Professionalità dell’ingegnere forense

Sulla rivista L’ingegnere italiano (n. 1 del 2020) è apparso un articolo dal titolo: “Un cambiamento necessario” in cui si affronta il problema della qualità della consulenza tecnica nel processo civile. Oggigiorno assistiamo ad un numero sempre maggiore di professionisti che si cimentano nell’arte del tecnico forense (CTU o CTP che siano). Purtroppo tutto ciò è accompagnato da un decadimento della qualità di tali figure professionali dovuto sia alla scarsa conoscenza delle norme che regolano i procedimenti civili, che alla frequentazione solo di un mini corso di 12 o 20 ore organizzato da un Ordine Professionale e/o un collegio come unica base di partenza, base che non può certo sopperire la scarsa esperienza necessaria invece in tale settore non strettamente tecnico. Quella del tecnico forense è una professione intellettuale e come tale è legata a diversi aspetti formativi, etici e deontologici. Per intraprendere una qualsiasi attività intellettuale è necessario un certo periodo di apprendistato e/o tirocinio ma stranamente per quella di tecnico forense sembra che sia sufficiente la sola  frequenza di un corso per la parte giurisprudenziale e il titolo di studio per la parte tecnica ma è proprio così?

Io non lo credo e la dimostrazione è che ci sono tanti tecnici che seppure titolati sulla carta non sono in grado di gestire il contenzioso e/o ragionano solo in termini “tecnici” trascurando gli aspetti giuridici ma soprattutto dimenticando che le loro argomentazioni costituiranno una delle basi su cui si fonderà il giudizio del Giudice e/o del cliente che si rivolgerà a loro per affidare un lavoro. Tutto ciò comporta forti risvolti nelle parti coinvolte che si affidano al tecnico allo stesso modo in cui un malato si affida al proprio medico di fiducia.

Il CTU, ad esempio, non è solo un tecnico che svolge il proprio incarico ma è un tecnico che svolge un ufficio quello appunto di consulente del giudice ossia ha un compito di pubblica utilità e non meramente tecnico. Il CTU è un tecnico fiduciario del Giudice. Forse se al termine di ogni consulenza il Giudice attribuisse un punteggio al CTU sul lavoro svolto, un po’ come avviene nelle recensioni sui ristoranti, si potrebbe avere una classifica che aiuterebbe altri Giudici a conferire gli incarichi non solo sulla base della turnazione ma anche su quella del merito. Nel privato la questione è più complessa perchè vige la regola del libero mercato e riuscire ad avere un tecnico, CTP, stellato è più ostico in quanto ci si muove più su conoscenza diretta o per sentito dire che per altro.

Ritornando all’articolo citato in apertura, la qualità non dipende solo da un codice di etica deontologico e/o professionale, codice che per gli iscritti agli albi e/o collegi professionali esiste già, ma soprattutto dalla maturità dell’individuo acquisita anche attraverso un percorso di formazione professionale sul campo che si può ottenere solo dopo un periodo di tirocinio fatto con un serio ed esperto professionista del settore.

Ugo Lops

Regime forfettario 2019, tutte le novità per i professionisti!

La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) prevede importanti novità in merito all’estensione del regime forfettario; a partire dal 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore delle modifiche circa i nuovi requisiti di acceso e di permanenza nel regime forfettario.

In particolare, il provvedimento estende il regime agevolato con imposta sostitutiva unica agevolata al 15% atutte le attività d’impresa e professionali che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi/compensi fino a un massimo di 65.000 euro (tale limite era in precedenza fissato a 30.000 euro).

Vengono apportate modifiche all’art. 1 della legge di legge di Bilancio 2015 (legge 190/2014) che introduce il regime forfetario, un particolare regime fiscale attraverso il quale si può usufruire di una partita Iva agevolata; i vecchi commi 54 e 55 della legge di Bilancio 2015  sono sostituiti dai nuovi commi 9–11, art. 1, della legge di Bilancio 2019.

Requisiti ed esclusioni

Dal 1° gennaio 2019 possono accedere a questo regime fiscale agevolato tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione che nell’arco dell’anno solare precedente:

  • hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro
  • non hanno partecipazioni a società di persone, associazioni o imprese familiari
  • non hanno il controllo di Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente connesse con quelle svolte dal soggetto titolare del regime forfettario
  • inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
  • NON possono accedere al regime le persone fisiche la cui attività siano esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro

Il regime forfetario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro.

Inoltre, ai fini della verifica dell’unico requisito ora necessario (limite dei ricavi/compensi), il riferimento ai soppressi studi di settore è stato trasferito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che ne hanno preso il posto dal periodo d’imposta 2018.

Da notare che rispetto al passato, vengono invece eliminati i seguenti requisiti: il limite di 5.000 euro relativo alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche assunti per esecuzione di progetti; il limite di 30.000 euro relativo al reddito da lavoro dipendente percepito; il limite di 20.000 euro relativo al costo per beni strumentali.

Tassazione

Chi accede al regime forfettario non potrà dedurre costi dal reddito: i compensi su cui applicare l’imposta, infatti, sono ridotti mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività che varia a seconda dell’attività svolta.

Di seguito si riportano i coefficienti di redditività.

