovo approccio, il tema della   classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni esistenti coniugando: il rispetto del valore della salvaguardia della vita umana (mediante i livelli di sicurezza previsti dalla Vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni) e la considerazione delle possibili perdite economiche e delle perdite sociali (in base a robuste stime convenzionali basate anche sui dati della Ricostruzione post Sisma Abruzzo 2009). Tali classi sono anche necessarie per stabilire l’entità del sisma-bonus (detrazione fiscale Irpef) che varia in funzione del miglioramento di classe ottenuto a seguito dell’intervento.

Cos’è il rischio sismico

Il rischio sismico è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico.
Il rischio sismico dipende da un’interazione di fattori. Esso è funzione di:

  • pericolosità
  • vulnerabilità
  • esposizione

In particolare è valida la relazione:

Rischio = Pericolosità · Vulnerabilità · Esposizione

ove:

  • pericolosità: è la probabilità che si verifichi un sisma (terremoto atteso); è legato alla zona sismica in cui si trova l’edificio
  • vulnerabilità: consiste nella valutazione delle conseguenze del sisma; è legata alla capacità dell’edificio di resistere al sisma
  • esposizione: è la valutazione socio/economica delle conseguenze; è legata ai contesti delle comunità

Rischio sismico:

Metodi per la determinazione della classe di rischio sismico

Le classe di rischio sismico sono le seguenti:

  1. classe A+ (minor rischio)
  2. classe A
  3. classe B
  4. classe C
  5. classe D
  6. classe E
  7. classe F
  8. classe G (maggior rischio)

La determinazione della classe di appartenenza di un edificio può essere condotta secondo due metodi alternativi:

  1. metodo convenzionale
  2. metodo semplificato

Metodo semplificato

Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell’edificio. E’ indicato per una valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare la classe di rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale.

Metodo convenzionale

Il metodo convenzionale è applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione. Esso è basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali NCT 20080 e consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione

  • sia nello stato di fatto
  • sia nello stato conseguente intervento progettato

Una Commissione permanente di monitoraggio

Il D.M. 65 del 7/3/2017 prevede, fra l’altro, l’istituzione, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di una Commissione permanente di monitoraggio, incaricata di valutare l’efficacia dell’azione di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio.

(Parte del testo e delle immagini utilizzate sono riprese da Biblus.acca.it).

Vernici eco-sostenibili: vernici multifunzionali, nano tecnologiche e a base di perlite.

vernici-ecosostenibili Meritano un’attenzione crescente le vernici eco-sostenibili, che trovano sempre maggiori consensi in edilizia. Questa nuova tipologia di vernici vengono utilizzate per piccoli interventi correttivi tesi a correggere e/o migliorare le prestazioni di involucri e/o intonaci degli edifici. Non bisogna però dimenticare che malgrado le performance sempre migliori che i produttori riescono ad ottenere dal loro impiego parliamo pur sempre di vernici ossia di strati sottilissimi di materiale e che spesso il riporre in esse speranze eccessive può provocare delusioni (a riguardo delle vernici termoisolanti ad esempio l’ANIT ha redatto la seguente scheda: “Rapporto-ANIT).

In questo articolo (tratto dal sito Biblus-net by ACCA) vediamo: cosa sono, le principali caratteristiche tecniche i vantaggi e i possibili impieghi:

Vernici eco-sostenibili

Nel corso degli ultimi anni sono state avviate diverse attività di ricerca mirate allo sviluppo di nuovi materiali eco-sostenibili per l’involucro edilizio, basati sull’utilizzo di materiali innovativi e da riciclo (scarti della selezione dei rifiuti solidi urbani, plastiche miste, fumo di silice, ecc. ).

L’utilizzo di materiali innovativi per l’edilizia rappresenta una valida alternativa ai materiali da costruzione tradizionali, orientati a favorire:

  • il contenimento dei consumi energetici negli edifici
  • un maggior grado di ecosostenibilità dell’edificio
  • migliori prestazioni in termini di comfort interno

Sono stati individuati vari tipi di prodotti (calcestruzzi, malte), ognuno dei quali può avere diverse applicazioni nell’ambito delle costruzioni edili.

In questo articolo parleremo delle vernici multifunzionalinano tecnologiche e a base di perlite.

