Mappa del rischio sismico dall’ISTAT

L’Istituto nazionale di statistica e Casa Italia, struttura di missione della Presidenza del Consiglio, rendono disponibile un quadro informativo integrato sui rischi naturali in Italia.

L’obiettivo è fornire variabili e indicatori di qualità, a livello comunale, che permettono una visione di insieme sui rischi di esposizione a terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e alluvioni, attraverso l’integrazione di dati provenienti da varie fonti istituzionali, quali Istat, INGV, ISPRA, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Per ciascun Comune i dati sul rischio sismico, idrogeologico e vulcanico sono corredati da informazioni demografiche, abitative, territoriali e geografiche.

Link al sito ISTAT per consultare la Mappa del rischio sismico e gli indicatori statistici dei Comuni Italiani: http://www.istat.it/it/mappa-rischi

Arriva la classe di rischio sismico degli edifici.

Da anni, nel mio piccolo, ho sempre sostenuto che bisognava dare maggior risalto allo stato degli edifici esistenti rispetto ad un possibile rischio sismico. Adesso dopo l’ultimo sisma che ha sconvolto l’Italia centrale finalmente si è arrivati alla definizione di un criterio univoco per la determinazione del rischio sismico e alla conseguente classificazione degli edifici.  Non mancheranno le critiche anche perchè questa nuova classificazione, fatta a spese dei singoli proprietari degli immobili,  è destinata ad incidere sia sugli incentivi per gli adeguamenti che sul mercato immobiliare comportando delle modifiche sul valore degli immobili al momento difficili da ipotizzare e quantificare anche solo percentualmente.

Il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha recentemente pubblicato il decreto contenente le linee guida per la determinazione della classe di rischio sismico degli edifici. I numerosi eventi sismici che si sono verificati negli ultimi decenni hanno comportato per la collettività enormi costi sociali in termini di vittime e di incidenza sulla vita delle comunità  e costi economici sostenuti per l’emergenza e la ricostruzione. Negli ultimi 50 anni si valutano: circa 5.000 vittime, spesa annua media di circa tre miliardi di euro per emergenza e ricostruzione. Ciò è dovuto fondamentalmente, oltre alla sismicità tipica del Paese, alla elevata vulnerabilità del nostro patrimonio edilizio.
Le Linee Guida nascono dalla necessità di affrontare la mitigazione del rischio sismico in tutte le zone sismiche del Paese, promuovendo una cultura della conoscenza e della prevenzione. Affrontano, con un nuovo approccio, il tema della   classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni esistenti coniugando: il rispetto del valore della salvaguardia della vita umana (mediante i livelli di sicurezza previsti dalla Vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni) e la considerazione delle possibili perdite economiche e delle perdite sociali (in base a robuste stime convenzionali basate anche sui dati della Ricostruzione post Sisma Abruzzo 2009). Tali classi sono anche necessarie per stabilire l’entità del sisma-bonus (detrazione fiscale Irpef) che varia in funzione del miglioramento di classe ottenuto a seguito dell’intervento.

Cos’è il rischio sismico

Il rischio sismico è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico.
Il rischio sismico dipende da un’interazione di fattori. Esso è funzione di:

  • pericolosità
  • vulnerabilità
  • esposizione

In particolare è valida la relazione:

Rischio = Pericolosità · Vulnerabilità · Esposizione

ove:

  • pericolosità: è la probabilità che si verifichi un sisma (terremoto atteso); è legato alla zona sismica in cui si trova l’edificio
  • vulnerabilità: consiste nella valutazione delle conseguenze del sisma; è legata alla capacità dell’edificio di resistere al sisma
  • esposizione: è la valutazione socio/economica delle conseguenze; è legata ai contesti delle comunità

Rischio sismico:

Metodi per la determinazione della classe di rischio sismico

Le classe di rischio sismico sono le seguenti:

  1. classe A+ (minor rischio)
  2. classe A
  3. classe B
  4. classe C
  5. classe D
  6. classe E
  7. classe F
  8. classe G (maggior rischio)

La determinazione della classe di appartenenza di un edificio può essere condotta secondo due metodi alternativi:

  1. metodo convenzionale
  2. metodo semplificato

Metodo semplificato

Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell’edificio. E’ indicato per una valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare la classe di rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale.

Metodo convenzionale

Il metodo convenzionale è applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione. Esso è basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali NCT 20080 e consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione

  • sia nello stato di fatto
  • sia nello stato conseguente intervento progettato

Una Commissione permanente di monitoraggio

Il D.M. 65 del 7/3/2017 prevede, fra l’altro, l’istituzione, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di una Commissione permanente di monitoraggio, incaricata di valutare l’efficacia dell’azione di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio.

