Statistiche sul mercato immobiliare residenziale – anno 2017

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Statistiche Regionali 2017 con i report che analizzano nel dettaglio l’andamento dei mercati immobiliari residenziali locali nel 2016.

Le Statistiche regionali, realizzate dalle Direzioni Regionali e dagli Uffici Provinciali – Territorio in collaborazione con l’Ufficio Statistiche e Studi del Mercato Immobiliare della Direzione Centrale OMISE, illustrano la composizione e la dinamica del mercato residenziale regionale, approfondendone i dati strutturali dei singoli mercati provinciali. In particolare vengono illustrate:

  • la serie storica delle compravendite dal 2004
  • le quotazioni medie delle abitazioni
  • l’intensità del mercato immobiliare
  • le classi dimensionali delle abitazioni compravendute
  • le superfici medie delle abitazioni compravendute

L’Agenzia ha reso disponibile una pubblicazione per ogni Regione d’Italia.

I dati riportano un trend positivo generale del mercato immobiliare rispetto all’anno 2015, ma con una variazione negativa delle quotazioni rispetto all’anno precedente.

Sostanzialmente si vendono molte più case ma ad un prezzo più conveniente.

Link alle statistiche regionali 2017.

Arriva la classe di rischio sismico degli edifici.

Da anni, nel mio piccolo, ho sempre sostenuto che bisognava dare maggior risalto allo stato degli edifici esistenti rispetto ad un possibile rischio sismico. Adesso dopo l’ultimo sisma che ha sconvolto l’Italia centrale finalmente si è arrivati alla definizione di un criterio univoco per la determinazione del rischio sismico e alla conseguente classificazione degli edifici.  Non mancheranno le critiche anche perchè questa nuova classificazione, fatta a spese dei singoli proprietari degli immobili,  è destinata ad incidere sia sugli incentivi per gli adeguamenti che sul mercato immobiliare comportando delle modifiche sul valore degli immobili al momento difficili da ipotizzare e quantificare anche solo percentualmente.

Il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha recentemente pubblicato il decreto contenente le linee guida per la determinazione della classe di rischio sismico degli edifici. I numerosi eventi sismici che si sono verificati negli ultimi decenni hanno comportato per la collettività enormi costi sociali in termini di vittime e di incidenza sulla vita delle comunità  e costi economici sostenuti per l’emergenza e la ricostruzione. Negli ultimi 50 anni si valutano: circa 5.000 vittime, spesa annua media di circa tre miliardi di euro per emergenza e ricostruzione. Ciò è dovuto fondamentalmente, oltre alla sismicità tipica del Paese, alla elevata vulnerabilità del nostro patrimonio edilizio.
Le Linee Guida nascono dalla necessità di affrontare la mitigazione del rischio sismico in tutte le zone sismiche del Paese, promuovendo una cultura della conoscenza e della prevenzione. Affrontano, con un nuovo approccio, il tema della   classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni esistenti coniugando: il rispetto del valore della salvaguardia della vita umana (mediante i livelli di sicurezza previsti dalla Vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni) e la considerazione delle possibili perdite economiche e delle perdite sociali (in base a robuste stime convenzionali basate anche sui dati della Ricostruzione post Sisma Abruzzo 2009). Tali classi sono anche necessarie per stabilire l’entità del sisma-bonus (detrazione fiscale Irpef) che varia in funzione del miglioramento di classe ottenuto a seguito dell’intervento.

Cos’è il rischio sismico

Il rischio sismico è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico.
Il rischio sismico dipende da un’interazione di fattori. Esso è funzione di:

  • pericolosità
  • vulnerabilità
  • esposizione

In particolare è valida la relazione:

Rischio = Pericolosità · Vulnerabilità · Esposizione

ove:

  • pericolosità: è la probabilità che si verifichi un sisma (terremoto atteso); è legato alla zona sismica in cui si trova l’edificio
  • vulnerabilità: consiste nella valutazione delle conseguenze del sisma; è legata alla capacità dell’edificio di resistere al sisma
  • esposizione: è la valutazione socio/economica delle conseguenze; è legata ai contesti delle comunità

Rischio sismico:

Metodi per la determinazione della classe di rischio sismico

Le classe di rischio sismico sono le seguenti:

  1. classe A+ (minor rischio)
  2. classe A
  3. classe B
  4. classe C
  5. classe D
  6. classe E
  7. classe F
  8. classe G (maggior rischio)

La determinazione della classe di appartenenza di un edificio può essere condotta secondo due metodi alternativi:

  1. metodo convenzionale
  2. metodo semplificato

Metodo semplificato

Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell’edificio. E’ indicato per una valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare la classe di rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale.

