Quando il danno da rumore è risarcibile? I chiarimenti della Cassazione

NewsLetter Numero 477

martelloI danni conseguenti all’esposizione prolungata ad un livello eccessivo di rumore, superiori alla normale tollerabilità, sono risarcibili anche senza dover documentare al giudice con prove rigorose di aver subìto un danno alla salute.

Questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 13208/2016, in seguito al ricorso presentato da alcuni condòmini disturbati dal rumore eccessivo proveniente da una vicina discoteca.

In primo grado il Tribunale condannava i proprietari della discoteca all’apposizione di un’idonea sigillatura delle porte-finestre del primo piano, rigettando la richiesta di risarcimento danni da immissioni rumorose, in assenza di una prova rigorosa del danno lamentato.

La Corte di Appello condannava invece i proprietari del locale anche al pagamento di 10.000 euro, in favore di ciascun condòmino, come risarcimento dei danni già subiti.

La Cassazione conferma il risarcimento da parte dei proprietari nei confronti dei vicini. Secondo i giudici, anche in assenza di opportuna documentazione medica circa le condizioni di salute in seguito all’esposizione prolungata ad un livello eccessivo di rumorsi, il risarcimento è dovuto.

Non potendo il danno da rumore essere configurato quale danno in re ipsa (in sè stesso), ci si avvale della regola di comune esperienza secondo la quale le immissioni rumorose che superano la normale tollerabilità sono idonee a compromettere l’equilibrio psico-fisico del soggetto ripetutamente esposto ad esse. Pertanto, la discoteca che arreca danni conseguenti all’esposizione prolungata ad un livello eccessivo di rumore ai vicini è tenuta al risarcimento indipendentemente dalla prova del danneggiamento, in quanto il danno alla salute è presunto. (Biblus.acca.it)

Sentenza Corte di Cassazione civile, 27 giugno 2016, n.13208

Amianto: dal SUVA la nuova pratica guida per gli impiantisti

testataBibLus-netDurante i lavori di ristrutturazione, riparazione e demolizione può capitare di imbattersi in materiali contenenti amianto. Il SUVA, l’ente previdenziale svizzero, ha realizzato una guida specifica su come riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente negli interventi su impianti sanitari, impianti di riscaldamento, impianti di ventilazione, isolamenti degli involucri edilizi, etc.
L’ opuscolo spiega in maniera chiara

  • dove è più frequente trovare amianto
  • quali misure di protezione bisogna adottare
  • quando ci si deve rivolgere a una ditta specializzata in bonifiche da amianto

Vengono fornite indicazioni utili e suggerimenti per le misure da adottare nei seguenti casi specifici:

  • Sbarramenti antincendio
  • Intonaco a spruzzo su pareti, soffitti e travi di acciaio
  • Rivestimenti per pavimenti e pareti
  • Tubi, canalizzazioni e pannelli all’interno di locali
  • Pannelli antincendio su parti della struttura
  • Isolamento di impianti come boiler o bollitori per acqua calda, caldaie, rubinetterie, corpi riscaldanti ad accumulazione
  • Tubi, canalizzazioni e pannelli sull’involucro dell’edificio
  • Guarnizioni su impianti tecnici (impianti di riscaldamento, pompe, condotte)
  • Isolamento di tubi e condotte

Sono presenti, inoltre, istruzioni per l’uso adeguato dei dispositivi di protezione individuale.

SUVA Amianto Manuale Impiantisti.pdf

Il disastro nucleare in Giappone dimostra che non ci sono centrali nucleari sicure

Il recente disastro nucleare in Giappone (si parla ormai del più grande disastro nucleare che sia mai avvenuto) pone nuovi e vecchi interrogativi sulla recente riapertura dell’Italia alla costruzione di centrali nucleari. La tragedia del terremoto in Giappone sembra infatti dare una drammatica conferma all’affermazione: “Non esistono centrali nucleari sicure e antisismiche nonostante l’utilizzo di tecnologie avanzate” per non parlare poi del problema (ancora irrisolto) dei siti di stoccaggio delle scorie radioattive e delle centrali dismesse. 

Il referendum sul nucleare che si terrà fra alcuni mesi costituisce per l’Italia una nuova formidabile occasione di riflessione per tutti e come sempre avviene per i grandi temi indipendentemente dal colore politico di appartenenza. 