(Parte del testo e delle immagini utilizzate sono riprese da Biblus.acca.it).

Amianto: dal SUVA la nuova pratica guida per gli impiantisti

testataBibLus-netDurante i lavori di ristrutturazione, riparazione e demolizione può capitare di imbattersi in materiali contenenti amianto. Il SUVA, l’ente previdenziale svizzero, ha realizzato una guida specifica su come riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente negli interventi su impianti sanitari, impianti di riscaldamento, impianti di ventilazione, isolamenti degli involucri edilizi, etc.
L’ opuscolo spiega in maniera chiara

  • dove è più frequente trovare amianto
  • quali misure di protezione bisogna adottare
  • quando ci si deve rivolgere a una ditta specializzata in bonifiche da amianto

Vengono fornite indicazioni utili e suggerimenti per le misure da adottare nei seguenti casi specifici:

  • Sbarramenti antincendio
  • Intonaco a spruzzo su pareti, soffitti e travi di acciaio
  • Rivestimenti per pavimenti e pareti
  • Tubi, canalizzazioni e pannelli all’interno di locali
  • Pannelli antincendio su parti della struttura
  • Isolamento di impianti come boiler o bollitori per acqua calda, caldaie, rubinetterie, corpi riscaldanti ad accumulazione
  • Tubi, canalizzazioni e pannelli sull’involucro dell’edificio
  • Guarnizioni su impianti tecnici (impianti di riscaldamento, pompe, condotte)
  • Isolamento di tubi e condotte

Sono presenti, inoltre, istruzioni per l’uso adeguato dei dispositivi di protezione individuale.

SUVA Amianto Manuale Impiantisti.pdf

Terremoto in Emilia, ecco perché i capannoni sono crollati

Si riporta un interesante articolo del 31/05/2012 (di Rossella Calabrese) pubblicato sul sito di Edilportale:

Edifici sbriciolati, chiese sventrate, capannoni crollati. Questo il desolante quadro lasciato dal terremoto in Emilia, dopo le due serie di forti scosse del 20 e del 29 maggio. Mentre prosegue la fase dell’emergenza, non si può fare a meno di notare che il sisma ha abbattuto moltissimi capannoni industriali, come fossero di carta, uccidendo alcuni operai che vi lavoravano. Edilportale ha intervistato Gaetano Manfredi, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli e Presidente della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS), che sta collaborando con la Protezione Civile alle attività di supporto all’emergenza in Emilia ed è già operativa sul campo nelle zone colpite.

Le scosse del 20 e 29 maggio hanno causato il crollo di moltissimi capannoni industriali e commerciali, con la perdita di vite umane. La causa dei collassi è riconducibile alla magnitudo del sisma?
Sicuramente l’intensità del sisma è un fattore importante nel crollo di una struttura, ma in questo caso ha avuto un ruolo determinante la grande vulnerabilità di questa tipologia strutturale.

Dai sopralluoghi emergono, a vostro parere, particolari inadeguatezze dei sistemi costruttivi o dei materiali utilizzati?
I capannoni nella maggior parte dei casi sono stati costruiti senza dettagli sismici, peraltro non richiesti dalla normativa dell’epoca di costruzione. Quindi nodi tra travi e colonne senza connessioni meccaniche e piccoli appoggi. Tegoli di copertura semplicemente appoggiati. La maggior parte dei collassi è dovuta alla caduta delle travi dagli appoggi per limite di spostamento.

Lei ha parlato di travi semplicemente appoggiate. Può spiegarci meglio il metodo di costruzione? È una prassi normale per questo tipo di edifici assemblare gli elementi strutturali a secco?
Le travi sono appoggiate sui pilastri ed i tegoli di copertura sono appoggiati a loro volta sulle travi. Il solo attrito garantisce il collegamento. Per questo motivo sopportano bene i carichi verticali, mentre non sono capaci sopportare le azioni orizzontali dovute al terremoto. In Italia è prassi comune realizzare i nodi a secco.

Come si dovrebbero realizzare i capannoni industriali, per impedirne il crollo in caso di sisma?
È necessario introdurre delle connessioni meccaniche in corrispondenza degli appoggi. In questo caso è possibile per la struttura sopportare le azioni sismiche.

La zona colpita era considerata, fino a poco tempo fa, a basso rischio sismico: questo ha fatto sì che non si siano applicati sistemi costruttivi antisismici?
Il problema è stato il ritardo dell’adozione della nuova mappa sismica che è avvenuta solo nel 2003. Tutte le costruzioni realizzate nella zona epicentrale prima di questa data non hanno nessuna capacità di resistere alle azioni sismiche. Oggi in quelle zone basta costruire seguendo la nuova norma tecnica e le mappe di pericolosità esistenti per essere sicuri. Il grande problema sono le costruzioni esistenti, costruite con regole vecchie e spesso senza regole sismiche.