Per ognuno di questi prodotti è stata fornita, in tabella, una descrizione generale, le specifiche sui componenti, le principali caratteristiche tecniche, un elenco di tutte le possibili applicazioni e informazioni sullo stato di maturità tecnologica.

Vernici multifunzionali a risposta spettrale ottimizzata

Le vernici multifunzionali sono in grado di combinare l’alta capacità di riflessione ed emissione con l’attività fotocatalitica e autopulente, che consente di abbattere sensibilmente la temperatura dei locali interni durante i mesi estivi.

Descrizione prodotto Vernici multifunzionali a risposta spettrale ottimizzata capaci di
combinare un’alta capacità di riflessione della radiazione solare con un’attività fotocatalitica e autopulente
Progetto/Azienda di riferimento Macese, Progetto Regione Puglia, Programma Operativo Regionale FESR
2007-2013
Componenti ·                           Leganti (acrilici, silossanici)

·                           Additivi (antimuffa, antischiuma, disperdente, bagnante,
addensante, coalescente, stabilizzatore di pH, fotocatalizzatore)

·                           Pigmenti (ossido di titanio)

Applicazioni Settore edile
Livello TRL TRL 5-7: Prototipale
Aspetti innovativi (sostenibilità ambientale) Le vernici in oggetto presentano uno spettro di riflessione ottimizzato nel
vicino infrarosso (NIR). Tale caratteristica, seppur ancora poco studiata,
contribuisce in maniera significativa al bilancio energetico degli edifici.
L’approccio adottato ha puntato a minimizzare il calore assorbito
(massimizzando la riflessione nei campi UV-Vis-NIR) e a massimizzarne lo
smaltimento (massimizzando l’emissività spettrale nell’IR), tenendo conto
dei vincoli fisici dovuti al fatto che il secondo obiettivo è antitetico al
primo

 Vernici nanotecnologiche

Le vernici nanotecnologiche si caratterizzano per l’utilizzo della microtecnologia e nanotecnologia. Contengono, infatti, microsfere di ceramica che isolano e riflettono i raggi luminosi e nanoparticelle di biossido di silicio che le rendono idrorepellenti.

Ecco quali sono i vantaggi che presentano le superfici rivestite di pitture nanotecnologiche:

  • sono autopulenti(se cade un liquido di qualsiasi tipo, rivelano il loro carattere idrofilico, che porta la goccia a scivolare via)
  • sono termoriflettenti (la temperatura della casa viene mantenuta più stabile e il calore o la frescura trattenuti all’interno, traducendosi in uno spiccato risparmio economico in bolletta energetica)
  • svolgono un’azione battericida(il biossido di titanio sotto forma di vernice emette delle specie reattive dell’ossigeno, attive contro i batteri se sottoposte a raggi ultravioletti)
  • hanno un’altissima resistenza all’usura, alla corrosione salina, al graffio, agli agenti chimici
  • mantengono un’inalterata tonalità del colore (anche ad un’esposizione diretta ai raggi solari per lunghi periodi)
  • sono applicabili su qualsiasi superficie
Descrizione prodotto Vernice nanotecnologica. L’idea alla base del progetto COOL COVERINGS è l’utilizzo di nanotecnologie per migliorare la riflettanza nello spettro “non visibile” della luce
Progetto/Azienda di riferimento Cool Coverings
Componenti Principali materiali che compongono la vernice Cool Coverings:

·                           ossido di alluminio (additivo per riflettenza nel vicino infrarosso
NIR)

·                           ossido di zinco (additivo per effetto biocida)

·                           ossido di titanio (pigmento bianco e riflettanza NIR)

Applicazioni Pitturazione di facciate cementizie con colore riflettente, anche scuro
Livello TRL TRL 8-9: Pre-serie (quasi commerciale)
Aspetti innovativi (sostenibilità ambientale) La sostenibilità è tutta legata al risparmio energetico di condizionamento
poiché l’applicazione della vernice nanotecnologia sulle facciate
cementizie migliora l’isolamento dell’involucro dell’edificio
Certificazioni ambientali Analisi LCA

Vernice termicamente isolante a base di perlite

Questo tipo di vernice si distingue per il potere isolante grazie alla presenza tra i componenti della perlite. La perlite espansa, infatti, è caratterizzata dalla proprietà di aumentare la resistenza termica con il diminuire della temperatura.