Metodo convenzionale

Il metodo convenzionale è applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione. Esso è basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali NCT 20080 e consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione

  • sia nello stato di fatto
  • sia nello stato conseguente intervento progettato

Una Commissione permanente di monitoraggio

Il D.M. 65 del 7/3/2017 prevede, fra l’altro, l’istituzione, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di una Commissione permanente di monitoraggio, incaricata di valutare l’efficacia dell’azione di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio.

(Parte del testo e delle immagini utilizzate sono riprese da Biblus.acca.it).

Accelerazione della procedura di espropriazione forzata: D.L. 59/2016

logoIntrodotte nuove modifiche al processo esecutivo nell’ottica di snellire la procedura e facilitare il realizzo. Opposizione alla esecuzione del pignoramento; disposizioni per facilitare le visite agli immobili; ordine di liberazione dell’immobile già in fase preliminare alla vendita forzata; vendita con modalità telematiche; richiesta di assegnazione per terzo da nominare; riduzione del prezzo fino alla metà dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto; distribuzioni parziali; relazioni semestrali del professionista delegato.

Il D.L. 03/05/2016, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 03/05/2016, n. 102, e recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (attualmente in fase di conversione in legge) introduce misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, principalmente attraverso modifiche al Codice di procedura civile.

Si precisa che il D.L. 59/2016 è in fase di conversione in legge, e che dunque le disposizioni da esso introdotte non possono considerarsi definitive, si riporta di seguito una sintesi delle principali novità introdotte, rinviando per approfondimenti al testo degli articoli modificati del Codice di procedura civile. Il presente articolo è stato estratto dal sito: www.legislazionetecnica.it.

Opposizione alla esecuzione del pignoramento:
Il D.L. integra l’art. 648 del Cpc, stabilendo che l’opposizione all’esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato (a norma degli artt. 530, 552 e 569). Il pignoramento dovrà pertanto contenere avvertimento in tal senso.

L’opposizione può essere invece proposta oltre il termine nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero se l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

La disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in commento.

Disposizioni per facilitare le visite agli immobili – Ordine di liberazione dell’immobile già in fase preliminare alla vendita forzata
Il giudice può disporre la liberazione dell’immobile con provvedimento non impugnabile. Nel confermare la competenza del custode, anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, in ordine all’attuazione del provvedimento di liberazione, si precisa che il custode stesso debba agire secondo le disposizioni del giudice ma senza essere tenuto all’osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e seguenti del Cpc.

Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari.

La disposizione si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in commento.

Ancora, il D.L. riconosce agli interessati a presentare l’offerta d’acquisto il diritto di esaminare i beni in vendita entro 7 giorni dalla richiesta, effettuata tramite il portale delle vendite pubbliche.

La disamina dei beni inoltre, deve essere svolta con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

Vendita con modalità telematiche:
Si dispone che le vendite dei beni immobili pignorati abbiano luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare (D.M. 32/2015) adottato in attuazione dell’art. 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del Cpc. Attraverso tale modifica si estende in pratica anche al settore delle vendite immobiliari la regola introdotta nell’art. 530 del Cpc dal D.L. 90/2014 (L. 114/2014) per la quale la vendita dei beni mobili pignorati deve avere luogo con modalità telematiche.

Come si rileva nella relazione a norma del predetto decreto ministeriale, il giudice dell’esecuzione può anche disporre che la vendita abbia luogo con modalità mista e cioè contestualmente con modalità sia telematiche che tradizionali. La disposizione si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il 60 giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

Richiesta di assegnazione per terzo da nominare:
Si prevede la possibilità che il creditore richieda di assegnare il bene pignorato a favore di un terzo da nominare. Occorre in tal caso dichiarare in cancelleria, nei 5 giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento si considera fatto a favore del creditore.

Riduzione del prezzo fino alla metà dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto:
Viene modificato l’art. 591 Cpc, il quale prevede che ove non si sia concretizzata la vendita al miglior offerente, il giudice può autorizzare l’incanto solo in assenza di istanze di assegnazione e se ritiene di poter ricavare con tale modalità un prezzo superiore di almeno la metà del valore del bene determinato dal perito.

Nella versione previgente il giudice poteva decidere di ribassare il prezzo di vendita solo fino a un quarto, mentre, in seguito all’intervento del decreto-legge in esame, il giudice, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, può decidere di ribassare il prezzo fino al limite della metà.

Distribuzioni parziali:
Superando le divergenze esistenti nella prassi applicativa, il provvedimento chiarisce che i giudici dell’esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall’esecuzione immobiliare.

Relazioni semestrali del professionista delegato da depositare in via telematica:
Il D.L. prevede che il professionista delegato alle operazioni di vendita sia tenuto a depositare, oltre che il rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro 10 giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita, anche rapporti periodici con cadenza semestrale, da depositare in via telematica.

Comunicazione inizio lavori, CIL e CILA: i lavori che possono essere realizzati.