Le caratteristiche geologiche e geotecniche dei siti colpiti possono aver amplificato o ridotto gli effetti del sisma?
Le caratteristiche del suolo sono estremamente importanti. La conformazione della zona padana, con grandi depositi alluvionali, determina amplificazioni o deamplificazioni locali. Questi effetti si sono sicuramente verificati ed hanno inciso sulle forme spettrali e quindi sulle sollecitazioni delle strutture.

Quanto tempo potrebbe durare lo sciame sismico?
Potrebbe durare anche molti mesi considerando i pochi precedenti storici.

Il Consorzio ReLUIS ha pubblicato un Report fotografico realizzato il 29 maggio a Mirandola, che illustra i danni causati dalle scosse.

Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali.

La Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS) è un consorzio interuniversitario che ha lo scopo di fornire supporto scientifico, organizzativo e tecnico alle Università consorziate. Il consorzio ha pubblicato le “Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali”.
Tali linee guida sono state redatte con lo scopo di fornire un supporto alla progettazione degli interventi sulle strutture colpite dal sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009, particolarmente di quelle classificate, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento della Protezione Civile, con esito di agibilità B o C. Le modalità ed i criteri per la definizione di tali progetti nonché per l’ammissibilità ai contributi sono riportate nell’OPCM 3779 del 6 giugno 2009; ulteriori chiarimenti e dettagli relativi alle tipologie di intervento ammesse a finanziamento sono riportate negli Indirizzi pubblicati il 17 luglio 2009.
Nell’ambito degli interventi previsti dagli Indirizzi, le presenti linee guida presentano possibili soluzioni per l’esecuzione di interventi ricadenti nelle seguenti categorie:
1) riparazione di elementi non strutturali danneggiati (A.1 negli Indirizzi);
2) riparazione locale di elementi strutturali (A.4 negli Indirizzi);
3) interventi su tamponature e paramenti esterni non danneggiati volti a prevenire crolli pericolosi per l’incolumità delle persone (B.1 negli Indirizzi);
4) interventi di rafforzamento locale di singole parti e/o elementi di strutture in cemento armato e muratura, ai sensi dell’art. 8.4.3 del DM 14.01.08 e della relativa Circolare n.617 del 2 febbraio 2009 (B.2 negli Indirizzi).
Le tipologie di intervento proposte e dettagliate in queste linee guida possono, naturalmente, adottarsi anche negli interventi sugli edifici più danneggiati, ossia su quelli aventi esito di agibilità E. In tal caso, gli interventi di rafforzamento locale di singole parti o di elementi strutturali andranno concepiti e valutati in un approccio progettuale complessivo di miglioramento sismico, così come previsto nell’OPCM 3790 del 9 luglio 2009 e nei relativi indirizzi del Commissario delegato.

Il disastro nucleare in Giappone dimostra che non ci sono centrali nucleari sicure

Il recente disastro nucleare in Giappone (si parla ormai del più grande disastro nucleare che sia mai avvenuto) pone nuovi e vecchi interrogativi sulla recente riapertura dell’Italia alla costruzione di centrali nucleari. La tragedia del terremoto in Giappone sembra infatti dare una drammatica conferma all’affermazione: “Non esistono centrali nucleari sicure e antisismiche nonostante l’utilizzo di tecnologie avanzate” per non parlare poi del problema (ancora irrisolto) dei siti di stoccaggio delle scorie radioattive e delle centrali dismesse. 

Il referendum sul nucleare che si terrà fra alcuni mesi costituisce per l’Italia una nuova formidabile occasione di riflessione per tutti e come sempre avviene per i grandi temi indipendentemente dal colore politico di appartenenza. 

E’ vero che il nucleare è l’unica possibile alternativa (a messo che lo sia) alla sudditanza energetica dell’Italia dalle altre nazioni? L’Italia è un paese ad alto rischio sismico, la scelta del nucleare mette a rischio la sicurezza delle popolazioni? e se è così il rischio vale davvero la candela?

A noi l’ardua sentenza di decidere anche per le generazioni future.