Descrizione prodotto Vernice termicamente isolante a base di perlite
Progetto/azienda di riferimento ExPerl
Componenti La vernice si caratterizza per la presenza di perlite nella composizione del
prodotto
Scheda tecnica L’unica informazione sul prodotto attualmente disponibile è sul suo peso
specifico, che è di circa il 17% in meno rispetto ai prodotto standard (circa
1,35 kg/litro)
Applicazioni Industria/edilizia
Livello TRL TRL 6-8: Prototipale/Inizio industrializzazione

Accelerazione della procedura di espropriazione forzata: D.L. 59/2016

logoIntrodotte nuove modifiche al processo esecutivo nell’ottica di snellire la procedura e facilitare il realizzo. Opposizione alla esecuzione del pignoramento; disposizioni per facilitare le visite agli immobili; ordine di liberazione dell’immobile già in fase preliminare alla vendita forzata; vendita con modalità telematiche; richiesta di assegnazione per terzo da nominare; riduzione del prezzo fino alla metà dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto; distribuzioni parziali; relazioni semestrali del professionista delegato.

Il D.L. 03/05/2016, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 03/05/2016, n. 102, e recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (attualmente in fase di conversione in legge) introduce misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, principalmente attraverso modifiche al Codice di procedura civile.

Si precisa che il D.L. 59/2016 è in fase di conversione in legge, e che dunque le disposizioni da esso introdotte non possono considerarsi definitive, si riporta di seguito una sintesi delle principali novità introdotte, rinviando per approfondimenti al testo degli articoli modificati del Codice di procedura civile. Il presente articolo è stato estratto dal sito: www.legislazionetecnica.it.

Opposizione alla esecuzione del pignoramento:
Il D.L. integra l’art. 648 del Cpc, stabilendo che l’opposizione all’esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato (a norma degli artt. 530, 552 e 569). Il pignoramento dovrà pertanto contenere avvertimento in tal senso.

L’opposizione può essere invece proposta oltre il termine nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero se l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

La disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in commento.

Disposizioni per facilitare le visite agli immobili – Ordine di liberazione dell’immobile già in fase preliminare alla vendita forzata
Il giudice può disporre la liberazione dell’immobile con provvedimento non impugnabile. Nel confermare la competenza del custode, anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, in ordine all’attuazione del provvedimento di liberazione, si precisa che il custode stesso debba agire secondo le disposizioni del giudice ma senza essere tenuto all’osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e seguenti del Cpc.

Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari.

La disposizione si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in commento.

Ancora, il D.L. riconosce agli interessati a presentare l’offerta d’acquisto il diritto di esaminare i beni in vendita entro 7 giorni dalla richiesta, effettuata tramite il portale delle vendite pubbliche.

La disamina dei beni inoltre, deve essere svolta con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

Vendita con modalità telematiche:
Si dispone che le vendite dei beni immobili pignorati abbiano luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare (D.M. 32/2015) adottato in attuazione dell’art. 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del Cpc. Attraverso tale modifica si estende in pratica anche al settore delle vendite immobiliari la regola introdotta nell’art. 530 del Cpc dal D.L. 90/2014 (L. 114/2014) per la quale la vendita dei beni mobili pignorati deve avere luogo con modalità telematiche.

Come si rileva nella relazione a norma del predetto decreto ministeriale, il giudice dell’esecuzione può anche disporre che la vendita abbia luogo con modalità mista e cioè contestualmente con modalità sia telematiche che tradizionali. La disposizione si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il 60 giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

Richiesta di assegnazione per terzo da nominare:
Si prevede la possibilità che il creditore richieda di assegnare il bene pignorato a favore di un terzo da nominare. Occorre in tal caso dichiarare in cancelleria, nei 5 giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento si considera fatto a favore del creditore.

Riduzione del prezzo fino alla metà dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto:
Viene modificato l’art. 591 Cpc, il quale prevede che ove non si sia concretizzata la vendita al miglior offerente, il giudice può autorizzare l’incanto solo in assenza di istanze di assegnazione e se ritiene di poter ricavare con tale modalità un prezzo superiore di almeno la metà del valore del bene determinato dal perito.

Nella versione previgente il giudice poteva decidere di ribassare il prezzo di vendita solo fino a un quarto, mentre, in seguito all’intervento del decreto-legge in esame, il giudice, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, può decidere di ribassare il prezzo fino al limite della metà.

Distribuzioni parziali:
Superando le divergenze esistenti nella prassi applicativa, il provvedimento chiarisce che i giudici dell’esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall’esecuzione immobiliare.

