Impianti elettrici residenziali, cambia la classificazione

Aumentare la sicurezza degli impianti elettrici nelle abitazioni. È nata con questo obiettivo la variante alla norma CEI 64-8.

La disposizione si è arricchita dell’allegato A – ambienti residenziali – prestazioni dell’impianto, che opera una nuova classificazione in tre livelli a seconda delle performance raggiunte.
 
Il livello 1 individua la configurazione minima che un impianto deve avere per poter essere considerato a norma. Questa tipologia prevede un numero minimo di punti prese e punti luce in funzione della metratura e del tipo di ogni locale dell’abitazione, un minimo di circuiti in base alla metratura dell’appartamento e almeno 2 interruttori differenziali per garantire una sufficiente continuità di servizio.
 
Illivello 2 prevede un aumento della dotazione e dei componenti, oltre che alcuni servizi ausiliari  come il videocitofono, l’anti-intrusione e il controllo carichi.
 
Il livello 3, introduce ladomotica, con ripercussioni positive in termini di risparmio energetico all’interno dell’abitazione.Per essere considerato domotico, l’impianto deve gestire almeno quattro delle seguenti funzioni: anti-intrusione, controllo carichi, gestione e comando delle luci, gestione della temperatura, gestione degli scenari, controllo remoto, sistema di diffusione sonora, rilevazione degli incendi, sistema antiallagamento e rilevazione di gas.
 
La dichiarazione di conformità va rilasciata in base alla norma rinnovata. Gli utenti che contattano un tecnico, per installare o rinnovare un impianto elettrico, potranno quindi sceglierne anche il livello di prestazione.
 
Con i nuovi strumenti potranno essere contrastati in modo più efficiente gli incidenti domestici. Secondo le rilevazioni riportate da Prosiel, associazione per la promozione della sicurezza elettrica, sono oltre 45 mila all’anno gli infortuni dovuti ad impianti elettrici domestici mal funzionanti.
Si attesta infatti sui 12 milioni il numero di abitazioni con impianti non a norma.

(Articolo tratto dal sito www.edilportale.com)

Detrazioni del 55% – Gli interventi agevolati

La legge finanziaria 2007 ha introdotto per i contribuenti una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici esistenti. La legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007) ha prorogato gli incentivi già previsti e ne ha introdotto di nuovi, per spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Possono usufruire della detrazione le persone fisiche, gli enti, le imprese, (su beni strumentali all’esercizio delle attività) per le spese effettuate su edifici o parti di edifici o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale. Per tutti gli interventi possono essere detratte le spese delle opere tecniche e le spese per le prestazioni professionali necessarie alla loro realizzazione, compresa la redazione dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la eventuale asseverazione.

 Gli interventi su edifici esistenti ammessi alla detrazione sono:

  • interventi di riqualificazione energetica globale di interi edifici
  • la coibentazione di chiusure orizzontali e verticali
  • la sostituzione di finestre comprensive di infissi
  • l’installazione di pannelli solari termici
  • la sostituzione completa o parziale di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009, la detrazione dall’imposta lorda è in cinque rate annuali di pari importo. Per lo stesso intervento, queste detrazioni fiscali non sono cumulabili con le detrazioni del 36% previste per la manutenzione straordinaria delle abitazioni né con altre agevolazioni fiscali nazionali. Sono però compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) di cui al Dl del 24 luglio 2004 del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e con incentivi di diversa natura che saranno indicati in un decreto di prossima emanazione.

Pubblicata in proposito la nuova guida di ENEA sulle detrazioni IRPEF al 55% dal titolo: “La casa evoluta“.