Post terremoto – indagini sulle strutture e sui terreni per i progetti di riparazione, miglioramento e ricostruzione di edifici inagibili

Il Consorzio ReLIUS (ossia la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) ha reso disponibili le linee guida: “Modalità di indagine sulle strutture e sui terreni per i progetti di riparazione/miglioramento/ricostruzione di edifici inagibili“. Il documento con gli schemi riportati (ancora in stato di bozza) è finalizzato a costituire un supporto ai tecnici nella progettazione di un piano di indagini strutturali e geotecniche e nella successiva interpretazione dei risultati. Le linee guida possono rappresentare un’utile strumento ai fini della valutazione della capacità sismica di strutture danneggiate a seguito del terremoto che ha colpito l’Abruzzo lo scorso 6 aprile 2009. In esse vengono trattati in particolare i criteri da utilizzare in fase d’indagine per la progettazione ossia delle prove sui materiali e sui terreni nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti individuando per ciascuna prova: Principi, modalità di Esecuzione, Notazioni e Raccomandazioni.

ISPESL – videogioco sulla sicurezza

L’ISPESL ha reso disponibile gratuitamente in download il videogioco: “Le avventure di Riskio e Sicury’. Casa: missione sicurezza”.
Destinato principalmente alle scuole, è un utile quanto innovativo mezzo di divulgazione delle metodiche di prevenzione dei rischi di incidenti negli ambienti di vita, in linea con l’obiettivo promosso dall’ISPESL di diffondere nelle scuole la cultura della sicurezza.
Tale videogioco, strumento ludico ma altamente informativo, che contribuisce alla formazione dei giovani in materia di sicurezza, si presenta come un’avventura grafica educativa avente come tematica i “pericoli negli ambienti di vita” come le cadute e gli scivolamenti, l’intossicazione/avvelenamento, fumi da scarico,ecc.

Link per scaricare il gioco

Norme armonizzate: applicazione e validità

Cosa sono le norme armonizzate? Il 24/11/2009 sul sito di Legislazione Tecnica è apparso un articolo (in parte qui riproposto) avente come oggetto le norme armonizzate ed in particolare: chiarimenti sulla loro emanazione, applicazione, validità e modalità operative.

Innanzitutto occorre premettere quanto segue, per ben definire le norme armonizzate e comprenderne il significato giuridico:

  • l’armonizzazione legislativa CEE contenuta nelle direttive si limitata a stabilire i requisiti essenziali (ad esempio: requisiti di sicurezza di interesse generale) necessari per garantire la libera circolazione dei prodotti in tutta la Comunità, mentre il compito di elaborare le corrispondenti specifiche tecniche è affidato agli organismi di normalizzazione europei (CEN, CENELEC, ETSI);
  • le norme armonizzate offrono una garanzia per quanto riguarda i requisiti essenziali stabiliti nelle direttive, e i prodotti fabbricati in conformità ad esse si presumono di conseguenza conformi ai requisiti essenziali. Le norme armonizzate non sono obbligatorie, pertanto sono possibili percorsi alternativi per garantire i requisiti essenziali dei prodotti, ma il produttore ha l’obbligo di provare la rispondenza dei prodotti a detti requisiti essenziali;
  • per alcuni requisiti, ad esempio quelli che non coinvolgono la sicurezza del consumatore o dell’utilizzatore, il produttore può emanare una dichiarazione di conformità, mentre per altri deve prima ottenere un attestato di conformità da un organismo notificato e solo successivamente può dichiarare la conformità del proprio prodotto ai requisiti essenziali;
  • le autorità pubbliche sono sempre responsabili della sorveglianza al fine di garantire la conformità dei prodotti circolanti sul proprio territorio ai requisiti essenziali di sicurezza;
  • le clausole di sicurezza impongono agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate per ritirare i prodotti non sicuri dal mercato. Se un prodotto non conforme viene posto in commercio con falsa dichiarazione, il Ministero sorvegliante ne dispone il divieto di commercializzazione ed il ritiro.

 Nel caso in cui venga aggiornata una direttiva o una norma armonizzata contenente requisiti essenziali senza i quali il dispositivo può risultare pericoloso per l’utilizzatore, il Ministero competente stabilisce l’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti e la data del divieto di circolazione o di commercializzazione dei vecchi dispositivi.
Nello specifico si ritiene che se la norma aggiornata non prevede che il produttore possa dichiarare alcuni requisiti essenziali, ma prevede che debba ottenere un attestato da un organismo notificato, è quest’ultimo che ne stabilisce le modalità in base alla norma aggiornata.

L’applicazione di una norma volontaria spetta al produttore, il quale può applicare qualsiasi altra norma o addirittura una sua specifica interna per produrre un prodotto, ma per poterlo commercializzare liberamente in Europa è tenuto a dimostrarne e dichiararne la conformità ai requisiti essenziali stabiliti nella direttiva comunitaria. La conformità del prodotto ai requisiti essenziali contenuti in una direttiva è dichiarata dalla marcatura CE e dal numero di direttiva stessa.