Tipologia di attività

Coefficiente di Redditività                       

Industrie alimentari e delle bevande40%
Commercio ingrosso e dettaglio
40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande
40%
Commercio ambulante di altri prodotti 54%
Costruzioni e attività immobiliari86%
Intermediari di commercio62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione40%
Attività professionali78%
Altre attività economiche67%

Il meccanismo di tassazione, da applicare ai ricavi/compensi moltiplicati per i coefficienti di redditività, è il seguente:

  • le partite Iva con un fatturato fino a 65.000 euro sono soggette al 15% di imposta
  • con reddito annuo tra i 65.000 e i 100.000 euro, dal 2020, la tassazione sale al 20% (regime super-forfettario)
  • per i primi 5 anni di attività la tassazione è pari al 5% (questo ulteriore sconto di imposta non ci sarà per chi ha avuto una partita Iva nei 3 anni precedenti)

Regime super-forfettario

La legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 17-22) prevede, inoltre, agevolazioni anche per redditi fino a 100.000 euro, con l’introduzione di un livello intermedio di agevolazioni per coloro i quali non rientrano nel regime forfetario.

A partire dal 1° gennaio 2020, per i professionisti e gli imprenditori individuali che nell’anno precedente hanno superato il limite di 65.000 euro, ma che rientrino nella soglia di 100.000 euro per quanto concerne ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello per il quale si presenterà la dichiarazione, sarà possibile applicare un’imposta sostitutiva avente un’aliquota pari al 20%.

Come si calcola la tassazione per un professionista

Per calcolare il reddito imponibile in regime forfettario per un professionista occorre moltiplicare i compensi annuali percepiti per il coefficiente di redditività pari al 78% (V. tabella precedente).

A tale valore vanno sottratti i contributi previdenziali obbligatori. Si moltiplica poi il valore ottenuto per il 15%.

La responsabilita penale dei professionisti tecnici

Si riporta un interessante articolo scritto da: Emanuele Ruggerone sul sito:  Magazine Dario Flaccovio.


Ogni professionista tecnico è tenuto all’osservanza di normative e codici comportamentali ben definiti, la violazione dei quali può dare origine ad un illecito. Vediamo le distinzioni previste dalla legge e le conseguenze previste per ogni violazione commessa.

L’illecito può essere di tre tipologie:

  • Illecito penale
  • Illecito civile
  • Illecito amministrativo

Nel seguito si affrontano i principali aspetti relativi all’illecito di tipo penale, nell’ottica di fornire un quadro generale sull’argomento.


Definizione di illecito penale

L’illecito penale consiste nella violazione di regole della massima importanza, ovvero regole che sono ritenute fondamentali per la convivenza civile all’interno di una società.
La responsabilità penale è conseguente alla commissione riconosciuta di un reato.

Gli elementi costitutivi del reato

Ciascun reato si dice costituito da una componente oggettiva e da una soggettiva.
La componente oggettiva configura i requisiti del reato, detti requisiti positivi i primi tre, negativo il quarto:

  1. Condotta
  2. Evento
  3. Nesso di casualità
  4. Assenza di cause di giustificazione

In linea di massima, un reato penale è riconosciuto come tale in presenza di tutte e quattro le componenti anzidette.

La condotta: azione e omissione

È condotta rilevante, dal punto di vista della responsabilità penale, quella che attiene tanto ad un’azione, ovvero l’insieme di uno o più atti che comportano la configurazione di un reato, quanto l’omissione, ovvero l’insieme di uno o più mancati atti che avrebbero comportato la mancata configurazione di un reato.
Una precisazione per quanto riguarda l’omissione: un comportamento può qualificarsi come omissione solo se sussiste un obbligo normativo che avrebbe imposto ad un soggetto l’adozione di una determinata azione che, appunto, non è stata compiuta.
Di particolare rilevanza, in tema di omissione, è la cosiddetta posizione di garanzia, costituita da obblighi del tutto particolari, inerenti la specifica conoscenza di un problema o di una fonte di danno o pericolo e la mancata adozione delle necessarie misure per impedire il verificarsi di un evento dannoso o pericoloso. Posizione di garanzia è quella rivestita, ad esempio, da un direttore dei lavori (Cass. 26.04.2007, n.° 23129).

L’evento

L’evento è da considerarsi come il risultato della condotta, ovvero l’insieme dei fatti che sono scaturiti dall’adozione di una determinata condotta da parte di un determinato soggetto.

Il nesso di causalità

Si cita in merito a questo aspetto l’articolo 40 comma I del Codice Penale: “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso, da cui l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”.
In sede quindi di accertamento della responsabilità penale, il problema consiste nel valutare se lo specifico evento sarebbe comunque accaduto oppure se è accaduto in conseguenza dell’adozione di una determinata condotta.
Ovvia la difficoltà di una simile operazione, sottolineata anche dalla Cassazione (Cass. 28.11.2002), secondo la quale “il rapporto di casualità si costruisce non in termini di una scientificamente irraggiungibile certezza, ma in termini di quasi certezza, non in termini di coefficienti percentualistici pari a cento, ma in termini di elevati coefficienti percentualistici, di coefficienti percentualistici vicino a cento, poco meno di cento”.

Assenza di cause di giustificazione

La presenza di cause di giustificazione può, talora, comportare il fatto che un reato non sia più riconosciuto come tale.
Causa di giustificazione può essere quella per cui un reato viene commesso per salvare un interesse superiore. Esempi tipici possono essere la legittima difesa o la violenza commessa in stato di necessità.
Va ricordato che non sono cause di giustificazione, ad esempio, il consenso del lavoratore subordinato alla violazione di obblighi relativi all’incolumità personale (Cass. 26.01.1977, n.° 4743) oppure l’assenso di un Committente alla realizzazione di opere abusive (Cass. 08.10.2002).