E’ vero che il nucleare è l’unica possibile alternativa (a messo che lo sia) alla sudditanza energetica dell’Italia dalle altre nazioni? L’Italia è un paese ad alto rischio sismico, la scelta del nucleare mette a rischio la sicurezza delle popolazioni? e se è così il rischio vale davvero la candela?

A noi l’ardua sentenza di decidere anche per le generazioni future.

ISPESL – videogioco sulla sicurezza

L’ISPESL ha reso disponibile gratuitamente in download il videogioco: “Le avventure di Riskio e Sicury’. Casa: missione sicurezza”.
Destinato principalmente alle scuole, è un utile quanto innovativo mezzo di divulgazione delle metodiche di prevenzione dei rischi di incidenti negli ambienti di vita, in linea con l’obiettivo promosso dall’ISPESL di diffondere nelle scuole la cultura della sicurezza.
Tale videogioco, strumento ludico ma altamente informativo, che contribuisce alla formazione dei giovani in materia di sicurezza, si presenta come un’avventura grafica educativa avente come tematica i “pericoli negli ambienti di vita” come le cadute e gli scivolamenti, l’intossicazione/avvelenamento, fumi da scarico,ecc.

Link per scaricare il gioco

Sostanziali modifiche al D.lgs. 81/08 con il D.lgs 106/09

Legislazione TecnicaE’ stato pubblicato sulla G.U. n. 180 del 5.8.2009 il D.lgs 106/2009, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
Dal sito di Legislazione Tecnica si riportano di seguito sinteticamente alcune tra le principali novità.
Apparato sanzionatorio
E’ prevista una profonda revisione dell’attuale apparato sanzionatorio, allo scopo di modulare gli obblighi di tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione delle norme (datore di lavoro, dirigenti, preposti, altri soggetti), sulla base dei compiti effettivamente svolti e del rischio d’impresa, con sanzioni solo amministrative per infrazioni solo di tipo formale.
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
In caso di mancata elezione del RLS da parte dei lavoratori internamente all’azienda (art. 47, commi 2-4 del D. Leg.vo 81/2008), i lavoratori comunicano la mancata elezione al datore di lavoro, affinché questo possa darne a sua volta comunicazione agli organismi paritetici per l’assegnazione di un rappresentante a livello territoriale.
Sempre in tema di RLS è previsto che la comunicazione dei nominativi venga effettuata al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8 del D. Leg.vo 81/2008, appena sarà predisposto (nelle more la comunicazione va effettuata all’Inail), e che la comunicazione sia effettuata non con periodicità annuale, come al momento previsto, ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.
Documento valutazione dei rischi (DVR)
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede in modo da garantirne la semplicità, brevità e comprensibilità, nonché la completezza e l’idoneità a fungere da strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
Per quanto attiene la data certa da apporre sul documento, si precisa che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.
Infine per le imprese di nuova costituzione la valutazione dei rischi, con la relativa elaborazione del documento, dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla data di inizio dell’attività.
Rischi da interferenza e redazione del DUVRI
Il correttivo prevede una revisione dei casi in cui è necessario la predisposizione nell’ambito di un appalto del DUVRI da parte del committente. Sono esclusi i casi di lavori intellettuali, le mere forniture di beni ed i lavori di breve durata che non comportino rischi particolari per la salute dei lavoratori.
Costi della sicurezza
Il decreto correttivo, pur confermando l’obbligatorietà dell’indicazione dei costi della sicurezza nei contratti di appalto, a pena di nullità degli stessi, prevede che tale indicazione debba essere relativa unicamente a quelli occorrenti per la riduzione o eliminazione dei rischi da interferenza nelle lavorazioni, costi tra l’altro che non sono soggetti a ribasso.
Comunicazione dati degli infortuni
L’obbligo di comunicare gli infortuni che comportano assenza dal lavoro per più di un giorno diventerà effettivo solamente una volta che sarà emanato l’apposito decreto ministeriale attuativo, che dovrà disciplinare il funzionamento del citato sistema informativo di cui all’art. 8 del D. Leg.vo 81/2008.

D.lgs. 81/08 con le modifiche del D.lgs. 106/09

G.U. con testo del D. lgs. 106/09

I sostituti dell’amianto: amici o nemici per le nostre case?

amiantoL’amianto è un minerale fibroso che grazie alla propria versatilità d’impiego è stato per diverso tempo massicciamente utilizzato, in tutto il mondo ed in Italia, principalmente in campo edile ….  ma non solo. Grazie ad alcune delle proprietà che lo caratterizzano quali: la buona resistenza a trazione, al fuoco e soprattutto la facilità di formare facilmente miscele con altri materiali (tipo il cemento e le resine) con formazione di materiali compositi ne hanno a lungo decretato il successo e la diffusione.