MakeThumbnailLa Comunicazione inizio lavori, con e senza asseverazione (CIL e CILA), è una pratica amministrativa utilizzata ampiamente nel campo dell’edilizia per effettuare lavori di vario genere.
Con la nuova normativa è addirittura possibile il frazionamento delle unità immobiliari anche con l’aumento della SUL e l’accorpamento con aumento del carico urbanistico.

Ricordiamo che con la CIL (comunicazione senza asseverazione del tecnico) in edilizia libera possono essere realizzate:

opere temporanee e da rimuovere entro novanta giorni
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni
pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444)
aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal d.lgs. n. 20/2007, di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso

Con la CILA (comunicazione con asseverazione del tecnico) in edilizia libera possono essere realizzati:

interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifiche della volumetria complessiva dell’edificio e senza modifiche di destinazione d’uso
modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa

(articolo by BibLus-Net)

Acquisto immobili con riscatto – Rent to buy

MakeThumbnailSi può diventare proprietari di casa anche senza chiedere un mutuo, grazie alla formula dell’affitto con riscatto, il cosiddetto “rent to buy”. Il rent to buy può essere inteso come un nuova tipologia di contratto in cui si fondono sia un contratto di locazione che un preliminare di vendita. In pratica, il proprietario consegna da subito l’immobile al conduttore futuro acquirente, il quale paga il canone, proprio come se fosse un affitto. Dopo un determinato periodo di tempo, il conduttore può acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati. Terminato il periodo di tempo prestabilito, generalmente 10 anni, il conduttore può acquistare definitivamente l’immobile. Il vantaggio principale per chi vende è la possibilità di trovare un maggior numero di potenziali acquirenti. Il rischio potrebbe essere legato al fatto che il conduttore potrebbe decidere di non comprare la casa. In tal caso, però, il proprietario potrà trattenere in tutto o parte di quanto è stato pagato (e sarà certamente una somma maggiore rispetto ad un normale canone di locazione). Altro vantaggio per il venditore è che in caso di inadempimento nel pagamento dei canoni da parte del promittente acquirente, dovrà intraprendere non una normale azione di sfratto, bensì di rilascio del bene che è molto più veloce e meno costosa. Inoltre, il venditore è comunque tutelato, in quanto il canone concordato tra le parti è solitamente più elevato rispetto a un comune canone di locazione. D’altra parte anche il conduttore è tutelato, visto che la legge prevede la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di rent to buy, con durata di 10 anni, che consentirà al conduttore di acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli, che emergano dopo la trascrizione del rent to buy. Inoltre, si può affittare con riscatto non solo un appartamento, ma anche autorimesse, cantine, negozi, uffici, capannoni, finanche terreni. Dal punto di vista fiscale, nel periodo del godimento dell’immobile (durante la locazione), le imposte legate al possesso dell’immobile sono a carico del proprietario, come in qualsiasi contratto di affitto. Le spese di trascrizione del contratto nei registri immobiliari sono, invece, a carico dell’acquirente, come le spese ed imposte dovute per l’atto di compravendita dell’immobile. Quando si procederà alla cessione dell’immobile, si farà riferimento alle ordinarie imposte previste per la compravendita immobiliare.

In linea generale, i vantaggi per l’acquirente possono essere così riassunti:

  • disponibilità immediata della nuova casa con possibilità di acquisto dopo un dato periodo e ad un prezzo prefissato
  • patrimonializzazione dei canoni di locazione che non vanno perduti
  • possibilità di vendere l’eventuale vecchia proprietà immobiliare con maggior tempo a disposizione e maggiore tranquillità
  • possibilità di superare i problemi fiscali relativi all’imposizione in caso di doppia intestazione (casa vecchia – casa nuova)
  • possibilità di traslare la richiesta di mutuo al momento dell’acquisto
  • risparmio immediato degli oneri finanziari del mutuo, che verrà acceso solo al momento dell’esercizio di opzione di acquisto

I vantaggi per il costruttore sono:

  • messa a reddito del patrimonio immobiliare
  • miglioramento delle performance di vendita: il conduttore avrà tutto l’interesse ad acquistare vista la patrimonializzazione delle somme versate
  • maggior numero di potenziali acquirenti
  • maggiori tutele rispetto al regime di locazione in caso di mancato pagamento dei canoni

Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato una pratica guida che risponde in maniera semplice alle domande più interessanti sul rent to buy e ha, inoltre, disponibile anche uno schema di contratto tipo.   (articolo by BibLus-Net)