Componente soggettiva del reato

La componente soggettiva del reato concerne l’inquadramento complessivo del soggetto che lo ha commesso. “Il principio di soggettività del reato sta ad indicare che, per aversi reato, non basta che il soggetto abbia posto in essere un fatto materiale offensivo, ma occorre che questo gli appartenga psicologicamente” (Mantovani, “Diritto Penale”, Padova, 2007).
L’appartenenza psicologica di cui sopra può non sussistere, ad esempio, in casi di infermità mentale totale o parziale, tossicodipendenza, incapacità di intendere e volere.

Negligenza, imprudenza e imperizia

Per negligenza si intende una insufficiente attenzione posta nell’effettuare una determinata azione, il che può comportare, di fatto, una vera e propria omissione.
L’imprudenza si verifica invece nei casi in cui, nel commettere una determinata azione, si agisca senza una specifica considerazione di tutte le conseguenze.
Imperizia è invece l’insufficienza di preparazione professionale o di esperienza che può dare luogo ad azioni che comportano eventi pericolosi o dannosi.

Responsabilità penale colposa e dolosa

La valutazione della natura colposa o dolosa di una responsabilità penale è tema complesso e che non può avere una generalizzazione semplice.
Secondo l’articolo 43 del Codice Penale, il reato si dice doloso “quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.
Per contro, il reato si dice colposo “quando l’evento anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Differenza fondamentale fra i due casi risiede nella volontà, da parte del soggetto, di commettere il reato, pertanto si potrebbe supporre che tutti i casi di errori di progettazione siano, ad esempio, ascrivibili al settore della responsabilità colposa.
Si citano nel seguito alcuni esempi, finalizzati a meglio chiarire la tematica.
Secondo la Cassazione (Cass. 06.06.1977, n° 14666), “la responsabilità penale colposa deve ravvisarsi non solo quando il danno derivi da un fatto omissivo, ma anche quando consegua ad un’omissione e, in particolare, dalla mancata previsione di un fatto che, con apprezzabile grado di probabilità possa determinare un pericolo o danno” (in merito al caso di un progettista che, nella progettazione di un tratto di strada poi crollato, aveva proceduto senza un adeguato studio geologico, dal quale si sarebbe potuto prevedere l’evento verificatosi).

Un ricordo su Giordano Bruno

Oggi ricorre la morte del celebre filosofo Giordano Bruno, nato a Nola nel 1548 , e che per le sue idee è stato arso vivo in Campo dei Fiori a Roma il 17 febbraio 1600. Una mente libera che metteva a repentaglio il controllo delle coscienze.
Il suo è un rogo che arde da oltre 410 anni, una fiamma che da allora continua a commuovere ma anche a riscaldare i cuori e le menti di generazioni di uomini che, sull’esempio di Giordano Bruno, si battono perché le ceneri dell’oscurantismo dogmatico non soffochino la libertà di pensiero e di ricerca. Famose le ultime parole che Giordano Bruno rinfaccio ai suoi Giudici dopo la lettura della sua sentenza di morte arrivata dopo 8 anni di processo e prigionia: “Forse con più timore pronunciate la sentenza contro di me di quanto ne provi io nell’accoglierla”.
Al celebre filosofo e martire, accusato e condannato per eresia perché, uomo libero pensatore, e che fedele al suo pensiero preferì la morte rifiutandosi fino alla fine di abiurare le sue idee, dedico sommessamente uno dei suoi celebri aforismi che più che mai trovo di grande attualità anche ai giorni nostri:
Se questa scienza che grandi vantaggi porterà all’uomo, non servirà all’uomo per comprendere se stesso, finirà per rigirarsi contro l’uomo”.

Riflessioni sul ruolo del consulente tecnico nei contenziosi (Ingegneria forense)

Quando nel 1995 decisi di intraprendere la professione di ingegnere nel settore contenzioso giudiziario iscrivendomi presso il Tribunale di Foggia e dal 2000 presso il Tribunale di Bologna, molti colleghi giudicarono la mia scelta temeraria. Infatti essere un buon tecnico da contenzioso giudiziario significa necessariamente sapersi esprimere in modo chiaro, anche per chi tecnico non è (giudici, avvocati, parti, ecc.). Inoltre bisogna conoscere e rispettare le varie leggi dei codici e le norme che regolano la materia e al tempo stesso riuscire, a seconda del ruolo che di volta in volta si ricopre (ausiliario del giudice, consulente di parte, arbitro, mediatore, perito stimatore, ecc.), a svolgere il compito assegnato  al meglio per il proprio committente, ma senza mai dimenticare di conservare la propria onestà intellettuale.

Spesso (e questo non è scritto in nessun libro nè raccontato in nessun corso per consulenti)  bisogna mantenere la calma quando tutti attorno la perdono, o perchè troppo coinvolti o solo perchè sbraitando pensano di far prevalere la propria ragione o semplicemente per dimostrare ai propri assistiti che stanno svolgendo un buon lavoro, senza per questo evidenziare le propri tesi.

Molti pensano, a torto, che competenze tecniche e conoscenze giuridiche  siano gli unici ingredienti necessari per formare quello che oggi viene chiamato “tecnico forense” o una volta semplicemente tecnico giudiziario. La verità è che a questi bisogna aggiungere la pratica professionale e una buona predisposizione personale al dialogo e alla mediazione nelle liti, altrimenti si è destinati a risultati deludenti.