Relazioni semestrali del professionista delegato da depositare in via telematica:
Il D.L. prevede che il professionista delegato alle operazioni di vendita sia tenuto a depositare, oltre che il rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro 10 giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita, anche rapporti periodici con cadenza semestrale, da depositare in via telematica.

Comunicazione inizio lavori, CIL e CILA: i lavori che possono essere realizzati.

MakeThumbnailLa Comunicazione inizio lavori, con e senza asseverazione (CIL e CILA), è una pratica amministrativa utilizzata ampiamente nel campo dell’edilizia per effettuare lavori di vario genere.
Con la nuova normativa è addirittura possibile il frazionamento delle unità immobiliari anche con l’aumento della SUL e l’accorpamento con aumento del carico urbanistico.

Ricordiamo che con la CIL (comunicazione senza asseverazione del tecnico) in edilizia libera possono essere realizzate:

opere temporanee e da rimuovere entro novanta giorni
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni
pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444)
aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal d.lgs. n. 20/2007, di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso

Con la CILA (comunicazione con asseverazione del tecnico) in edilizia libera possono essere realizzati:

interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifiche della volumetria complessiva dell’edificio e senza modifiche di destinazione d’uso
modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa

(articolo by BibLus-Net)

Acquisto immobili con riscatto – Rent to buy

MakeThumbnailSi può diventare proprietari di casa anche senza chiedere un mutuo, grazie alla formula dell’affitto con riscatto, il cosiddetto “rent to buy”. Il rent to buy può essere inteso come un nuova tipologia di contratto in cui si fondono sia un contratto di locazione che un preliminare di vendita. In pratica, il proprietario consegna da subito l’immobile al conduttore futuro acquirente, il quale paga il canone, proprio come se fosse un affitto. Dopo un determinato periodo di tempo, il conduttore può acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati. Terminato il periodo di tempo prestabilito, generalmente 10 anni, il conduttore può acquistare definitivamente l’immobile. Il vantaggio principale per chi vende è la possibilità di trovare un maggior numero di potenziali acquirenti. Il rischio potrebbe essere legato al fatto che il conduttore potrebbe decidere di non comprare la casa. In tal caso, però, il proprietario potrà trattenere in tutto o parte di quanto è stato pagato (e sarà certamente una somma maggiore rispetto ad un normale canone di locazione). Altro vantaggio per il venditore è che in caso di inadempimento nel pagamento dei canoni da parte del promittente acquirente, dovrà intraprendere non una normale azione di sfratto, bensì di rilascio del bene che è molto più veloce e meno costosa. Inoltre, il venditore è comunque tutelato, in quanto il canone concordato tra le parti è solitamente più elevato rispetto a un comune canone di locazione. D’altra parte anche il conduttore è tutelato, visto che la legge prevede la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di rent to buy, con durata di 10 anni, che consentirà al conduttore di acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli, che emergano dopo la trascrizione del rent to buy. Inoltre, si può affittare con riscatto non solo un appartamento, ma anche autorimesse, cantine, negozi, uffici, capannoni, finanche terreni. Dal punto di vista fiscale, nel periodo del godimento dell’immobile (durante la locazione), le imposte legate al possesso dell’immobile sono a carico del proprietario, come in qualsiasi contratto di affitto. Le spese di trascrizione del contratto nei registri immobiliari sono, invece, a carico dell’acquirente, come le spese ed imposte dovute per l’atto di compravendita dell’immobile. Quando si procederà alla cessione dell’immobile, si farà riferimento alle ordinarie imposte previste per la compravendita immobiliare.

In linea generale, i vantaggi per l’acquirente possono essere così riassunti:

  • disponibilità immediata della nuova casa con possibilità di acquisto dopo un dato periodo e ad un prezzo prefissato
  • patrimonializzazione dei canoni di locazione che non vanno perduti
  • possibilità di vendere l’eventuale vecchia proprietà immobiliare con maggior tempo a disposizione e maggiore tranquillità
  • possibilità di superare i problemi fiscali relativi all’imposizione in caso di doppia intestazione (casa vecchia – casa nuova)
  • possibilità di traslare la richiesta di mutuo al momento dell’acquisto
  • risparmio immediato degli oneri finanziari del mutuo, che verrà acceso solo al momento dell’esercizio di opzione di acquisto