– Decalogo Notariato rent to buy

– Schema Contratto Rent to Buy Notariato

Ancora in calo il valore degli immobili in Italia

OMIL’OMI (L’Osservatorio del Mercato Immobiliare) pubblica la II nota trimestrale del 2014 che vede un nuovo calo per i valori degli immobili in tutta Italia. Scrive l’OMI: “Il mercato immobiliare italiano nel II trimestre 2014 presenta nuovamente un segno negativo, con un tasso tendenziale riferito al totale delle compravendite pari a -3,6%. Si rammenta, però, che il dato positivo dello scorso trimestre (+1,6%) era imputabile, come già illustrato nelle precedenti note trimestrali, soprattutto agli effetti della traslazione ai primi mesi del 2014 della stipula degli atti di compravendita, potendo in tal modo avvalersi del più vantaggioso regime delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in vigore dal 1° gennaio 2014. Il calo delle compravendite, se confrontato con i tassi tendenziali nei trimestri antecedenti quelli interessati dall’effetto del nuovo regime fiscale (ante IV trimestre 2013), risulta attenuato in tutti i settori.“. L’effetto della regressione dopo il timido segnale di ripresa del I trimestre 2014 (si ricordi che il mercato negli ultimi tre anni ha registrato un calo del 35% nel solo settore residenziale) è senz’altro da attribuirsi alla TASI che di fatto è la reintroduzione dell’IMU sulla I casa con un peso però di gran lunga maggiore rispetto alla vecchia imposta (Da il Sole 24 ore del 26/9/2014).

Si rimanda alla Nota OMI del II trimestre 2014

La riforma del condominio

testataBibLus-netLa riforma (Legge 220/2012) attesa da oltre 70 anni è entrata in vigore 18 giugno 2013.
Tante sono le novità introdotte, tra cui nuovi requisiti e obblighi per l’amministratore, ridefinizione dei quorum per le assemblee, obbligo del conto corrente, decreto ingiuntivo per condomini morosi, apertura del sito internet condominiale.

La redazione di BibLus-net ha realizzato uno speciale interamente dedicato alla Riforma del Condominio fornire ai lettori una guida con le novità contenute nella legge 220/2012 .

 Il documento realizzato propone un’ampia e agile sintesi della Riforma ed è divisa in quattro sezioni:

  • L’amministratore
    i requisiti, la nomina e la revoca, la polizza assicurativa, il sito web, il conto corrente condominiale, la tenuta dei registri, la riscossione forzosa dei crediti
  • Le parti comuni
    la modifica della destinazione d’uso, l’installazione di antenne e pannelli solari, il distacco dall’impianto centralizzato, le innovazioni agevolate, la videosorveglianza
  • Il regolamento e l’assemblea
    i quorum, le sanzioni, gli animali domestici, la delega, la convocazione
  • Il bilancio, le tabelle e le spese
    il rendiconto annuale e il registro di contabilità, la revisione delle tabelle, il recupero dei crediti, la solidarietà passiva

Sono presenti, inoltre, 4 utilissime Appendici che contengono:

  • Tavola sinottica degli adempimenti dell’amministratore
  • Tabella delle nuove maggioranze assembleari
  • Tavole sinottiche delle modifiche normative
  • Tutta la disciplina del condominio dopo la riforma

Link al documento:

Speciale Guida Riforma Condominio

Altri documenti utili:

Vademecum sulla riforma del condominio edito da CELT

Legge 220-2012

Crisi del mercato immobiliare. -13,8% nei primi mesi dell’anno


portale_dell_edilizia
Dal sito Storemat.com un articolo che fotografa la profonda crisi del settore immobiliare.
La crisi che attanaglia il mondo dell’edilizia non poteva non farsi sentire pesantemente anche sul mercato immobiliare. Le contrazioni di vendita ci sono, anche se non sono omogenee nel Paese.
Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, la compravendita di immobili sia per il residenziale che per il non residenziale si sono ridotte del 13,8% nel primo trimestre 2013. Il dato fa riflettere, soprattutto se si considerano i numeri e li si confronta con quelli del 2012. In questi primi mesi del 2013, infatti, sono state acquistate 94.503 abitazioni, mentre lo scorso anno le transazioni ufficiali erano arrivate a 110.116 nello stesso arco di tempo.
Al sud il calo del mercato immobiliare è stato meno traumatico ed è diminuito solo dell’ 11,4%. Il numero negativo mette comunque in allarme i costruttori e le associazioni edili che stanno monitorando la situazione. Al centro e al nord, invece, il settore perde rispettivamente il 16,7% e il 14,7%.
La città che ha registrato meno compravendite è stata Bologna che ha perso il 12%. Seguono Roma e Genova con una diminuzione dell’11%. Le città che, al contrario, sembrano aver patito meno la crisi immobiliare sono state Milano, che ha perso solo il 4%, e Firenze, dove gli affari sono scesi del 5%.
Per quanto riguarda gli immobili non residenziali, la flessione è del 9,2%. Seguono il settore commerciale con un calo del 8,7%, e il settore produttivo  con una diminuzione del 5,9%.