In base a quanto detto, nel caso non sia stato emanato un provvedimento specifico che fa decadere la norma o il divieto di circolazione dei vecchi dispositivi, il produttore può applicare in linea teorica qualsiasi norma, anche se è bene applicare quella contenente l’ultimo aggiornamento.

L’onere della prova spetta quindi al produttore, il quale nel caso di incidente deve dimostrare tecnicamente di aver adottato tutti gli accorgimenti, e che il proprio dispositivo era rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nella direttiva. In questi casi l’utilizzo della norma armonizzata semplifica per il produttore la dimostrazione della non pericolosità del prodotto, dato che la semplice applicazione della norma ne fa presumere il possesso dei requisiti essenziali. Da questa considerazione scaturisce la falsa convinzione sull’obbligatorietà delle norme armonizzate.

Sostanziali modifiche al D.lgs. 81/08 con il D.lgs 106/09

Legislazione TecnicaE’ stato pubblicato sulla G.U. n. 180 del 5.8.2009 il D.lgs 106/2009, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
Dal sito di Legislazione Tecnica si riportano di seguito sinteticamente alcune tra le principali novità.
Apparato sanzionatorio
E’ prevista una profonda revisione dell’attuale apparato sanzionatorio, allo scopo di modulare gli obblighi di tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione delle norme (datore di lavoro, dirigenti, preposti, altri soggetti), sulla base dei compiti effettivamente svolti e del rischio d’impresa, con sanzioni solo amministrative per infrazioni solo di tipo formale.
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
In caso di mancata elezione del RLS da parte dei lavoratori internamente all’azienda (art. 47, commi 2-4 del D. Leg.vo 81/2008), i lavoratori comunicano la mancata elezione al datore di lavoro, affinché questo possa darne a sua volta comunicazione agli organismi paritetici per l’assegnazione di un rappresentante a livello territoriale.
Sempre in tema di RLS è previsto che la comunicazione dei nominativi venga effettuata al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8 del D. Leg.vo 81/2008, appena sarà predisposto (nelle more la comunicazione va effettuata all’Inail), e che la comunicazione sia effettuata non con periodicità annuale, come al momento previsto, ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.
Documento valutazione dei rischi (DVR)
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede in modo da garantirne la semplicità, brevità e comprensibilità, nonché la completezza e l’idoneità a fungere da strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
Per quanto attiene la data certa da apporre sul documento, si precisa che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.
Infine per le imprese di nuova costituzione la valutazione dei rischi, con la relativa elaborazione del documento, dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla data di inizio dell’attività.
Rischi da interferenza e redazione del DUVRI
Il correttivo prevede una revisione dei casi in cui è necessario la predisposizione nell’ambito di un appalto del DUVRI da parte del committente. Sono esclusi i casi di lavori intellettuali, le mere forniture di beni ed i lavori di breve durata che non comportino rischi particolari per la salute dei lavoratori.
Costi della sicurezza
Il decreto correttivo, pur confermando l’obbligatorietà dell’indicazione dei costi della sicurezza nei contratti di appalto, a pena di nullità degli stessi, prevede che tale indicazione debba essere relativa unicamente a quelli occorrenti per la riduzione o eliminazione dei rischi da interferenza nelle lavorazioni, costi tra l’altro che non sono soggetti a ribasso.
Comunicazione dati degli infortuni
L’obbligo di comunicare gli infortuni che comportano assenza dal lavoro per più di un giorno diventerà effettivo solamente una volta che sarà emanato l’apposito decreto ministeriale attuativo, che dovrà disciplinare il funzionamento del citato sistema informativo di cui all’art. 8 del D. Leg.vo 81/2008.

D.lgs. 81/08 con le modifiche del D.lgs. 106/09

G.U. con testo del D. lgs. 106/09

I costi della sicurezza: criteri di stima e computo negli appalti

Casco cantiereIn seguito alla pubblicazione delle linee guida dell’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale “ITACA“; il Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine CISC di Udine ha curato la  redazione di un documento dal titolo “Criteri di individuazione, analisi, computo e pagamento dei costi della sicurezza”.