I vantaggi per il costruttore sono:

  • messa a reddito del patrimonio immobiliare
  • miglioramento delle performance di vendita: il conduttore avrà tutto l’interesse ad acquistare vista la patrimonializzazione delle somme versate
  • maggior numero di potenziali acquirenti
  • maggiori tutele rispetto al regime di locazione in caso di mancato pagamento dei canoni

Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato una pratica guida che risponde in maniera semplice alle domande più interessanti sul rent to buy e ha, inoltre, disponibile anche uno schema di contratto tipo.   (articolo by BibLus-Net)

– Decalogo Notariato rent to buy

– Schema Contratto Rent to Buy Notariato

PCT – Consigli su come eseguire depositi telematici eccedenti i 30 Mb

10176026_625899730829073_7944492328707164499_nChiedendo chiarimenti  all’Assistenza Cancelleria Telematica della Regione Toscana e mi subito è stata data questa interessante risposta valida ogni qualvolta il deposito telematico degli atti eccedono i 30 Mb (limite di capienza delle PEC italiane) e che sono lieto di condividere:

“Specifichiamo, nella descrizione del deposito può mettere “parte 1” e “parte 2″ così come dentro la busta in un campo descrittivo, però dipende dal tipo di atto.
Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179/12, come modificato dall’art. 51,comma 2, d.l. n.90/2014, laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il deposito superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere tempestivamente eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza.
Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti.”.

Link per scaricare redattori atti gratuiti (dal PST del ministero)

Scarica redattore atti gratuito SLPCT (per accedere occorre la firma digitale)

Pagina facebook del redattore gratuito SLPCT

Filmati istruttivi sul PCT

Informazioni base sul PCT (dal Consiglio Nazionale Forense)

Le emissioni odorigene sono da considerare inquinanti?

lexambienteEcco un’interessante sentenza pubblicata sul sito di Lexambiente.it riguardante le emissioni odorigene (emissioni odorose o qualsivoglia dire puzzolenti):

TAR Veneto, Sez. III, n. 573, del 5 maggio 2014
Aria.Le emissioni odorigene rientrano nella definizione d’inquinamento atmosferico e di emissioni in atmosfera

Anche se non è rinvenibile un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di «inquinamento atmosferico» e di «emissioni in atmosfera», poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di «pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente», che di compromissione degli «altri usi legittimi dell’ambiente», ed in sede di rilascio dell’autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l’inquinamento atmosferico (infatti per l’art. 296, comma 2, lett. a, del Dlgs. 152/2006, il progetto deve indicare le tecniche adottate per limitare le emissioni e la loro quantità e qualità), possono pertanto essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili. (Scarica la sentenza)

Novità in tema di Processo Civile Telematico – PCT

Giustizia CivileIl processo telematico è diventato oramai una realtà concreta dell’avvocatura italiana e non solo. La necessità di restare sempre aggiornati in merito ai propri procedimenti, e il bisogno per tutti coloro che operano od hanno a che fare con il settore Giustizia a partire da: avvocati, CTU, CTP ed anche le parti stesse è sempre più pressante. 

Il Ministero sensibile davanti a tali necessità introduce importanti novità nel campo del Processo Civile Telematico, in vista dell’appuntamento di Giugno 2014; infatti, oltre a consentire l’accesso tramite PC al proprio portale: pst.giustizia.it (per utenti già registrati al REGINDE), il Ministero della Giustizia ha messo a disposizione un applicativo:Giustizia civile“, scaricabile gratuitamente mediante Google Play o Apple Store, che consente da Tablet, smartphone, iPhone/iPad, ecc. la consultazione pubblica, in forma anonima, dei registri civili del Ministero della Giustizia per gli uffici di:

  • Corte d’Appello
  • Tribunale Ordinario, Sezione distaccata
  • Giudice di Pace.

I registri consultabili:

  • Contenzioso Civile
  • Lavoro
  • Volontaria Giurisdizione
  • Procedure concorsuali
  • Esecuzioni Mobiliari ed Esecuzioni Immobiliari.

La nuova mediazione obbligatoria

logoLa nuova mediazione obbligatoria, sulla quale, il Ministero della Giustizia, contava per ridurre il contenzioso di oltre un milione di cause nel giro di pochi anni si è invece ad oggi rivelata un insuccesso. La dimostrazione è nei risultati afferma in un’intervista Maurizio De Tilla Presidente dell’ANAI (Associazione Nazionale Avvocati Italiani) dove afferma che poco più di 1.500 domande sono state presentate fino ad oggi in tutta Italia con punte prossime allo zero in alcune regioni.