Calcolo parcelle per la Certificazione Energetica

(Art. modif. 3.8.2010). Eseguire un calcolo rigoroso della parcella per la determinazione del compenso professionale dell’Attestato di Certificazione Energetica è un’impresa alquanto complessa viste le innumerevoli variabili che lo influenzano. In assenza di uno specifico tariffario di riferimento, anche per consentire l’opinamento delle parcelle in caso di contestazione, diversi ordini e collegi hanno adottato propri criteri calcolo più o meno elaborati. Si riportano a titolo di esempio quello più semplicistico dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza dal titolo: “Tariffe di riferimento per la Certificazione Energetica” e quello più elaborato predisposto dall’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Bologna approvato con “Delibera del Consiglio dell’Ordine del 22/4/2010” da cui il documento qui riprodotto in pdf: “Esempi di applicazione del calcolo“. Malgrado gli evidenti limiti che, a parere dello scrivente,  tali documenti contengono, trattandosi di tariffari di riferimento, e quindi in alcun modo vincolante, gli stessi possono risultare approssimativamente utile sia per il professionista (che deve stabilire il valore da attribuire alla propria opera) che per l’utente finale che dovrà sopportarne il costo. E’ ovvio comunque che nulla osta ad applicare tariffe inferiori o superiori a seconda delle condizioni al contorno e delle numerose variabili in gioco.

Nel produrre un Attestato di Certificazione Energetica (ACE) entrano in gioco numerosi fattori quali: le dimensioni dell’immobile, la tipologia degli impianti presenti, la quantità e qualità del materiale che il cliente mette a disposizione del certificatore. A volte per il disbrigo degli adempimenti necessari a produrre l’attestato ACE (è il caso di immobili superiori ai 1000 mq) ci possono volere anche diverse settimane infatti, l’attestato di certificazione energetica è un documento che va prodotto sulla base di calcoli, disegni e sopralluoghi che richiedono tempo.

La certificazione energetica è una valutazione, prodotta per mezzo di una opportuna procedura di calcolo, volta a definire un indicatore del consumo energetico del sistema edificio-impianti asseverata da un tecnico abilitato iscritto ad un rispettivo albo professionale.

In Emilia Romagna (ad esempio) la determinazione del rendimento energetico deve essere calcolata con riferimento alle metodologie di cui all’allegato 8 della Delibera Regionale n. 156/2008. In particolare, sulla base delle diverse finalità, viene individuato quale parametro di riferimento l’indice di prestazione energetica EP, che esprime il valore del fabbisogno di energia primaria diviso la superficie utile dell’edificio nel caso di edifici residenziali (espresso in kWh/m2 anno) o diviso il volume lordo riscaldato nel caso di edifici diversi (espresso in kWh/m3). Vengono inoltre fornite indicazioni sugli interventi, ritenuti prioritari, da eseguire per migliorare il rendimento energetico dell’edificio con la stima del tempo di rientro dell’investimento necessario per eseguirli.

E’ bene ricordare che l’attestato di certificazione energetica di un immobile (che in assenza di modifiche sullo stesso ha valore decennale), quantificando i consumi energetici, che generalmente rappresentano una delle maggiori voci gestionali di spesa per gli immobili, è di fatto destinato ad influenzarne anche il valore di mercato. Certificare con serietà significa operare nei modi e nei tempi giusti, fattori che comportano un costo al di sotto del quale è difficile scendere. Certificazioni energetiche eseguite “a distanza” o a prezzi stracciati sono quindi da evitare se si desidera che il processo di giudizio venga eseguito nel migliore dei modi.

Link ad altri articoli sull’argomento presenti nel Blog:

Il Certificato Energetico degli Edifici

Guida alle agevolazioni fiscali del 55%

Guida all’agevolazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica

Pubblicata a novembre 2009 dall’Agenzia delle Entrate la nuova “Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico“, che descrive gli interventi per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo. Fino al 31 dicembre 2010, si può usufruire di un’agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia. Nel caso di dubbi è possibile chiamare il call center dell’Agenzia delle Entrate al numero verde: 848.800.444 oppure andare sull’interessante  sezione dedicata all’efficienza energetica nel sito dell’ENEA.