Il rapporto con le parti, con i giudici, gli avvocati ecc. deve sempre tendere ad un rapporto professionale scevro da astiosità e pregiudizi e dev’essere basato esclusivamente sulla professionalità del tecnico. Concetto facile a dirsi ma spesso difficilissimo da mettere in pratica anche per i consulenti più esperti. I colpi bassi, metaforicamente parlando, sono sempre più frequenti e per perdere la calma durante la discussione spesso animata ci vuole un attimo. Quando si perde la calma la situazione può sfuggire di mano e la bravura del professionista sta nel dominare e controllare la situazione, guadagnandosi  credibilità e stima nel contesto in cui opera e sulla tesi che sta cercando di sostenere senza mai perdere di vista quelle dei contendenti.

Nel corso degli anni ho ricevuto da giudici, avvocati, parti e colleghi numerosissime manifestazioni di stima per il lavoro svolto; per contro ho ricevuto, sia pure in casi rari,  anche alcune critiche feroci da chi mi era avverso nel procedimento. Anche questo rientra nel gioco delle parti.

Concludo la mia riflessione affermando che si tratta di una professione che consente di prendere in esame argomenti di varia natura tecnica molto diversi tra loro e molto spesso  assai complessi, e che è importante che il tecnico perito giudiziario sia sicuro di ciò che fa tecnicamente ma anche di agire in nome della giustizia e di lavorare sempre secondo scienza e coscienza nell’interesse delle parti, senza avere preconcetti.

E’ presente nel blog anche l’articolo: L’Ingegneria Forense

Mappa del rischio sismico dall’ISTAT

L’Istituto nazionale di statistica e Casa Italia, struttura di missione della Presidenza del Consiglio, rendono disponibile un quadro informativo integrato sui rischi naturali in Italia.

L’obiettivo è fornire variabili e indicatori di qualità, a livello comunale, che permettono una visione di insieme sui rischi di esposizione a terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e alluvioni, attraverso l’integrazione di dati provenienti da varie fonti istituzionali, quali Istat, INGV, ISPRA, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Per ciascun Comune i dati sul rischio sismico, idrogeologico e vulcanico sono corredati da informazioni demografiche, abitative, territoriali e geografiche.

Link al sito ISTAT per consultare la Mappa del rischio sismico e gli indicatori statistici dei Comuni Italiani: http://www.istat.it/it/mappa-rischi

Statistiche sul mercato immobiliare residenziale – anno 2017

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Statistiche Regionali 2017 con i report che analizzano nel dettaglio l’andamento dei mercati immobiliari residenziali locali nel 2016.

Le Statistiche regionali, realizzate dalle Direzioni Regionali e dagli Uffici Provinciali – Territorio in collaborazione con l’Ufficio Statistiche e Studi del Mercato Immobiliare della Direzione Centrale OMISE, illustrano la composizione e la dinamica del mercato residenziale regionale, approfondendone i dati strutturali dei singoli mercati provinciali. In particolare vengono illustrate:

  • la serie storica delle compravendite dal 2004
  • le quotazioni medie delle abitazioni
  • l’intensità del mercato immobiliare
  • le classi dimensionali delle abitazioni compravendute
  • le superfici medie delle abitazioni compravendute

L’Agenzia ha reso disponibile una pubblicazione per ogni Regione d’Italia.

I dati riportano un trend positivo generale del mercato immobiliare rispetto all’anno 2015, ma con una variazione negativa delle quotazioni rispetto all’anno precedente.

Sostanzialmente si vendono molte più case ma ad un prezzo più conveniente.

Link alle statistiche regionali 2017.

Vernici eco-sostenibili: vernici multifunzionali, nano tecnologiche e a base di perlite.

vernici-ecosostenibili Meritano un’attenzione crescente le vernici eco-sostenibili, che trovano sempre maggiori consensi in edilizia. Questa nuova tipologia di vernici vengono utilizzate per piccoli interventi correttivi tesi a correggere e/o migliorare le prestazioni di involucri e/o intonaci degli edifici. Non bisogna però dimenticare che malgrado le performance sempre migliori che i produttori riescono ad ottenere dal loro impiego parliamo pur sempre di vernici ossia di strati sottilissimi di materiale e che spesso il riporre in esse speranze eccessive può provocare delusioni (a riguardo delle vernici termoisolanti ad esempio l’ANIT ha redatto la seguente scheda: “Rapporto-ANIT).

In questo articolo (tratto dal sito Biblus-net by ACCA) vediamo: cosa sono, le principali caratteristiche tecniche i vantaggi e i possibili impieghi:

Vernici eco-sostenibili

Nel corso degli ultimi anni sono state avviate diverse attività di ricerca mirate allo sviluppo di nuovi materiali eco-sostenibili per l’involucro edilizio, basati sull’utilizzo di materiali innovativi e da riciclo (scarti della selezione dei rifiuti solidi urbani, plastiche miste, fumo di silice, ecc. ).

L’utilizzo di materiali innovativi per l’edilizia rappresenta una valida alternativa ai materiali da costruzione tradizionali, orientati a favorire:

  • il contenimento dei consumi energetici negli edifici
  • un maggior grado di ecosostenibilità dell’edificio
  • migliori prestazioni in termini di comfort interno

Sono stati individuati vari tipi di prodotti (calcestruzzi, malte), ognuno dei quali può avere diverse applicazioni nell’ambito delle costruzioni edili.

In questo articolo parleremo delle vernici multifunzionalinano tecnologiche e a base di perlite.