È nelle intenzioni degli autori, con questo documento, fornire un supporto nella individuazione, computazione e calcolo dei costi della sicurezza nei cantieri pubblici e privati sottolineando la necessità di un’attività integrata tra coordinatore in fase di progettazione, progettista e normativa vigente. Tra i principali temi trattati nel documento si citano:

  • Quando e chi calcola i costi della sicurezza
  • Come si individuano i costi della sicurezza
  • Come si pagano i costi della sicurezza
  • Attività integrata tra: coordinatore – progettista e DL

I sostituti dell’amianto: amici o nemici per le nostre case?

amiantoL’amianto è un minerale fibroso che grazie alla propria versatilità d’impiego è stato per diverso tempo massicciamente utilizzato, in tutto il mondo ed in Italia, principalmente in campo edile ….  ma non solo. Grazie ad alcune delle proprietà che lo caratterizzano quali: la buona resistenza a trazione, al fuoco e soprattutto la facilità di formare facilmente miscele con altri materiali (tipo il cemento e le resine) con formazione di materiali compositi ne hanno a lungo decretato il successo e la diffusione.

Purtroppo oggi ben sappiamo che accanto a tali proprietà (“pregi”) si è a lungo nascosto un materiale tossico nocivo con effetti devastanti sulla salute umana e animale. L’esposizione all’amianto (anche in presenza di quantità modeste) è sicuramente la causa di diverse patologie gravi sulla salute umana, patologie quasi sempre irreversibili di tipo invalidante e/o mortali.

Ma allora oggi cosa utilizziamo per sostituire l’amianto nei suoi più svariati impieghi? La risposta non è univoca nel senso che per sostituire l’amianto non si utilizza un solo prodotto ma una serie di prodotti diversi che forniscono nei propri campi d’impiego spesso risultati tecnologicamente più avanzati dell’amianto stesso.  Tra i principali materiali sostituti abbiamo:

Sostituti amianto–         Lana di vetro;

–         Lana di roccia

–         Lana di scoria

–         Filamenti di vetro

–         Fibre artificiali (polipropilene)

–         Fibre  naturali   (cellulosiche)

Il problema che oggi ci si pone è: “ma cosa sappiamo dei sostituti dell’amianto? Sono innocui o saranno -un nuovo problema amianto- del futuro”.

Purtroppo a tale interrogativo ancora non c’è risposta in quanto le valutazioni tossicologiche su questi prodotti (a livello mondiale) sono in corso di studio e pertanto non possono dirsi esaustive. Al momento si può solo dire che si tratta di sostanze classificabili come possibili cancerogeni per l’uomo.

Visti i dubbi sulla pericolosità tutti concordano sul fatto che si tratta di materiali per la cui monipolazione e lavorazione occorra prevedere (soprattutto per chi ne fa uso in campo professionale) ogni precauzione utile per scongiurare i rischi che, se pure ancora non del tutto dimostrati, ne potrebbero derivare.

Se scarse sono le conoscenze di tali materiali per chi ne fa uso in campo professionale nulla si può dire invece su un eventuale pericolosità degli stessi una volta messi in opera nelle nostre case. Al momento quindi tali materiali, soprattutto a livello indoor (ossia nelle abitazioni e negli uffici), non sembrerebbero rappresentare un fattore di rischio per le persone.

Per approfondimenti sul tema si rimanda ai seguenti link:

Normativa amianto (Ministero della salute)

Togliamocelo dalla testa (Regione Emilia Romagna)

Sostitutivi dell’amianto (Assoamianto)

Sostituti dell’amianto (ISPLES)

Rischio amianto (Regione Emilia Romagma)

Come riconoscere l’amianto (SUVA Svizzera)

Per informazioni o segnalazioni (ASL Emilia Romagna)

Dopo il terremoto molte inesattezze come quelle sul calcestruzzo

ITALY EARTHQUAKEE’ corretto parlare di tragedia del terremoto quando da più parti si sente dire che un terremoto di tale entità non avrebbe dovuto produrre tali e tanti danni, per non parlare dei morti. Si è arrivato persino a dire che il calcestruzzo forse non è il materiale adatto per le costruzioni in zone sismiche. Ma è vero? Il Presidente dell’ AICAP Luca Sampolesi non ci sta e su Il sole 24 ore  pubblica un articolo del 17-4-2009 in cui spiega le molte inesattezze dette nei giorni scorsi sul calcestruzzo forse per mascherare le vere responsabilità dovute a chi per anni ha lucrato, risparmiato accumulando denaro anche a discapito della vita delle altre persone. Infatti non meno responsabile è chi pur dovendo controllare non lo ha fatto e chi invece (come certa politica dai tagli indiscriminati a chi può e deve controllare) continua a far credere che la strada da perseguire è  solo quella delle sanzioni piuttosto che quella dei controlli e quindi della prevenzione.