Purtroppo oggi ben sappiamo che accanto a tali proprietà (“pregi”) si è a lungo nascosto un materiale tossico nocivo con effetti devastanti sulla salute umana e animale. L’esposizione all’amianto (anche in presenza di quantità modeste) è sicuramente la causa di diverse patologie gravi sulla salute umana, patologie quasi sempre irreversibili di tipo invalidante e/o mortali.

Ma allora oggi cosa utilizziamo per sostituire l’amianto nei suoi più svariati impieghi? La risposta non è univoca nel senso che per sostituire l’amianto non si utilizza un solo prodotto ma una serie di prodotti diversi che forniscono nei propri campi d’impiego spesso risultati tecnologicamente più avanzati dell’amianto stesso.  Tra i principali materiali sostituti abbiamo:

Sostituti amianto–         Lana di vetro;

–         Lana di roccia

–         Lana di scoria

–         Filamenti di vetro

–         Fibre artificiali (polipropilene)

–         Fibre  naturali   (cellulosiche)

Il problema che oggi ci si pone è: “ma cosa sappiamo dei sostituti dell’amianto? Sono innocui o saranno -un nuovo problema amianto- del futuro”.

Purtroppo a tale interrogativo ancora non c’è risposta in quanto le valutazioni tossicologiche su questi prodotti (a livello mondiale) sono in corso di studio e pertanto non possono dirsi esaustive. Al momento si può solo dire che si tratta di sostanze classificabili come possibili cancerogeni per l’uomo.

Visti i dubbi sulla pericolosità tutti concordano sul fatto che si tratta di materiali per la cui monipolazione e lavorazione occorra prevedere (soprattutto per chi ne fa uso in campo professionale) ogni precauzione utile per scongiurare i rischi che, se pure ancora non del tutto dimostrati, ne potrebbero derivare.

Se scarse sono le conoscenze di tali materiali per chi ne fa uso in campo professionale nulla si può dire invece su un eventuale pericolosità degli stessi una volta messi in opera nelle nostre case. Al momento quindi tali materiali, soprattutto a livello indoor (ossia nelle abitazioni e negli uffici), non sembrerebbero rappresentare un fattore di rischio per le persone.

Per approfondimenti sul tema si rimanda ai seguenti link:

Normativa amianto (Ministero della salute)

Togliamocelo dalla testa (Regione Emilia Romagna)

Sostitutivi dell’amianto (Assoamianto)

Sostituti dell’amianto (ISPLES)

Rischio amianto (Regione Emilia Romagma)

Come riconoscere l’amianto (SUVA Svizzera)

Per informazioni o segnalazioni (ASL Emilia Romagna)

Inquinamento indoor

La casa è lo spazio dove maggiormente dovrebbe essere salvaguardata la salute e il benessere dell’uomo. Nel passato è stata prestata particolare attenzione alla riduzione dell’inquinamento atmosferico (inquinamento outdoor), ma solo più di recente la comunità scientifica internazionale si è occupata della contaminazione dell’aria negli ambienti chiusi il così detto: ”inquinamento indoor” ossia dall’inquinamento prodotto della presenza nell’aria di ambienti confinati di contaminanti fisici, chimici e biologici non presenti nell’aria esterna.

 

L’inquinamento dell’aria negli ambienti confinati rappresenta un problema da non sottovalutare infatti è dimostrato come la maggioranza della popolazione trascorre fino all’80-90% del tempo in questo tipo di ambienti inoltre il rischio sulle persone, non è limitato a categorie selezionate per età e stato di salute come nel caso dell’esposizione professionale, ma interessa la quasi totalità della popolazione, che comprende gruppi più suscettibili quali bambini, anziani e persone già affette da patologie croniche (malattie cardiache, respiratorie, asma bronchiale, allergie).

Ma chi produce l’inquinamento indoor? La composizione dell’atmosfera all’interno degli edifici è fondamentalmente la stessa che troviamo all’esterno ma cambiano le quantità e i tipi di contaminanti infatti agli inquinanti provenienti dall’esterno va aggiunti quelli originati direttamente all’interno degli edifici quali: i materiali da costruzione, gli impianti di riscaldamento, condizionamento, cottura dei cibi, gli arredi, i rivestimenti (pitture murali, vernici, pavimenti etc.), i prodotti per la manutenzione e la pulizia (detersivi, insetticidi etc.), l’utilizzo degli spazi ed il tipo di attività che vi si svolge, ecc.  Se ciò non bastasse la tossicità di un singolo inquinante viene spesso potenziata dall’associazione con altre sostanze; tra queste particolarmente efficaci sono le polveri, il fumo di sigaretta e i vapori generati dalla cottura dei cibi. Il rischio per la salute dipende quindi dalla concentrazione (quantità di inquinanti presenti per m3) e dall’esposizione (tempo di permanenza nell’ambiente).