Per ognuno di questi prodotti è stata fornita, in tabella, una descrizione generale, le specifiche sui componenti, le principali caratteristiche tecniche, un elenco di tutte le possibili applicazioni e informazioni sullo stato di maturità tecnologica.

Vernici multifunzionali a risposta spettrale ottimizzata

Le vernici multifunzionali sono in grado di combinare l’alta capacità di riflessione ed emissione con l’attività fotocatalitica e autopulente, che consente di abbattere sensibilmente la temperatura dei locali interni durante i mesi estivi.

Descrizione prodotto Vernici multifunzionali a risposta spettrale ottimizzata capaci di
combinare un’alta capacità di riflessione della radiazione solare con un’attività fotocatalitica e autopulente
Progetto/Azienda di riferimento Macese, Progetto Regione Puglia, Programma Operativo Regionale FESR
2007-2013
Componenti ·                           Leganti (acrilici, silossanici)

·                           Additivi (antimuffa, antischiuma, disperdente, bagnante,
addensante, coalescente, stabilizzatore di pH, fotocatalizzatore)

·                           Pigmenti (ossido di titanio)

Applicazioni Settore edile
Livello TRL TRL 5-7: Prototipale
Aspetti innovativi (sostenibilità ambientale) Le vernici in oggetto presentano uno spettro di riflessione ottimizzato nel
vicino infrarosso (NIR). Tale caratteristica, seppur ancora poco studiata,
contribuisce in maniera significativa al bilancio energetico degli edifici.
L’approccio adottato ha puntato a minimizzare il calore assorbito
(massimizzando la riflessione nei campi UV-Vis-NIR) e a massimizzarne lo
smaltimento (massimizzando l’emissività spettrale nell’IR), tenendo conto
dei vincoli fisici dovuti al fatto che il secondo obiettivo è antitetico al
primo

 Vernici nanotecnologiche

Le vernici nanotecnologiche si caratterizzano per l’utilizzo della microtecnologia e nanotecnologia. Contengono, infatti, microsfere di ceramica che isolano e riflettono i raggi luminosi e nanoparticelle di biossido di silicio che le rendono idrorepellenti.

Ecco quali sono i vantaggi che presentano le superfici rivestite di pitture nanotecnologiche:

  • sono autopulenti(se cade un liquido di qualsiasi tipo, rivelano il loro carattere idrofilico, che porta la goccia a scivolare via)
  • sono termoriflettenti (la temperatura della casa viene mantenuta più stabile e il calore o la frescura trattenuti all’interno, traducendosi in uno spiccato risparmio economico in bolletta energetica)
  • svolgono un’azione battericida(il biossido di titanio sotto forma di vernice emette delle specie reattive dell’ossigeno, attive contro i batteri se sottoposte a raggi ultravioletti)
  • hanno un’altissima resistenza all’usura, alla corrosione salina, al graffio, agli agenti chimici
  • mantengono un’inalterata tonalità del colore (anche ad un’esposizione diretta ai raggi solari per lunghi periodi)
  • sono applicabili su qualsiasi superficie
Descrizione prodotto Vernice nanotecnologica. L’idea alla base del progetto COOL COVERINGS è l’utilizzo di nanotecnologie per migliorare la riflettanza nello spettro “non visibile” della luce
Progetto/Azienda di riferimento Cool Coverings
Componenti Principali materiali che compongono la vernice Cool Coverings:

·                           ossido di alluminio (additivo per riflettenza nel vicino infrarosso
NIR)

·                           ossido di zinco (additivo per effetto biocida)

·                           ossido di titanio (pigmento bianco e riflettanza NIR)

Applicazioni Pitturazione di facciate cementizie con colore riflettente, anche scuro
Livello TRL TRL 8-9: Pre-serie (quasi commerciale)
Aspetti innovativi (sostenibilità ambientale) La sostenibilità è tutta legata al risparmio energetico di condizionamento
poiché l’applicazione della vernice nanotecnologia sulle facciate
cementizie migliora l’isolamento dell’involucro dell’edificio
Certificazioni ambientali Analisi LCA

Vernice termicamente isolante a base di perlite

Questo tipo di vernice si distingue per il potere isolante grazie alla presenza tra i componenti della perlite. La perlite espansa, infatti, è caratterizzata dalla proprietà di aumentare la resistenza termica con il diminuire della temperatura.

Descrizione prodotto Vernice termicamente isolante a base di perlite
Progetto/azienda di riferimento ExPerl
Componenti La vernice si caratterizza per la presenza di perlite nella composizione del
prodotto
Scheda tecnica L’unica informazione sul prodotto attualmente disponibile è sul suo peso
specifico, che è di circa il 17% in meno rispetto ai prodotto standard (circa
1,35 kg/litro)
Applicazioni Industria/edilizia
Livello TRL TRL 6-8: Prototipale/Inizio industrializzazione

Quando il danno da rumore è risarcibile? I chiarimenti della Cassazione

NewsLetter Numero 477

martelloI danni conseguenti all’esposizione prolungata ad un livello eccessivo di rumore, superiori alla normale tollerabilità, sono risarcibili anche senza dover documentare al giudice con prove rigorose di aver subìto un danno alla salute.

Questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 13208/2016, in seguito al ricorso presentato da alcuni condòmini disturbati dal rumore eccessivo proveniente da una vicina discoteca.

In primo grado il Tribunale condannava i proprietari della discoteca all’apposizione di un’idonea sigillatura delle porte-finestre del primo piano, rigettando la richiesta di risarcimento danni da immissioni rumorose, in assenza di una prova rigorosa del danno lamentato.