Si rimanda al testo dell’articolo pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in data 22/11/2013 (Link All’articolo)

Recenti pronuncie sul concetto di pertinenza

lexambienteAlcune recenti sentenze, pubblicate sul sito di Lexambiente.it hanno ripreso il tema del concetto di pertinenza per alcune opere, che vengono così sottratte dal regime concessorio:

  1. La realizzazione su un terrazzo a livello di un ripostiglio in alluminio può essere considerata opera pertinenziale. (link alla sentenza su Ripostiglio)
  2. Una pensilina modulare di metri cinque di lunghezza per ottanta centimetri di profondità, assicurata al prospetto dell’edificio mediante bulloni, realizzata in materiale plastico e priva di pilastri di sostegno, assume la sua natura meramente pertinenziale, che la sottrae dal regime concessorio. Le tettoie ed i ripari esterni dagli agenti atmosferici sono qualificabili come pertinenze, ove siano aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale. Esse, ove siano di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell’edificio cui accedono. La dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono. (link alla sentenza su Pensilina)

La riforma del condominio

testataBibLus-netLa riforma (Legge 220/2012) attesa da oltre 70 anni è entrata in vigore 18 giugno 2013.
Tante sono le novità introdotte, tra cui nuovi requisiti e obblighi per l’amministratore, ridefinizione dei quorum per le assemblee, obbligo del conto corrente, decreto ingiuntivo per condomini morosi, apertura del sito internet condominiale.

La redazione di BibLus-net ha realizzato uno speciale interamente dedicato alla Riforma del Condominio fornire ai lettori una guida con le novità contenute nella legge 220/2012 .

 Il documento realizzato propone un’ampia e agile sintesi della Riforma ed è divisa in quattro sezioni:

  • L’amministratore
    i requisiti, la nomina e la revoca, la polizza assicurativa, il sito web, il conto corrente condominiale, la tenuta dei registri, la riscossione forzosa dei crediti
  • Le parti comuni
    la modifica della destinazione d’uso, l’installazione di antenne e pannelli solari, il distacco dall’impianto centralizzato, le innovazioni agevolate, la videosorveglianza
  • Il regolamento e l’assemblea
    i quorum, le sanzioni, gli animali domestici, la delega, la convocazione
  • Il bilancio, le tabelle e le spese
    il rendiconto annuale e il registro di contabilità, la revisione delle tabelle, il recupero dei crediti, la solidarietà passiva

Sono presenti, inoltre, 4 utilissime Appendici che contengono:

  • Tavola sinottica degli adempimenti dell’amministratore
  • Tabella delle nuove maggioranze assembleari
  • Tavole sinottiche delle modifiche normative
  • Tutta la disciplina del condominio dopo la riforma

Link al documento:

Speciale Guida Riforma Condominio

Altri documenti utili:

Vademecum sulla riforma del condominio edito da CELT

Legge 220-2012

Amianto: dal SUVA la nuova pratica guida per gli impiantisti

testataBibLus-netDurante i lavori di ristrutturazione, riparazione e demolizione può capitare di imbattersi in materiali contenenti amianto. Il SUVA, l’ente previdenziale svizzero, ha realizzato una guida specifica su come riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente negli interventi su impianti sanitari, impianti di riscaldamento, impianti di ventilazione, isolamenti degli involucri edilizi, etc.
L’ opuscolo spiega in maniera chiara

  • dove è più frequente trovare amianto
  • quali misure di protezione bisogna adottare
  • quando ci si deve rivolgere a una ditta specializzata in bonifiche da amianto

Vengono fornite indicazioni utili e suggerimenti per le misure da adottare nei seguenti casi specifici:

  • Sbarramenti antincendio
  • Intonaco a spruzzo su pareti, soffitti e travi di acciaio
  • Rivestimenti per pavimenti e pareti
  • Tubi, canalizzazioni e pannelli all’interno di locali
  • Pannelli antincendio su parti della struttura
  • Isolamento di impianti come boiler o bollitori per acqua calda, caldaie, rubinetterie, corpi riscaldanti ad accumulazione
  • Tubi, canalizzazioni e pannelli sull’involucro dell’edificio
  • Guarnizioni su impianti tecnici (impianti di riscaldamento, pompe, condotte)
  • Isolamento di tubi e condotte

Sono presenti, inoltre, istruzioni per l’uso adeguato dei dispositivi di protezione individuale.