Altre guide sull’argomento: “Guida semplificata di Edilportale

Dal WWF il decalogo della casa veramente ecologica

I dieci requisiti che, secondo il WWF Italia, un edificio davvero ecologico deve avere, per non confondersi con la schiera di progetti ‘verdi’, ‘ecologici’, ‘sostenibili’ più o meno sinceri, di cui l’architettura moderna spesso si fregia:

 

  1. la sua costruzione sia indispensabile
  2. sia adeguatamente localizzato
  3. sia specifico per una località
  4. recuperi o riqualifichi l’esistente
  5. riduca al minimo le dimensioni
  6. usi materiali a basso impiego di energia, salubri e a basso impatto
  7. riduca il bisogno di energia
  8. dia un ruolo attivo nella progettazione agli abitanti
  9. esprima la capacità sociale del costruire
  10. sia finalizzato al benessere della comunità

Solo teoria? No, nel Convegno del 9 novembre scorso – introdotto dal presidente onorario del WWF Italia e architetto Fulco Pratesi, e dalla presidente del WWF Lazio Vanessa Ranieri – sono stati passati in rassegna progetti ed elementi di edilizia sostenibile molto concreti: lo studio di materiali e tecniche per l’isolamento termico degli edifici e l’efficienza energetica (arch. Paolo Rava, Università di Ferrara); un progetto di architettura “dell’essenziale” in un’area povera dell’Africa, realizzata con risorse e materiali locali e dalla forte valenza sociale (arch. Emilio Caravatti). La realizzazione di un quartiere residenziale a Pieve di Cento, in provincia di Bologna, basata su una stretta relazione tra natura e costruito, e un confronto serrato tra bioclimatica, scelte tecnologiche e tradizioni locali (arch. Angelo Mingozzi, Università di Bologna).

Presentazione convegno WWF e decalogo sulla casaecologica

Il Certificato Energetico degli Edifici

Con il D.lgs 192/2005 (recepimento della direttiva n. 2002/91/Ce) anche per il settore dell’edilizia vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, per: “favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, introducendo, inoltre, una metodologia di calcolo, i requisiti della prestazione energetica per il contenimento dei consumi, nonché le modalità di esercizio e di conduzione degli impianti termici”.

Secondo la direttiva europea il rendimento energetico dell’edificio è calcolato come la quantità di energia consumata con un uso standard dell’edificio comprendendo quindi anche l’energia utilizzata per il riscaldamento dell’ambiente, dell’acqua per uso igienico-sanitario, il riscaldamento, il raffrescamento estivo, la ventilazione e illuminazione. Dal calcolo viene redatta la certificazione energetica dell’edificio.

L’attestato di certificazione energetica dell’edificio deve essere redatto, da un professionista specializzato iscritto all’albo dei certificatori energetici o da un organismo preposto, sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo. E’ corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

 Dal 1 luglio 2009 la certificazione energetica degli edifici è diventata obbligatoria nei seguenti casi: 

  • Edificio/immobile oggetto di compravendita (anche riscattato da leasing)
  • Edificio/immobile  oggetto di locazione
  • Edificio/immobile soggetto a ristrutturazione, per cui è necessario richiedere la concessione edilizia
  • Edificio/immobile di nuova costruzione
  • Richiesta di incentivi ed agevolazioni (fondo perduto, credito d’imposta, detrazione d’imposta) qualora si realizzino interventi per l’abbattimento dei consumi energetici

 Nel certificato viene indicata la quantità di energia consumata annualmente dall’edificio, ha validità 10 anni e riporta dettagliate informazioni sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnologici installati.

 Nel dettaglio un certificato energetico conterrà un elenco di classi e un indicatore che indichi in che classe si trova l’edificio. Le classi partono dalla lettera A+ (casa passiva a consumo zero) e arrivano alla lettera G: la classe A indica un consumo molto basso, mentre la classe G un consumo molto alto, seguendo praticamente lo stesso sistema che viene usato nel campo degli elettrodomestici.

Certificazione edifici 

Il valore indicato viene espresso in “kWh/mq anno” (indice dell’efficienza energetica degli edifici) che rappresenta il fabbisogno energetico per metro quadrato in un anno necessario per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda e per il raffrescamento estivo. Includendo inoltre il consumo energetico dell’illuminazione e degli apparecchi elettrici, si ottiene l’indice energetico complessivo.