La Corte di Appello condannava invece i proprietari del locale anche al pagamento di 10.000 euro, in favore di ciascun condòmino, come risarcimento dei danni già subiti.

La Cassazione conferma il risarcimento da parte dei proprietari nei confronti dei vicini. Secondo i giudici, anche in assenza di opportuna documentazione medica circa le condizioni di salute in seguito all’esposizione prolungata ad un livello eccessivo di rumorsi, il risarcimento è dovuto.

Non potendo il danno da rumore essere configurato quale danno in re ipsa (in sè stesso), ci si avvale della regola di comune esperienza secondo la quale le immissioni rumorose che superano la normale tollerabilità sono idonee a compromettere l’equilibrio psico-fisico del soggetto ripetutamente esposto ad esse. Pertanto, la discoteca che arreca danni conseguenti all’esposizione prolungata ad un livello eccessivo di rumore ai vicini è tenuta al risarcimento indipendentemente dalla prova del danneggiamento, in quanto il danno alla salute è presunto. (Biblus.acca.it)

Sentenza Corte di Cassazione civile, 27 giugno 2016, n.13208

Produrre energia elettrica sfruttando la forza del mare

energia_rinnovabile_mareDal sito di Biblus.acca.it un interessante articolo sui progressi delle scienza “made in Italy” e sul fronte delle energie rinnovabili, la macchina che produce energia elettrica dal moto ondoso del mare.
A largo di piazza Sardegna a Marina di Pisa sono iniziati i lavori per l’installazione della prima “macchina delle onde”, il primo generatore in grado di trasformare l’energia prodotta dalle onde del mare in energia elettrica.
Realizzate e brevettate dall’azienda 40SouthEnergy (Società fondata a Londra nel 2007 dal matematico pisano Michele Grassi e che in seguito ha aperto una sede in Italia a Pisa)., nell’impianto pisano, che assicura una completa integrazione nell’ambiente marino e facilità di manutenzione, le macchine H24 saranno in grado, secondo le prime stime, di produrre circa 220 MWh all’anno, sufficienti a soddisfare i consumi di oltre 80 famiglie.
Occuperanno una superficie di circa 2700 metri quadrati e produrranno energia elettrica ad impatto zero sull’ambiente, che confluirà direttamente nella rete elettrica preesistente; sono destinate ad alimentare la cabina elettrica del porto, ma anche ricaricare le barche ormeggiate, gli impianti di dissalazione e le auto elettriche.
Questo il primo passo all’utilizzo di diverse tecnologie innovative, con una sensibile diminuzione dei costi di produzione di energia.

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Novità in tema di Processo Civile Telematico – PCT

Giustizia CivileIl processo telematico è diventato oramai una realtà concreta dell’avvocatura italiana e non solo. La necessità di restare sempre aggiornati in merito ai propri procedimenti, e il bisogno per tutti coloro che operano od hanno a che fare con il settore Giustizia a partire da: avvocati, CTU, CTP ed anche le parti stesse è sempre più pressante. 

Il Ministero sensibile davanti a tali necessità introduce importanti novità nel campo del Processo Civile Telematico, in vista dell’appuntamento di Giugno 2014; infatti, oltre a consentire l’accesso tramite PC al proprio portale: pst.giustizia.it (per utenti già registrati al REGINDE), il Ministero della Giustizia ha messo a disposizione un applicativo:Giustizia civile“, scaricabile gratuitamente mediante Google Play o Apple Store, che consente da Tablet, smartphone, iPhone/iPad, ecc. la consultazione pubblica, in forma anonima, dei registri civili del Ministero della Giustizia per gli uffici di:

  • Corte d’Appello
  • Tribunale Ordinario, Sezione distaccata
  • Giudice di Pace.

I registri consultabili:

  • Contenzioso Civile
  • Lavoro
  • Volontaria Giurisdizione
  • Procedure concorsuali
  • Esecuzioni Mobiliari ed Esecuzioni Immobiliari.

I CTU e l’iscrizione al ReGIndE

Tribunale BolognaLa Giustizia Civile sta ormai percorrendo a grandi passi la strada che porta ad una nuova era, quella digitale. Per Giudici e Legali di molte circoscrizioni, il Processo Civile Telematico (PCT) è già una realtà. E per tutti è sin d’ora possibile la consultazione pubblica delle cause da computer remoto, e persino da dipositivi mobili (smartphone e tablet), tramite apposite applicazioni. I Legali sono già molto avanti in questo processo, ma anche i Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) sono chiamati ad affacciarsi a questa realtà. Anzi, sono già molti i Tribunali che oggi richiedono ai CTU la padronanza completa del PCT. In un futuro molto prossimo il CTU riceverà le comunicazioni di cancelleria, solo via Posta Elettronica Certificata (PEC). Per avvicinarsi a questa realtà ci sono alcuni passaggi fondamentali. Il primo, e più impellente, è l’iscrizione al ReGIndE e cioè al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia presente sul Portale dei Servizi Telematici – PST. L’iscrizione al Registro può essere fatta dal proprio Ordine o Collegio professionale di appartenenza oppure da soli seguendo la procedura descritta nel link sotto riportato che riporta all’informativa divulgata dal Tribunale di Bologna su tale procedura.   