SUVA Amianto Manuale Impiantisti.pdf

L’ingegneria forense

bilanciaL’ingegnere forense in senso stretto opera come Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) o di Parte (CTP) nell’ambito dei procedimenti giudiziari civili e penali per valutare i motivi per cui ha avuto origine e si è verificata una prestazione diversa da quella attesa.
In senso lato l’ingegnere forense oltre ad operare come Consulente del Giudice o della parte nei procedimenti giudiziari, opera anche come consulente in ambito extragiudiziario nelle procedure volte a prevenire il contenzioso giudiziario (arbitrati, mediazioni, perizie stragiudiziali, ecc.). (Rivista dell’Ordine degli Ingneri di Milano n.52)
L’ingegneria forense è la disciplina che utilizza i principi scientifici e i relativi metodi di analisi per la risoluzione di problematiche in ambito legale. L’ingegnere forense deve pertanto avere competenze trasversali, sia in ambito tecnico che in ambito legale, poiché le sue affermazioni, oltre a sostanziare scientificamente e tecnicamente i problemi, avranno anche grande valenza in ambito giuridico.
I campi di intervento dell’ingegneria forense sono molteplici, si va dalle problematiche legate a controversie tecniche in  appalti edili pubblici e privati, all’esecuzione di opere eseguite non a regola d’arte, agli infortuni industriali ai fenomeni di cedimento in esercizio di componenti o parti di macchina, dai disastri negli impianti di processo alle esplosioni o agli incendi, dai crolli di edifici ai problemi di igiene industriale e ambientale, ecc.
In termini del tutto generali l’ingegnere forense si occupa di analizzare i materiali, i prodotti, le strutture e i componenti che hanno subito una failure, ossia un fallimento che da un lato non ha permesso di garantire le prestazioni desiderate e dall’altro ha provocato danni più o meno gravi a cose o persone.
L’ingegneria forense è perciò scienza e tecnica al tempo stesso, nel senso che interpreta criticamente i risultati di un esperimento al fine di spiegare i fenomeni coinvolti: l’ingegnere forense mutua dallo scienziato il metodo di indagine di galileiana memoria, sostituendo ai risultati di un esperimento le evidenze raccolte dall’investigazione, per comprendere come si è svolto e quali siano state le cause di un determinato fenomeno.
Il tema affrontato dall’ingegneria forense, anche chiamata failure analysis, è molto ampio; la competenza tecnica in un determinato ambito non è la cosa più rilevante, quanto piuttosto è la conoscenza approfondita degli aspetti forensi di un problema tecnico ad essere l’elemento fondamentale.
Facciamo un esempio: se la vostra auto va in panne mentre guidate per recarvi al lavoro, sarete più propensi a chiamare il progettista dell’auto o il meccanico dell’autofficina? Ecco, l’ingegnere forense è, mutatis mutandis, qualcosa di analogo al meccanico dell’autofficina: lui forse non conosce nei minimi dettagli come l’auto è progettata, ma sicuramente vi saprà dire come e perché si è rotta e vi saprà aiutare a farla ripartire e ad evitare che il problema si ripresenti in futuro.
Anche l’ingegnere forense opera in modo analogo: magari non conosce tutti i segreti della progettazione dei treni, forse non è al corrente delle più recenti tecnologie di preparazione delle malte cementizie, probabilmente non è ben addentro alle strumentazioni d’avanguardia nel settore aereo o navale ma, statene certi, sarà in grado di aiutarvi nella ricostruzione di un sinistro, sia esso un semplice incidente automobilistico o un complesso deragliamento di un treno, finanche ad un disastro aereo o navale. Inoltre sarà lui a districarsi nella complessa attività di definizione delle normative di sicurezza trascurate e ad identificare le cause e i responsabili del sinistro. Per non parlare poi del corretto approccio giudiziario della vicenda (conoscenza della normativa giuridica, rapporto con giudici, avvocati, controparti, ecc.) che di sicuro non è un aspetto marginale e che spesso fa la differenza.

Vedi anche: Riflessioni sul ruolo del consulente tecnico nei contenziosi (Ingegneria Forense)