U. Lops

Il terremoto: prevenzione e falsa fatalità

terremotoQuando il 6 aprile il terremoto ha colpito l’Abruzzo, in molti si sono ricordati di un tecnico del laboratorio del Gran Sasso che una settimana prima aveva cercato di allertare le autorità. Ma i terremoti si possono davvero prevedere? In proposito si segnala un interessante articolo pubblicato sul portale indipendente d’informazione: “lavoce.info“.
Nell’articolo in questione dal titolo: “Il terremoto tra vera prevenzione e falsa fatalità” si sostiene che i terremoti si possono prevedere ma che la previsione ottenibile non serve a ordinare un’evacuazione bensì ad individuare le zone maggiormente a rischio e quindi  dove le case vanno sicuramente costruite secondo criteri antisismici. Il problema più grave dell’Italia è proprio nell’inadeguatezza delle infrastrutture che anche di fronte a un sisma di dimensioni relativamente modeste cagionano così tante vittime e danni.
 
Link per ulteriori approfondimenti:
Protezione civile
Ist. Naz. Geofisica e Vulcanologia

In arrivo le modifiche al D.lgs. 81/08

In data 27-3-2009 il consiglio dei ministri ha adottato uno schema correttivo del decreto legislativo (già fortemente contestato dalla CGIL) che modifica ed integra in maniera incisiva la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. L’assetto della riforma sarà definitivo solo una volta completata le fase del confronto fra Governo, parti sociali e Regioni.

Per approfondimenti si rimanda ai seguenti link:   Governo.it  –   Comunicato stampa del governo  –  Legislazione tecnica  –  Ilsole24ore.com

Linee guida sulla nuova direttiva macchine 2006/42/CE

hpbanneritIl 29 dicembre del 2009 entra in vigore in tutta Europa la nuova direttiva macchine 2006/42/CE in sostituzione della direttiva 98/37/CE. I cambiamenti sono molteplici e non tutti evidenti. E’ in preparazione presso la Commissione Europea una guida per chiarirne il contenuto.

L’ISPLES ha ritenuto opportuno, elaborare un documento per il confronto delle versioni italiane delle due direttive, tenendo conto delle esperienze maturate in Italia nell’applicazione della direttiva 98/37/CE.

Il confronto fra i testi è stato condotto evidenziando tutte le differenze che possono dare adito a diverse interpretazioni e fornendo commenti esplicativi. L’occasione ha inoltre permesso di evidenziare anche le difformità fra le versioni italiane e le corrispondenti versioni inglesi, che si ritengono di particolare utilità nell’interpretazione del contenuto tecnico dei requisiti essenziali di sicurezza.

Il documento così elaborato rappresenta delle Linee guida alla nuova Direttiva Macchine.

Quesiti sulla sicurezza D.lgs. 81/08

logo-piemonteLa Regione Piemonte ha messo in atto un interessante progetto  denominato: “Sicuri di essere sicuri” rivolto a tutti i cittadini (e non solo), con l’obiettivo di offrire informazioni utili per sviluppare una maggiore consapevolezza su un argomento della massima importanza come quello riguardante la sicurezza negli ambienti di lavoro. Nell’ambito di tale iniziativa si segnala la pubblicazione: “Quesiti sul decreto legislativo 81/08“.

Link al sito:  http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/index.htm

Inquinamento indoor

La casa è lo spazio dove maggiormente dovrebbe essere salvaguardata la salute e il benessere dell’uomo. Nel passato è stata prestata particolare attenzione alla riduzione dell’inquinamento atmosferico (inquinamento outdoor), ma solo più di recente la comunità scientifica internazionale si è occupata della contaminazione dell’aria negli ambienti chiusi il così detto: ”inquinamento indoor” ossia dall’inquinamento prodotto della presenza nell’aria di ambienti confinati di contaminanti fisici, chimici e biologici non presenti nell’aria esterna.

 

L’inquinamento dell’aria negli ambienti confinati rappresenta un problema da non sottovalutare infatti è dimostrato come la maggioranza della popolazione trascorre fino all’80-90% del tempo in questo tipo di ambienti inoltre il rischio sulle persone, non è limitato a categorie selezionate per età e stato di salute come nel caso dell’esposizione professionale, ma interessa la quasi totalità della popolazione, che comprende gruppi più suscettibili quali bambini, anziani e persone già affette da patologie croniche (malattie cardiache, respiratorie, asma bronchiale, allergie).

Ma chi produce l’inquinamento indoor? La composizione dell’atmosfera all’interno degli edifici è fondamentalmente la stessa che troviamo all’esterno ma cambiano le quantità e i tipi di contaminanti infatti agli inquinanti provenienti dall’esterno va aggiunti quelli originati direttamente all’interno degli edifici quali: i materiali da costruzione, gli impianti di riscaldamento, condizionamento, cottura dei cibi, gli arredi, i rivestimenti (pitture murali, vernici, pavimenti etc.), i prodotti per la manutenzione e la pulizia (detersivi, insetticidi etc.), l’utilizzo degli spazi ed il tipo di attività che vi si svolge, ecc.  Se ciò non bastasse la tossicità di un singolo inquinante viene spesso potenziata dall’associazione con altre sostanze; tra queste particolarmente efficaci sono le polveri, il fumo di sigaretta e i vapori generati dalla cottura dei cibi. Il rischio per la salute dipende quindi dalla concentrazione (quantità di inquinanti presenti per m3) e dall’esposizione (tempo di permanenza nell’ambiente).