Gli obiettivi della certificazione energetica degli edifici sono:

  • definire un indicatore del consumo energetico dell’edificio nell’interesse dell’utente e per collegare il valore dell’edificio nel mercato immobiliare al suo consumo energetico;
  • rendere più trasparenti i rapporti con i fornitori di energia e di servizi energetici;
  • identificare gli edifici che necessitano di interventi di efficienza più approfonditi;
  • fornire elementi per incentivare gli interventi di risparmio energetico.

Resta inteso che per gli edifici esistenti le indicazioni riportate non saranno vincolanti, ossia non porrà obblighi d’intervento nei casi di edifici che “consumano” molto.

E’ comunque certo che la certificazione energetica è destinata a modificare le abitudini nella compravendita degli immobili entrando a far parte del corredo della casa in vendita. L’obiettivo è che venga incentivata la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica.

Sull’argomento:

ERMES Regione ER           ENEA         Professione architetto

DOCET-ENEA-CNR            Edilportale           Autodichiarazione precisazioni ER

DM del 26 giugno 2009              Precisazioni dal Notariato (fonte: BLT)

Altri articoli presenti sul Blog:   Calcolo parcelle per la Certificazione Energetica

I sostituti dell’amianto: amici o nemici per le nostre case?

amiantoL’amianto è un minerale fibroso che grazie alla propria versatilità d’impiego è stato per diverso tempo massicciamente utilizzato, in tutto il mondo ed in Italia, principalmente in campo edile ….  ma non solo. Grazie ad alcune delle proprietà che lo caratterizzano quali: la buona resistenza a trazione, al fuoco e soprattutto la facilità di formare facilmente miscele con altri materiali (tipo il cemento e le resine) con formazione di materiali compositi ne hanno a lungo decretato il successo e la diffusione.

Purtroppo oggi ben sappiamo che accanto a tali proprietà (“pregi”) si è a lungo nascosto un materiale tossico nocivo con effetti devastanti sulla salute umana e animale. L’esposizione all’amianto (anche in presenza di quantità modeste) è sicuramente la causa di diverse patologie gravi sulla salute umana, patologie quasi sempre irreversibili di tipo invalidante e/o mortali.

Ma allora oggi cosa utilizziamo per sostituire l’amianto nei suoi più svariati impieghi? La risposta non è univoca nel senso che per sostituire l’amianto non si utilizza un solo prodotto ma una serie di prodotti diversi che forniscono nei propri campi d’impiego spesso risultati tecnologicamente più avanzati dell’amianto stesso.  Tra i principali materiali sostituti abbiamo:

Sostituti amianto–         Lana di vetro;

–         Lana di roccia

–         Lana di scoria

–         Filamenti di vetro

–         Fibre artificiali (polipropilene)

–         Fibre  naturali   (cellulosiche)

Il problema che oggi ci si pone è: “ma cosa sappiamo dei sostituti dell’amianto? Sono innocui o saranno -un nuovo problema amianto- del futuro”.

Purtroppo a tale interrogativo ancora non c’è risposta in quanto le valutazioni tossicologiche su questi prodotti (a livello mondiale) sono in corso di studio e pertanto non possono dirsi esaustive. Al momento si può solo dire che si tratta di sostanze classificabili come possibili cancerogeni per l’uomo.

Visti i dubbi sulla pericolosità tutti concordano sul fatto che si tratta di materiali per la cui monipolazione e lavorazione occorra prevedere (soprattutto per chi ne fa uso in campo professionale) ogni precauzione utile per scongiurare i rischi che, se pure ancora non del tutto dimostrati, ne potrebbero derivare.

Se scarse sono le conoscenze di tali materiali per chi ne fa uso in campo professionale nulla si può dire invece su un eventuale pericolosità degli stessi una volta messi in opera nelle nostre case. Al momento quindi tali materiali, soprattutto a livello indoor (ossia nelle abitazioni e negli uffici), non sembrerebbero rappresentare un fattore di rischio per le persone.