Vedi anche il: Rapporto Immobiliare OMI 2013.pdf

Si richiedono maggiori garanzie per chi compra casa

Quattromila imprese di costruzioni fallite nel solo biennio 2009-2010 a causa della crisi. La legge di tutela degli acquirenti di nuove case (Dlg. 122/2005) mette veramente gli acquirenti al riparo dai fallimenti dei costruttori? Secondo un recente articolo di Italia Oggi (preso dalla rassegna di Legislazione Tecnica) purtroppo no. A distanza di più di tre anni dalla realizzaazione di un precedente report sullo stato di attivazione del Dlg. 122/2005 permangono alti livelli di elusione e questo perchè la legge non prevede adeguate sansioni mentre le polizze si rilevano molto onerose per i costruttori.

Link utili:  

– Articolo: Italia Oggi del 31-8-2011

– Testo del Dlg. 122/2005 

La cedolare secca – come funziona e quando conviene

L’articolo 3 del dlgs n. 23 del 14 marzo 2011 istituisce un’imposta sostitutiva di quelle che sono attualmente dovute sulle locazioni la “cedolare secca sugli affitti“. E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.

Il soggetto che può esercitare l’opzione per l’applicazione della cedolare secca è il locatore, persona fisica (privato che non agisce nell’esercizio di impresa o professione), proprietario o titolare di diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione) di unità immobiliari abitative locate.

Aliquote

La cedolare secca si applica con un’aliquota del:

19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dall’articolo 1, D.L. 30.12.1988 n. 551.

21% per gli altri contratti di locazione a uso abitativo, quelli conclusi a prezzi di mercato, quelli per studenti e quelli a canone concordato in Comuni non ad alta tensione abitativa, nonché quelli non regolati dalla L. 9.12.1998, n 431.

Ma conviene a tutti applicare la cedolare secca? cosa succede in caso di evasione? Questi ed altri sono i temi affrontati da un interessante articolo pubblicato su: “Ilsole24ore.com”  (link all’articolo).

Nomisma – I rapporto immobiliare 2011

E’ stato pubblicato da Nomisma il primo rapporto immobiliare 2011. Nonostante la positiva evoluzione del clima di fiducia negli operatori, non sembra ancora esaurirsi la fase recessiva che ha caratterizzato il mercato immobiliare italiano nell’ultimo triennio, e non solo per effetto del quadro mecroeconomico complessivo.

I fattori che nei primi mesi del 2010 avevano ispirato un eccesso di ottimismo si sono scontrati con dinamiche di mercato particolarmente rigide, che ora disegnano un quadro di stagnazione, destinato ad appesantire ogni previsione.

Tra gli elementi nuovi e preoccupanti emersi dal rapporto: Il calo delle compravendite nel II semestre 2010, l’insensibilità delle quotazioni alla flessione della domanda e il difficile accesso ai mutui da parte delle famiglie a causa del severo atteggiamento mostrato dal sistema creditizio, più impegnato a sostenere i mutui di soggetti in difficoltà, che a concedere nuove operazioni. In assenza di una repentina correzione al ribasso dei prezzi e di un allentamento dei criteri di cessione del credito è, infatti, impossibile ipotizzare che l’offerta attuale e prospettica trovi riscontro nelle autonome capacità di assorbimento della domanda.

Si è creata quindi una situazione di stallo in cui tutti gli attori, senza eccezioni, sembrano accomunati dall’incertezza sui valori di mercato.

Nomisma ha messo a punto un nuovo indice di valutazione: ”l’indice di liquidità” che misura la capacità di un immobile di essere prontamente trasformato in moneta, senza significative perdite in conto capitale.

Introduzione al I Rapporto Immobiliare 2011 Nomisma

Sintesi del Rapporto Immobiliare 2011 Nomisma

Rapporto sugli immobili in Italia

E’ stato pubblicato il volume: “Gli immobili in Italia 2010“. La collaborazione tra l’Agenzia del Territorio, il Dipartimento delle entrate e la SOGEI ha consentito per la prima volta di collegare in modo sistematico le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria sui “soggetti proprietari” con i dati dell’Archivio Catastale sugli “oggetti” immobiliari. Quello che è emerso è una mappa inedita del patrimonio immobiliare privato (al 2008), capace di identificare con fini statistici, la distribuzione delle unità abitative in base alle categorie catastali ed alle dichiarazioni fiscali.

Dalla rassegna stampa del 13/12/2010 del sito di Legislazione Tecnica, sempre in tema di immobili, un interessante articolo pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi sette” che s’intitola: “Gli Italiani riscoprono il mattone” le ragioni i prezzi più bassi e i mutui a tassi agevolati. Nell’articolo viene fatto un chiaro quadro della situazione attuale del settore immobiliare italiano e dei possibili scenari futuri.