Lo studio degli effetti dell’inquinamento dell’aria sulla salute umana è particolarmente complesso in quanto i sintomi non sono specifici e possono esserci più inquinanti responsabili dello stesso disturbo, subentrano inoltre gli effetti dovuti allo stress e al discomfort climatico. Bisogna considerare poi che gli individui possono reagire in modo diverso alle stesse condizioni. I principali effetti nocivi osservati sull’uomo sono: respiratori, irritazioni di cute e mucose, effetti sul sistema nervoso, cardiovascolari, effetti al sistema gastrointestinale, effetti al sistema riproduttivo, infezioni ed intossicazioni. Per mantenere bassa e quindi meno pericolosa la concentrazione, si può intervenire sia riducendone le immissioni utilizzando cioè materiali meno inquinanti sia con una ventilazione adeguata. In particolare si sottolinea come la ventilazione degli ambienti è indispensabile per mantenere la salubrità degli ambienti chiusi rifornendoli di ossigeno, e diluendo la concentrazione delle sostanze inquinanti che altrimenti tenderebbero a concentrarsi.

Il problema è davvero scottante e da non sottovalutare se si pensa che per le costruzioni odierne vengono richiesti standard acustici e energetici che, almeno in apparenza, tenderebbero a sigillare piuttosto che arieggiare gli ambienti. Ecco quindindi che la presenza della ventilazione degli ambienti (naturale o forzata che sia) al pari della scelta dei materiali deve essere ben ponderata in sede progettuale e non scaricata unicamente alla sola perizia dei conduttori come spesso avviene.

Sull’argomento si segnalano i seguenti link:

http://www.arpa.veneto.it/glossario_amb/htm/inquinamento_indoor.asp

http://www.ministerosalute.it/resources/static/pubblicazioni/Ambiente.pdf

http://www-1.unipv.it/safety/norme/626/indoor.pdf

http://www.ministerosalute.it/incidentiDomestici/incidentiDomestici.jsp

Quaderno della Sicurezza – Adempimenti per un cantiere sicuro

Il tema della sicurezza nei cantieri edili è un argomento che sempre più coinvolge sia le coscienze che l’attività professionale di chi è coinvolto nel processo costruttivo.

Le numerose norme che intervengono sulla materia e la loro complessa articolazione creano difficoltà in molti operatori del settore sia di conoscenza che conseguentemente di applicazione.

Su iniziativa del Gruppo Giovani di ANCE LA SPEZIA, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri, è stato costituito un comitato scientifico che ha predisposto uno strumento agile per avere sempre a portata di mano un quadro, sia pur sintetico, delle normative vigenti in materia e della loro applicazione.

Obiettivo del quaderno, redatto alla luce del D.Lgs. 81/2008, è fornire un contributo per sostenere, nel compito di incrementare la sicurezza, tutti i soggetti che a vario titolo ricoprono ruoli e hanno responsabilità nell’ambito del cantiere edile.

E’ possibile scaricare il quaderno cliccando sul seguente link: http://www.ancelaspezia.it/quaderno%20della%20sicurezza.html

D. Lgs. 81/08 prime modifiche

 (Vedi più recente: Sostanziali modifiche al D. Lgs. 81/08 con il D. Lgs. 106/09)

Come volevasi dimostrare ecco che sono arrivate le prime modifiche al D. Lgs. 81/08 (testo unico sulla sicurezza) :

D. Lgs. n. 97 del 3 giugno 2008 

– D. Lgs. n. 112 del 25 giugno 2008 

Sull’argomento sicurezza nei cantieri edili (ossia l’ormai abrogato D. Lgs. 494/96 e succ.) si segnalano due interessanti schede pubblicate sul sito del “Consorzio INFOTEL“. la prima è una “scheda sulle novità introdotte dal DL 81/08” espone le principali novità introdotte dal D. Lgs 81/08 mentre la seconda è una “Scheda sulle modifiche apportate dai DL 97/08 e 112/08“.

Si rinvia anche agli articoli del presente blog:

–  I costi della sicurezza: criteri di stima e computo negli Appalti

Linee guida sulla nuova Direttiva Macchine