Per approfondimenti sul tema si rimanda ai seguenti link:

Normativa amianto (Ministero della salute)

Togliamocelo dalla testa (Regione Emilia Romagna)

Sostitutivi dell’amianto (Assoamianto)

Sostituti dell’amianto (ISPLES)

Rischio amianto (Regione Emilia Romagma)

Come riconoscere l’amianto (SUVA Svizzera)

Per informazioni o segnalazioni (ASL Emilia Romagna)

Quesiti sulla sicurezza D.lgs. 81/08

logo-piemonteLa Regione Piemonte ha messo in atto un interessante progetto  denominato: “Sicuri di essere sicuri” rivolto a tutti i cittadini (e non solo), con l’obiettivo di offrire informazioni utili per sviluppare una maggiore consapevolezza su un argomento della massima importanza come quello riguardante la sicurezza negli ambienti di lavoro. Nell’ambito di tale iniziativa si segnala la pubblicazione: “Quesiti sul decreto legislativo 81/08“.

Link al sito:  http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/index.htm

Difetti di costruzione ….. cosa fare?

casa_crepeUna recente sentenza della Corte di Cassazione Civile recita:

“In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’art. 1669 cod. civ., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. Al giudice di merito spetta altresì stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo al riguardo non limitarsi alla mera verifica della sussistenza del pericolo di crollo ovvero alla valutazione dell’incidenza dei medesimi sulle parti essenziali e strutturali dell’immobile, bensì accertare anche se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile”.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, del 26 aprile 2005, (Ud. 07/03/2005) Sentenza n. 8577

Sempre sull’argoment si segnala un interessante un foglio operativo dell’associazione: “Centro Tutela Consumatori Utenti Alto Adige” che rappresenta una sorta di “vademecum operativo”  dal titolo: casa nuova vecchia” contenente consigli su come agire per non perdere i propri diritti quando su un’opera edile di nuova costruzione si riscontrano difetti di costruzione.

Altro articolo del blog: “La denuncia di vizi e difetti presenti sull’immobile

Inquinamento indoor

La casa è lo spazio dove maggiormente dovrebbe essere salvaguardata la salute e il benessere dell’uomo. Nel passato è stata prestata particolare attenzione alla riduzione dell’inquinamento atmosferico (inquinamento outdoor), ma solo più di recente la comunità scientifica internazionale si è occupata della contaminazione dell’aria negli ambienti chiusi il così detto: ”inquinamento indoor” ossia dall’inquinamento prodotto della presenza nell’aria di ambienti confinati di contaminanti fisici, chimici e biologici non presenti nell’aria esterna.

 

L’inquinamento dell’aria negli ambienti confinati rappresenta un problema da non sottovalutare infatti è dimostrato come la maggioranza della popolazione trascorre fino all’80-90% del tempo in questo tipo di ambienti inoltre il rischio sulle persone, non è limitato a categorie selezionate per età e stato di salute come nel caso dell’esposizione professionale, ma interessa la quasi totalità della popolazione, che comprende gruppi più suscettibili quali bambini, anziani e persone già affette da patologie croniche (malattie cardiache, respiratorie, asma bronchiale, allergie).

Ma chi produce l’inquinamento indoor? La composizione dell’atmosfera all’interno degli edifici è fondamentalmente la stessa che troviamo all’esterno ma cambiano le quantità e i tipi di contaminanti infatti agli inquinanti provenienti dall’esterno va aggiunti quelli originati direttamente all’interno degli edifici quali: i materiali da costruzione, gli impianti di riscaldamento, condizionamento, cottura dei cibi, gli arredi, i rivestimenti (pitture murali, vernici, pavimenti etc.), i prodotti per la manutenzione e la pulizia (detersivi, insetticidi etc.), l’utilizzo degli spazi ed il tipo di attività che vi si svolge, ecc.  Se ciò non bastasse la tossicità di un singolo inquinante viene spesso potenziata dall’associazione con altre sostanze; tra queste particolarmente efficaci sono le polveri, il fumo di sigaretta e i vapori generati dalla cottura dei cibi. Il rischio per la salute dipende quindi dalla concentrazione (quantità di inquinanti presenti per m3) e dall’esposizione (tempo di permanenza nell’ambiente).