Lo studio degli effetti dell’inquinamento dell’aria sulla salute umana è particolarmente complesso in quanto i sintomi non sono specifici e possono esserci più inquinanti responsabili dello stesso disturbo, subentrano inoltre gli effetti dovuti allo stress e al discomfort climatico. Bisogna considerare poi che gli individui possono reagire in modo diverso alle stesse condizioni. I principali effetti nocivi osservati sull’uomo sono: respiratori, irritazioni di cute e mucose, effetti sul sistema nervoso, cardiovascolari, effetti al sistema gastrointestinale, effetti al sistema riproduttivo, infezioni ed intossicazioni. Per mantenere bassa e quindi meno pericolosa la concentrazione, si può intervenire sia riducendone le immissioni utilizzando cioè materiali meno inquinanti sia con una ventilazione adeguata. In particolare si sottolinea come la ventilazione degli ambienti è indispensabile per mantenere la salubrità degli ambienti chiusi rifornendoli di ossigeno, e diluendo la concentrazione delle sostanze inquinanti che altrimenti tenderebbero a concentrarsi.

Il problema è davvero scottante e da non sottovalutare se si pensa che per le costruzioni odierne vengono richiesti standard acustici e energetici che, almeno in apparenza, tenderebbero a sigillare piuttosto che arieggiare gli ambienti. Ecco quindindi che la presenza della ventilazione degli ambienti (naturale o forzata che sia) al pari della scelta dei materiali deve essere ben ponderata in sede progettuale e non scaricata unicamente alla sola perizia dei conduttori come spesso avviene.

Sull’argomento si segnalano i seguenti link:

http://www.arpa.veneto.it/glossario_amb/htm/inquinamento_indoor.asp

http://www.ministerosalute.it/resources/static/pubblicazioni/Ambiente.pdf

http://www-1.unipv.it/safety/norme/626/indoor.pdf

http://www.ministerosalute.it/incidentiDomestici/incidentiDomestici.jsp

Condensa e isolamento termico

Negli ultimi anni l’esigenza (sia pur legittima) di diminuire le dispersioni termiche nelle abitazioni ha ridotto in molti casi la permeabilità al vapore dell’involucro edilizio accentuando l’insorgenza della condensa nelle abitazioni. Capita quindi sempre più spesso di essere chiamati, anche in sede giudiziaria, a confrontarsi con questa patologia.

La condensa  dell’acqua è un fenomeno particolarmente insidioso quanto diffuso nelle abitazioni e se trascurata, può creare danni ai muri e all’edificio nel suo complesso inoltre rende pessimo il comfort delle abitazioni e contribuisce non poco a ridurre le proprietà coibentanti e l’isolamento termico delle strutture e dei materiali edili.

Talvolta la condensa viene scambiata con le infiltrazioni d’acqua dalle quali invece differisce per natura e aspetto. Infatti l’acqua di condensa è vapore, già presente nell’aria, che per effetto di un abbassamento di temperatura (ad esempio il contatto con una superficie più fredda) passa dallo stato di vapore a quello di liquido appunto condensa.

Molto spesso la causa che porta all’insorgenza della condensa è legato alla conduzione dei locali. In questi casi un corretta gestione degli ambienti quale ad esempio: l’aerazione periodica degli stessi, l’utilizzo di deumidificatori, ecc.; permette di evitare l’insorgenza della condensa.

A volte invece si è in presenza di errori occorsi nella scelta non oculata dei materiali (per ignoranza o per economia) e allora è necessario individuare ed eliminare le zone fredde che sono appunto quelle che favoriscono la formazione della condensa quali: i vetri o i telai delle finestre, la presenza di canne fumarie nelle pareti e più in generale di ponti termici, ecc.

L’ideale è quindi sempre quello di prevedere in anticipo (ossia già in fase progettuale) il rischio condensa adottando a monte tutti quegli accorgimenti che la regola dell’arte e il buon senso impongono (senza puntare solo al risparmio).