Obbligatorietà delle notifiche telematiche agli ausiliari del Giudice

Informativa del Tribunale di Bologna

Collegamento al PST del Ministero di Grazia e Giustizia

Amianto: dal SUVA la nuova pratica guida per gli impiantisti

testataBibLus-netDurante i lavori di ristrutturazione, riparazione e demolizione può capitare di imbattersi in materiali contenenti amianto. Il SUVA, l’ente previdenziale svizzero, ha realizzato una guida specifica su come riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente negli interventi su impianti sanitari, impianti di riscaldamento, impianti di ventilazione, isolamenti degli involucri edilizi, etc.
L’ opuscolo spiega in maniera chiara

  • dove è più frequente trovare amianto
  • quali misure di protezione bisogna adottare
  • quando ci si deve rivolgere a una ditta specializzata in bonifiche da amianto

Vengono fornite indicazioni utili e suggerimenti per le misure da adottare nei seguenti casi specifici:

  • Sbarramenti antincendio
  • Intonaco a spruzzo su pareti, soffitti e travi di acciaio
  • Rivestimenti per pavimenti e pareti
  • Tubi, canalizzazioni e pannelli all’interno di locali
  • Pannelli antincendio su parti della struttura
  • Isolamento di impianti come boiler o bollitori per acqua calda, caldaie, rubinetterie, corpi riscaldanti ad accumulazione
  • Tubi, canalizzazioni e pannelli sull’involucro dell’edificio
  • Guarnizioni su impianti tecnici (impianti di riscaldamento, pompe, condotte)
  • Isolamento di tubi e condotte

Sono presenti, inoltre, istruzioni per l’uso adeguato dei dispositivi di protezione individuale.

SUVA Amianto Manuale Impiantisti.pdf

Assicurazioni RC professionale obbligo dal 2013

E’ ormai imminente l’obbligo imposto dallo stato di stipulare una polizza assicurativa RC professionale. Infatti dal 15 agosto 2013, così come stabilito dal Regolamento delle Professioni partirà l’obbligo per tutti gli ingegneri liberi professionisti. Le tante proposte offerte dal mercato assicurativo appaiono ai più una vera jungla. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha quindi deciso di diffondere un vademecum contenente suggerimenti utili per comprendere le clausole assicurative e prepararsi così a scegliere la compagnia più valida. Il documento fornisce utili indicazioni per la stipula delle polizze assicurative professionali, con chiarimenti su clausole, recessi, sottoscrizioni e rischi. Certo si tratta solo di un primo passo al quale si spera ne seguiranno altri. L’augurio e che presto per venire realmente incontro alle effettive esigenze vengano diffuse, come già accade anche per le assicurazioni RCA, delle tabelle comparative che aiutino concretamente i professionisti in una vera scelta consapevole della polizza più adatta.

Link alla “Linee Guida del CNI alla Polizza Assicurativa

Link alla: “Guida comparativa del CNI

Software pirata, i professionisti possono utilizzarli

Si riporta un interesante articolo del 6/03/2012 (di Paola Mammarella) pubblicato sul sito di Edilportale:

Tribunale Bologna – non è reato usare programmi senza licenza nelle prestazioni intellettuali non di impresa.
I professionisti iscritti all’Albo, che prestano un’opera intellettuale non equiparabile all’attività di impresa, possono utilizzare software pirata. La pensa così il Tribunale di Bologna, che con una recente sentenza ha convalidato precedenti orientamenti della Cassazione.
Come si apprende da fonti di stampa, il Tribunale di Bologna ha assolto dall’accusa di violazione del diritto d’autore un architetto in possesso di programmi duplicati di cui non possedeva la licenza. La decisione è stata motivata dal fatto che il libero professionista esercita attività intellettuale, diversa da quella industriale, e che, a detta dei giudici, la legge punisce chi usa programmi masterizzati nell’esercizio dell’attività di impresa.
Al contrario, il Tribunale avrebbe affermato che la duplicazione dei software funzionale alla prestazione dell’opera intellettuale non è rilevante ai fini penali. Le stesse considerazioni dovrebbero quindi essere valide anche per gli studi associati, dove ogni professionista resta un lavoratore autonomo.
L’architetto, trovato in possesso di nove programmi installati abusivamente, di valore superiore a 17 mila euro, era stato inizialmente condannato al pagamento di una multa. Alla luce delle considerazioni del Tribunale, il professionista è stato in seguito assolto perché il fatto non sussiste.

Le pronunce precedenti:
La posizione del Tribunale di Bologna si colloca sullo stesso filone di pronunce depositate in precedenza dalla Corte di Cassazione e dalla Corte d’Appello di Trento su casi analoghi.
Nel 2009 la Cassazione ha stabilito che la punizione è giustificata dallo scopo commerciale o imprenditoriale dell’attività. La Corte ha spiegato che non si deve fare confusione tra attività professionale ed imprenditoriale, a meno che non si dimostri che il professionista svolga la sua opera con una organizzazione tale da essere assimilato all’impresa. La differenza per la Cassazione sta nel fatto che l’attività di impresa è esplicitamente a scopo di lucro, mentre quella professionale non prevede un fine industriale. Sulla stessa lunghezza d’onda si è collocata la Corte d’Appello di Trento, che nel 2010 ha assolto due architetti che usavano programmi senza licenza nei loro uffici perché si trattava di liberi professionisti e non di imprenditori.

Primi dati sulla mediazione obbligatoria

Ilsole24ore.com del 17 giugno 2011 ha pubblicato un interessante report su: “La mediazione civile e commerciale” che qui si ripropone in parte.