Lo studio degli effetti dell’inquinamento dell’aria sulla salute umana è particolarmente complesso in quanto i sintomi non sono specifici e possono esserci più inquinanti responsabili dello stesso disturbo, subentrano inoltre gli effetti dovuti allo stress e al discomfort climatico. Bisogna considerare poi che gli individui possono reagire in modo diverso alle stesse condizioni. I principali effetti nocivi osservati sull’uomo sono: respiratori, irritazioni di cute e mucose, effetti sul sistema nervoso, cardiovascolari, effetti al sistema gastrointestinale, effetti al sistema riproduttivo, infezioni ed intossicazioni. Per mantenere bassa e quindi meno pericolosa la concentrazione, si può intervenire sia riducendone le immissioni utilizzando cioè materiali meno inquinanti sia con una ventilazione adeguata. In particolare si sottolinea come la ventilazione degli ambienti è indispensabile per mantenere la salubrità degli ambienti chiusi rifornendoli di ossigeno, e diluendo la concentrazione delle sostanze inquinanti che altrimenti tenderebbero a concentrarsi.

Il problema è davvero scottante e da non sottovalutare se si pensa che per le costruzioni odierne vengono richiesti standard acustici e energetici che, almeno in apparenza, tenderebbero a sigillare piuttosto che arieggiare gli ambienti. Ecco quindindi che la presenza della ventilazione degli ambienti (naturale o forzata che sia) al pari della scelta dei materiali deve essere ben ponderata in sede progettuale e non scaricata unicamente alla sola perizia dei conduttori come spesso avviene.

Sull’argomento si segnalano i seguenti link:

http://www.arpa.veneto.it/glossario_amb/htm/inquinamento_indoor.asp

http://www.ministerosalute.it/resources/static/pubblicazioni/Ambiente.pdf

http://www-1.unipv.it/safety/norme/626/indoor.pdf

http://www.ministerosalute.it/incidentiDomestici/incidentiDomestici.jsp

Compravendite senza certificato energetico

È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto scorso la legge n.133 del 6/8/2008 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 112 del 25/6/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.  (vedi news tratta dal sito di edilportale.com)

Problemi di ventilazione negli scarichi delle abitazioni

La ventilazione delle reti di scarico ha un duplice scopo: sfiatare all’esterno i cattivi odori che si sviluppano dai liquami e al contempo consentire un funzionamento normale dei sifoni installati con i vari apparecchi sanitari mantenendo all’interno della tubazione sempre una pressione prossima a quella atmosferica, che è quella che si stabilisce al pelo libero dei sifoni.

Purtroppo non sempre le cose vanno nel verso giusto ed ecco che odori nauseabondi, gorgoglii, rantoli e in alcuni casi la fuoriuscita di liquami trasformano anche bagni nuovi ed esteticamente ben eseguiti in ambienti opprimenti.

Le cause all’origine del malfunzionamento possono essere molteplici come anche il tipo d’intervento da eseguire, infatti a volte si è in presenza di un’occlusione temporanea, altre volte la causa è da ricercare nelle modifiche apportate all’impianto mentre in molti altri casi si tratta di veri e propri errori progettuali. In ogni caso per poter eseguire un intervento decisivo è necessario comprendere con precisione la natura del fenomeno con opportuni rilievi.

Il flusso dei liquidi attraverso il condotto di scarico è intermittente e saltuario con velocità e portate sempre diverse. Semplificando il fenomeno che si genera nella tubazione è il seguente: l’acqua in caduta, a cascata, mescolandosi all’aria occupa uno spazio maggiore di quello che occuperebbe la sola acqua in massa compatta  andando così ad occupare l’intera sezione della colonna. L’acqua e l’aria mescolate tra loro vanno verso il basso assieme come un lungo stantuffo spingendo l’aria sottostante e richiamandone altra dall’alto. Ecco quindi che si manifestano due fenomeni contrari ma con conseguenze molto simili per gli utenti: il “sifonaggio per aspirazione” che si manifesta sui piani alti e il “sifonaggio per pressurizzazione” che si manifesta sui piani bassi.