Come il fisco rettifica i valori immobiliari

Il sole 24 Ore - Norme e TributiQuali sono le strategie del fisco a caccia di indizi per stabilire il vero valore degli immobili acquistati dal costruttore?

Abolito il valore legale delle quotazioni Omi il fisco da la caccia ad altri indizi per stabilire il vero valore dell’immobile acquistato dal costruttore. Importo del mutuo, movimenti bancari, dichiarazioni degli acquirenti; tutto può essere utile per accertare che il prezzo di compravendita indicato nel rogito è inferiore a quello reale.

Il testo completo dell’articolo qui scaricabile è estratto da una rassegna stampa del 22/11/2010 del sito della casa editrice: Legislazione Tecnica e pubblicato da: “Il sole 24 Ore – Norme e Tributi”.

Scarica qui il pdf del testo integrale dell’articolo

Nomisma andamento del mercato immobiliare – II rapporto 2010

Nel corso della primavera il clima di fiducia delle famiglie e delle imprese italiane si è deteriorato, interrompendo il recupero virtuoso che si era avviato nella seconda metà dell’anno passato, frenando anche i ritmi di ripartenza del mercato immobiliare. Questo è quanto emerge dal II rapporto sul mercato immobiliare 2010 pubblicato dall’Osservatorio immobiliare Nomisma.

Risulta infatti che la domanda di immobili, si sta tendenzialmente stabilizzando solamente per il settore delle abitazioni, mentre la richiesta di spazi per le attività di impresa è tuttora fortemente depressa, complice la lentezza della ripresa economica e la perdurante incertezza sull’evoluzione della cogiuntura. L’impatto sulle quntità che rimagono sul mercato è piuttosto evidente, con una crescita diffusa dell’offerta disponibile.

Continua la flessione dei prezzi, circa un punto percentuale in meno rispetto alla fine del 2009, anche se rallenta il ritmo della discesa. Al momento le previsioni sostengono che i prezzi delle case non torneranno a crescere fino al 2010 e il pessimismo degli operatori perdura. In generale dall’inizio della crisi, gli immobili hanno perso mediamente il 5% del valore in termini nominali, ma il 7% in termini reali.

NOMISMA rapporto sul mercato immobiliare 2010

Alla fine del 2008 era stato previsto che nel corso del 2009 il valore degli immobili sarebbe calato notevolmente arrivando addirittura a parlare di bolla immobiliare. Al contrario di tali previsioni però nel corso del 2009, pur registrando un forte calo nelle compravendite, non c’è stato un crollo dei prezzi del mercato immobiliare ma un calo piuttosto limitato per gli immobili di maggior pregio e più sensibile sugli immobili situati in zone periferiche.

Ancora per il 2010 è previsto un ulteriore calo del valore immobiliare (anche se di entità minore rispetto al 2009) accompagnato da un ulteriore riduzione delle compravendite che, come è già accaduto nel 2009, dipende soprattutto dal fatto che nella maggior parte dei casi chi ha intenzione di acquistare casa non ha fretta, per cui se il prezzo è alto non acquista.

Allo stesso tempo chi vuole vendere nella maggior parte dei casi lo fa più per far fruttare un investimento fatto qualche anno fa, che non per necessità, per cui se chi compra non è disposto a sborsare una buona cifra non vende. Questa dinamica va a creare un circolo vizioso che ha come conseguenza un calo generale delle compravendite.

Rapporto NOMISMA 2010

News sulla certificazione energetica

Ecco alcuni interessanti articoli tratti da: Ilsole24ore.com e dalla rivista INARCOS sul tema della certificazione energetica.

Il primo articolo proposto affronta il  problema della disomogeneità dei criteri di calcolo, tra le varie regioni, per l’attribuzione delle classi energetiche, il secondo fa un’analisi dell’impatto, attuale e futuro,  che l’introduzione dell’attestato di certificazione energetica ha o avrà sul mercato delle compravendite immobiliari, mentre l’ultimo riporta le risposte della Regione Emilia Romagna alle domande più ricorrenti in tema di certificazione energetica.

Pagella energetica in ordine sparso

Il mercato non premia il valore dell’attestato

Efficenza energetica e certificazione

Calcolo parcelle per la Certificazione Energetica

(Art. modif. 3.8.2010). Eseguire un calcolo rigoroso della parcella per la determinazione del compenso professionale dell’Attestato di Certificazione Energetica è un’impresa alquanto complessa viste le innumerevoli variabili che lo influenzano. In assenza di uno specifico tariffario di riferimento, anche per consentire l’opinamento delle parcelle in caso di contestazione, diversi ordini e collegi hanno adottato propri criteri calcolo più o meno elaborati. Si riportano a titolo di esempio quello più semplicistico dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza dal titolo: “Tariffe di riferimento per la Certificazione Energetica” e quello più elaborato predisposto dall’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Bologna approvato con “Delibera del Consiglio dell’Ordine del 22/4/2010” da cui il documento qui riprodotto in pdf: “Esempi di applicazione del calcolo“. Malgrado gli evidenti limiti che, a parere dello scrivente,  tali documenti contengono, trattandosi di tariffari di riferimento, e quindi in alcun modo vincolante, gli stessi possono risultare approssimativamente utile sia per il professionista (che deve stabilire il valore da attribuire alla propria opera) che per l’utente finale che dovrà sopportarne il costo. E’ ovvio comunque che nulla osta ad applicare tariffe inferiori o superiori a seconda delle condizioni al contorno e delle numerose variabili in gioco.