Oltre 5mila richieste di conciliazione in poco più di due mesi: le hanno ricevute le 105 Camere di commercio dall’entrata in vigore della riforma sulla mediazione (21 marzo scorso). Di queste, sottolinea Unioncamere in una nota, le 75 Camere già iscritte al registro degli Organismi di mediazione del ministero della Giustizia ne hanno gestite quasi 4mila, il 76% delle quali in materie per cui è ora prevista l’obbligatorietà.

In un caso su 5 si arriva a un accordo “soddisfacente”

Complessivamente, i procedimenti già definiti risultano 1.633, pari al 43% delle mediazioni depositate presso gli Organismi camerali riconosciuti, e nel 20% dei casi si é raggiunto un accordo soddisfacente per entrambe le parti. In alcune Camere, il tasso di conclusione positiva è addirittura superiore al 50 per cento. «Ci aspettiamo – ha detto ancora Capone – che la mediazione obbligatoria potrà dare già entro l’anno un contributo visibile di alleggerimento del lavoro dei tribunali e, soprattutto, dei costi e dei tempi dei contenziosi per le imprese».

La mappa della mediazione

Secondo i dati di Unioncamere, che sono stati messi a disposizione della commissione Giustizia del Senato, le mediazioni obbligatorie tra imprese si sono concluse mediamente in 66 giorni. Quelle relative a rapporti di consumo ne hanno invece richiesti, sempre mediamente, 64. Il valore medio nei due casi è stato, rispettivamente, di circa 155mila euro nelle procedure tra imprese e di 23mila euro circa in quelle aventi per oggetto controversie in materia di consumo. Delle 3.832 mediazioni gestite dagli Organismi camerali, il 33% si è svolto nel Nord-Est, il 27% nel Nord-Ovest, il 25% nel Centro e il 15% nelle regioni del Sud e nelle Isole.

La cedolare secca – come funziona e quando conviene

L’articolo 3 del dlgs n. 23 del 14 marzo 2011 istituisce un’imposta sostitutiva di quelle che sono attualmente dovute sulle locazioni la “cedolare secca sugli affitti“. E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.

Il soggetto che può esercitare l’opzione per l’applicazione della cedolare secca è il locatore, persona fisica (privato che non agisce nell’esercizio di impresa o professione), proprietario o titolare di diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione) di unità immobiliari abitative locate.

Aliquote

La cedolare secca si applica con un’aliquota del:

19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dall’articolo 1, D.L. 30.12.1988 n. 551.

21% per gli altri contratti di locazione a uso abitativo, quelli conclusi a prezzi di mercato, quelli per studenti e quelli a canone concordato in Comuni non ad alta tensione abitativa, nonché quelli non regolati dalla L. 9.12.1998, n 431.

Ma conviene a tutti applicare la cedolare secca? cosa succede in caso di evasione? Questi ed altri sono i temi affrontati da un interessante articolo pubblicato su: “Ilsole24ore.com”  (link all’articolo).

Nomisma – I rapporto immobiliare 2011

E’ stato pubblicato da Nomisma il primo rapporto immobiliare 2011. Nonostante la positiva evoluzione del clima di fiducia negli operatori, non sembra ancora esaurirsi la fase recessiva che ha caratterizzato il mercato immobiliare italiano nell’ultimo triennio, e non solo per effetto del quadro mecroeconomico complessivo.

I fattori che nei primi mesi del 2010 avevano ispirato un eccesso di ottimismo si sono scontrati con dinamiche di mercato particolarmente rigide, che ora disegnano un quadro di stagnazione, destinato ad appesantire ogni previsione.

Tra gli elementi nuovi e preoccupanti emersi dal rapporto: Il calo delle compravendite nel II semestre 2010, l’insensibilità delle quotazioni alla flessione della domanda e il difficile accesso ai mutui da parte delle famiglie a causa del severo atteggiamento mostrato dal sistema creditizio, più impegnato a sostenere i mutui di soggetti in difficoltà, che a concedere nuove operazioni. In assenza di una repentina correzione al ribasso dei prezzi e di un allentamento dei criteri di cessione del credito è, infatti, impossibile ipotizzare che l’offerta attuale e prospettica trovi riscontro nelle autonome capacità di assorbimento della domanda.

Si è creata quindi una situazione di stallo in cui tutti gli attori, senza eccezioni, sembrano accomunati dall’incertezza sui valori di mercato.

Nomisma ha messo a punto un nuovo indice di valutazione: ”l’indice di liquidità” che misura la capacità di un immobile di essere prontamente trasformato in moneta, senza significative perdite in conto capitale.

Introduzione al I Rapporto Immobiliare 2011 Nomisma

Sintesi del Rapporto Immobiliare 2011 Nomisma

Relazione geologica e geotecnica: linee guida e metodologie di lavoro dal Consiglio Nazionale dei Geologi

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la deliberazione n. 209/2010, ha approvato il documento che definisce gli standard di lavoro da utilizzare come riferimento metodologico per gli studi specialistici, per la redazione della relazione geologica e geotecnica e per la programmazione delle indagini di supporto.

ll documento è strutturato in due parti: nella prima parte è descritto l’approccio metodologico (generale e analitico), nella seconda sono descritte le analisi di pericolosità geologica. In funzione della prestazione richiesta al professionista e della tipologia di opera sono proposti schemi predefiniti che consentono la produzione di contenuti (minimi) secondo le richieste delle norme per quell’intervento.

Link al sito del Consiglio Nazionale Geologi per scaricare le linee guida:

Linee Guida