Sia in un caso che nell’altro gli effetti finali sono i medesimi: lo svuotamento dei sifoni dei sanitari (in un verso o nell’altro) in particolare di quelli più deboli (ossia quelli più piccoli e posizionati più in basso tipo il bidet), il gorgogliamento dell’aria spinta attraverso i sifoni, l’ingresso nell’ambiente di cattivi odori, l’accompagnarsi di rumori nella colonna tipo cascata o gorgoglii vari dai sifoni.

 

Per evitare la formazione dello stantuffo che così generatosi crea problemi di sovrappressione o depressione, a seconda se ci troviamo a monte o a valle del fronte dell’acqua e dell’altezza dell’edificio, si utilizzano varie tecniche del tipo:

1)  porre a qualche metro di distanza dalla base della colonna un sifone tipo “Firenze”, evitando pozzetti sifonati direttamente alla base delle colonne che limitano si il ritorno dei cattivi odori ma generano ai piani bassi sovrappressioni nei sanitari con rumori e a volte fuoriuscita di liquido;

2) consentire un agevole ingresso dell’aria dall’alto evitando curve, ostruzioni o ritorni d’aria;

3) realizzare una ventilazione secondaria (una seconda tubazione che ai vari piani consenta l’ingresso e/o l’uscita di aria, esterna alla colonna, mantenendo così la pressione atmosferica ovunque;

4)  intervenire direttamente sui singoli sifoni aumentandoli o anteponendo apposite valvole a membrana di sfiato, evitando diramazioni di scarico troppo lunghe (che causano l’autosifonaggio) o immissioni dirette degli scarichi deboli nella colonna di scarico e/o, se necessario e vi è la possibilità, ricorrere a delle valvole ventilanti poste direttamente sulla tubazione di scarico principale quale quella in figura (valvola AIR STOP):valvola-di-non-ritorno-di-airstop-1

 

Purtroppo quando si parla di problemi di ventilazione molti s’improvvisano esperti (talvolta gli stessi soggetti che li hanno causati) e pur senza comprendere fino in fondo i fenomeni che accadono suggeriscono rimedi poco efficaci se non del tutto inutili per la circostanza specifica.

 

Attualmente la progettazione ed il calcolo degli impianti di scarico di acque reflue di un edificio vanno realizzati secondo le “Norme UNI EN 12056:2001“.

Link consigliati nel sito:

Impianti: obbligo conformità solo per edifici nuovi

Nuovi chiarimenti sul D.M. 37/2008 in particolare Il Ministero dello Sviluppo economico interviene nuovamente sul decreto ministeriale 37/2008 in materia di sicurezza impianti all’interno degli edifici per chiarire che non esiste alcun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. Si riporta il comunicato stampa del MSE dal titolo: ” …. nessun rischio distacco luce, acqua e gas“.

Impianti e compravendite immobiliari

 

La pubblicazione delD.M. n. 37 del 22 gennaio 2008a prima lettura, sembra imporre nuovi obblighi sulla certificazione degli impianti delle abitazioni, talmente stringenti, da ostacolare addirittura la stipula delle compravendite immobiliari.

 

Oggi invece si fa largo una interpretazione meno ferrea del decreto e l’obbligo di garanzia recitato dall’articolo 13 del D.M. viene interpretato nel modo che se pure il venditore ha l’obbligo di garantire gli impianti a norma, l’acquirente può tuttavia continuare anche dopo il 26 marzo a esonerarlo da tale garanzia e cioè accettare di comprare il fabbricato “nello stato in cui si trova”.

 

La norma quindi ha lo scopo di far maturare, nel mercato immobiliare, la consapevolezza della presenza di due tipi di fabbricati (con conseguenze anche sul loro prezzo): quelli, con impianti a norma (e come tali garantiti e documentati), e quelli con gli impianti non in sicurezza.