Nel produrre un Attestato di Certificazione Energetica (ACE) entrano in gioco numerosi fattori quali: le dimensioni dell’immobile, la tipologia degli impianti presenti, la quantità e qualità del materiale che il cliente mette a disposizione del certificatore. A volte per il disbrigo degli adempimenti necessari a produrre l’attestato ACE (è il caso di immobili superiori ai 1000 mq) ci possono volere anche diverse settimane infatti, l’attestato di certificazione energetica è un documento che va prodotto sulla base di calcoli, disegni e sopralluoghi che richiedono tempo.

La certificazione energetica è una valutazione, prodotta per mezzo di una opportuna procedura di calcolo, volta a definire un indicatore del consumo energetico del sistema edificio-impianti asseverata da un tecnico abilitato iscritto ad un rispettivo albo professionale.

In Emilia Romagna (ad esempio) la determinazione del rendimento energetico deve essere calcolata con riferimento alle metodologie di cui all’allegato 8 della Delibera Regionale n. 156/2008. In particolare, sulla base delle diverse finalità, viene individuato quale parametro di riferimento l’indice di prestazione energetica EP, che esprime il valore del fabbisogno di energia primaria diviso la superficie utile dell’edificio nel caso di edifici residenziali (espresso in kWh/m2 anno) o diviso il volume lordo riscaldato nel caso di edifici diversi (espresso in kWh/m3). Vengono inoltre fornite indicazioni sugli interventi, ritenuti prioritari, da eseguire per migliorare il rendimento energetico dell’edificio con la stima del tempo di rientro dell’investimento necessario per eseguirli.

E’ bene ricordare che l’attestato di certificazione energetica di un immobile (che in assenza di modifiche sullo stesso ha valore decennale), quantificando i consumi energetici, che generalmente rappresentano una delle maggiori voci gestionali di spesa per gli immobili, è di fatto destinato ad influenzarne anche il valore di mercato. Certificare con serietà significa operare nei modi e nei tempi giusti, fattori che comportano un costo al di sotto del quale è difficile scendere. Certificazioni energetiche eseguite “a distanza” o a prezzi stracciati sono quindi da evitare se si desidera che il processo di giudizio venga eseguito nel migliore dei modi.

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Il Certificato Energetico degli Edifici

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Prezzi delle case in calo specie a Bologna

Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio dei prezzi Immobiliari Nomisma, la diminuzione dei prezzi delle case a Bologna è più marcata rispetto a quanto rilevato mediamente nelle tredici principali aree urbane d’Italia. In città si registra infatti un -3,2% nel secondo semestre del 2009 e un -5,7% su base annua. I dati sono stati elaborati dall’Osservatorio Immobiliare di Nomisma che stima un calo del 3,5% per i prezzi degli uffici e del 4,2% per i negozi. A soffrire di più è la periferia, a causa del calo di potere d’acquisto dei potenziali clienti. Il calo nel numero delle compravendite è stato del 4,2% nel terzo trimestre che sale al 15,2% nella provincia. I prezzi medi di compravendita per le case nuove nelle zone di pregio sono a 4883 euro al metro quadro con una diminuzione dell’ 0.9%; calo più sensibile per il centro (-1,3%) e per il semicentro (-1,8%). La periferia sta a 2600 euro al mq in discesa del 2,2%. Dal rapporto risulta che l’incontro tra domanda ed offerta rimane difficile, anche se resta forte il mercato di pregio per le piccole dimensioni in centro. I tempi per vendere una abitazione sono saliti in media a sette mesi mentre resta più bassa la tempistica per la locazione. (Tratto da Il Resto del Carlino del 27/11/09)

Link correlati: Edilportale

Il Certificato Energetico degli Edifici

Con il D.lgs 192/2005 (recepimento della direttiva n. 2002/91/Ce) anche per il settore dell’edilizia vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, per: “favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, introducendo, inoltre, una metodologia di calcolo, i requisiti della prestazione energetica per il contenimento dei consumi, nonché le modalità di esercizio e di conduzione degli impianti termici”.

Secondo la direttiva europea il rendimento energetico dell’edificio è calcolato come la quantità di energia consumata con un uso standard dell’edificio comprendendo quindi anche l’energia utilizzata per il riscaldamento dell’ambiente, dell’acqua per uso igienico-sanitario, il riscaldamento, il raffrescamento estivo, la ventilazione e illuminazione. Dal calcolo viene redatta la certificazione energetica dell’edificio.

L’attestato di certificazione energetica dell’edificio deve essere redatto, da un professionista specializzato iscritto all’albo dei certificatori energetici o da un organismo preposto, sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo. E’ corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

 Dal 1 luglio 2009 la certificazione energetica degli edifici è diventata obbligatoria nei seguenti casi: 

  • Edificio/immobile oggetto di compravendita (anche riscattato da leasing)
  • Edificio/immobile  oggetto di locazione
  • Edificio/immobile soggetto a ristrutturazione, per cui è necessario richiedere la concessione edilizia
  • Edificio/immobile di nuova costruzione
  • Richiesta di incentivi ed agevolazioni (fondo perduto, credito d’imposta, detrazione d’imposta) qualora si realizzino interventi per l’abbattimento dei consumi energetici

 Nel certificato viene indicata la quantità di energia consumata annualmente dall’edificio, ha validità 10 anni e riporta dettagliate informazioni sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnologici installati.

 Nel dettaglio un certificato energetico conterrà un elenco di classi e un indicatore che indichi in che classe si trova l’edificio. Le classi partono dalla lettera A+ (casa passiva a consumo zero) e arrivano alla lettera G: la classe A indica un consumo molto basso, mentre la classe G un consumo molto alto, seguendo praticamente lo stesso sistema che viene usato nel campo degli elettrodomestici.

Certificazione edifici 

Il valore indicato viene espresso in “kWh/mq anno” (indice dell’efficienza energetica degli edifici) che rappresenta il fabbisogno energetico per metro quadrato in un anno necessario per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda e per il raffrescamento estivo. Includendo inoltre il consumo energetico dell’illuminazione e degli apparecchi elettrici, si ottiene l’indice energetico complessivo.

Gli obiettivi della certificazione energetica degli edifici sono:

  • definire un indicatore del consumo energetico dell’edificio nell’interesse dell’utente e per collegare il valore dell’edificio nel mercato immobiliare al suo consumo energetico;
  • rendere più trasparenti i rapporti con i fornitori di energia e di servizi energetici;
  • identificare gli edifici che necessitano di interventi di efficienza più approfonditi;
  • fornire elementi per incentivare gli interventi di risparmio energetico.

Resta inteso che per gli edifici esistenti le indicazioni riportate non saranno vincolanti, ossia non porrà obblighi d’intervento nei casi di edifici che “consumano” molto.

E’ comunque certo che la certificazione energetica è destinata a modificare le abitudini nella compravendita degli immobili entrando a far parte del corredo della casa in vendita. L’obiettivo è che venga incentivata la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica.

Sull’argomento:

ERMES Regione ER           ENEA         Professione architetto

DOCET-ENEA-CNR            Edilportale           Autodichiarazione precisazioni ER

DM del 26 giugno 2009              Precisazioni dal Notariato (fonte: BLT)

Altri articoli presenti sul Blog:   Calcolo parcelle per la Certificazione Energetica

Compravendite immobiliari ancora in calo

Crollo immobiliareI prezzi delle case nel 1° semestre 2009 scendono dello 0,5% rispetto al 2° semestre 2008.

Con la Nota trimestrale l’Agenzia del Territorio fornisce una breve sintesi sull’andamento dei volumi delle compravendite effettuate in Italia nel corso del 2° trimestre 2009, mettendoli a confronto con i dati dello stesso periodo nel 2008.
 
In particolare: il settore residenziale segna un valore di (- 12,9%) che rispecchia l’andamento di tutti gli altri settori, il settore terziario registra il calo più contenuto (– 5,4%) mentre il settore commerciale è quello con il calo maggiore (- 20,3%).
 
Il mercato del settore residenziale subisce un decremento maggiore nel Centro (-14,4%), che è più limitato nel Nord (-12,7%) e nel Sud (-12,3%).
 
Si conferma, inoltre, come già messo in evidenza nella Nota trimestrale precedente, che la contrazione del mercato residenziale risulta più marcata nei Comuni non capoluogo (-14,6%), mentre nei capoluoghi la contrazione è leggermente inferiore (-8,9%). Anche per le principali 8 città e relative province si conferma tale tendenza, con una sensibile contrazione delle compravendite soprattutto nei Comuni minori (-13,9% mediamente) e sensibilmente più contenuta nelle città principali (-5,7%).
 
Per quanto riguarda i prezzi degli immobili residenziali nel 1° semestre 2009 è stata registrata una lieve flessione del valore medio nazionale, per unità di superficie.

Fonte: Agenzia del Territorio

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