Pubblici dipendenti e incarichi di CTU, ruoli incompatibili?

presente sul sito del ministreto dell Giustizia)Una domanda posta all’Ordine degli Ingegneri di Bologna, con la relativa risposta, riguardante il già dibattuto ruolo di CTU per il dipendente di una pubblica amministrazione:

Gent.li colleghi ing.ri Monaco e Gasparini,
prima di tutto Vi faccio i miei complimenti per l’attenzione dimostrata sui temi della deontologia e dell’etica professionale, impegno dimostrato anche attraverso la sezione del sito dedicata al dialogo con gli iscritti (mi riferisco in particolare alla sezione quesiti e risposte). E’ proprio dopo aver letto un quesito con risposta in tale sezione (datato 2/9/2010 su: “Ruolo di CTU e dipendente  nella pubblica amministrazione“) che ho pensato scrivere la presente lettera.
1 premessa) Le leggi in merito alla incompatibilità  dell’attività di dipendente pubblico con quella autonoma del dipendente stesso non valgono per l’attività di CTU infatti, la direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia infatti, ha risposto con la “Circolare del CSM del 4 gennaio 1999
” nella quale si legge: 
(Link diretto al sito del Ministero di Grazia e Giustizia)

“…….. ove tale divieto fosse ritenuto applicabile anche in tema di nomina di periti e consulenti, non solo si svuoterebbe di contenuto la concreta possibilità di scelta fiduciaria da parte del Giudice, prevista dai vigenti codici di rito, ma si impedirebbe al Giudice, dominus del processo, di avvalersi di quelle nozioni tecniche ritenute indispensabili, individuate soltanto in quel determinato soggetto che intende nominare consulente o perito
Nella stessa circolare si legge inoltre che l’indipendenza della Magistratura garantita dall’art.104 della Costituzione anche nell’ambito del delicato momento di scelta del perito, non può essere scalfita da norme che condizionano ad un atto vincolante di una autorità amministrativa l’attività giudiziaria intralciandola. Ne consegue quindi che tali norme non si applicano nel caso specifico degli incarichi di consulenza tecnica o peritale conferiti dall’Autorità Giudiziaria.
La giurisprudenza anche di Cassazione ha successivamente consolidato quanto scritto nella circolare anzi detta stabilendo che l’iscrizione dei consulenti tecnici negli appositi albi in Tribunale, in ragione della loro competenza specifica, è diretta a facilitare la scelta del giudice, ma non comporta un limite al potere di scelta del giudice medesimo; tanto è vero, che la mancata iscrizione del consulente all’albo dei consulenti d’ufficio non incide sulla validità della consulenza.
2 domanda) Malgrado la premessa alcune pubbliche amministrazioni continuano a imporre limiti e divieti ai loro dipendenti. Questo è il caso ad esempio dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna (ex Provveditorato agli Studi) dove purtroppo alcuni dirigenti improvvisano interpretazioni personali originando confusione e quindi difficoltà ai docenti chiamati a svolgere il ruolo pubblico di ausiliario del Giudice. Potrebbe il Consiglio dell’Ordine di Bologna esprimere un proprio autorevole parere sul punto?

In riscontro Suo quesito, si trascrive di seguito il Parere del nostro consulente legale:

”Come correttamente anticipato dall’iscritto Dott. Ing. Ugo Lops, che di questa specifica materia si è molto e positivamente interessato nel recente passato, l’argomento continua ad essere controverso soprattutto per cattiva informazione di alcuni rami periferici della Pubblica Amministrazione. Ebbene, pur senza l’ambizione di mettere una mia parola definitiva alla questione, risponderei al quesito sottopostomi richiamando alcuni principi fondamentali statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione.
1) Nel nostro codice di procedura civile la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova la cui ammissione, come per altri incombenti istruttori, è rimessa alla esclusiva disponibilità delle parti e dei suoi difensori; al contrario, essa consiste in uno strumento probatorio non soltanto sottratto alla disponibilità delle parti, bensì anche riservato all’esclusivo prudente apprezzamento del giudice. La consulenza, infatti, è finalizzata all’acquisizione di un parere tecnico necessario affinché il giudice possa valutare (ed infine decidere) argomenti e questioni che comportino specifiche conoscenze. Rientra, quindi, nei poteri discrezionali del giudice stabilire se e quando egli ritenga necessaria la consulenza tecnica e la nomina del proprio ausiliario di giustizia.
2) Come si è appena detto, la nomina del consulente rientra fra i poteri discrezionali del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti e nei limiti di indagine che egli ritenga opportuni; nella designazione del consulente il giudice non è per nulla obbligato a scegliere in albi predisposti, potendo egli fare ricorso alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso letture e ricerche personali. Quindi, il giudice può anche nominare un pubblico dipendente, se egli ne apprezza la competenza tecnica: diversamente, si finirebbe sia con il rendere privo di interesse i principi della discrezionalità e dell’autonomia del giudice, sia con l’impedire al giudice la nomina di un ausiliario con competenze e nozioni che egli ritiene indispensabili al processo.
3) Qualora venga nominato consulente tecnico d’ufficio (cioè del giudice) un pubblico dipendente e che questi accetti l’incarico e lo svolga, in virtù della speciale funzione che egli assume di ausiliario giudiziario egli non è soggetto all’obbligo di una preventiva autorizzazione da parte della propria amministrazione; tuttavia, una doverosa informazione è imposta nell’ambito del rapporto d’impiego.

Altro articolo sull’argomento già presente nel Blog: Incarichi di CTU conferiti a pubblici dipendenti

Una recente sentenza del 2017 del Consiglio di Stato ritorna sulla vicenda affermando che un dipendente pubblico può accettare incarichi anche senza autorizzazione della propria amministrazione (Consiglio di Stato 3513/2017). A tal riguardo si riporta quanto scrive Legislazione Tecnica sul proprio sito:

6 pensieri riguardo “Pubblici dipendenti e incarichi di CTU, ruoli incompatibili?”

  1. Salve, in merito a tale dibattito vorrei chiedere una ulteriore info. Da quanto si legge in un documento esplicativo del CNI, sembrerebbe che l’attività di CTU non sia inquadrabile come una prestazione occasionale e pertanto, sussiste la problematica del dipendente pubblico, obbligato a non avere la PIVA. Allora come fa a ricevere l’onorario? Il problema mi è stato sollevato dal commercialista. Grazie in anticipo

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    1. La circolare del Ministero della giustizia è rivolta prevalentemente ai docenti che hanno la possibilità di avere senza problemi la partita IVA per attività professionale inoltrando una semplice domanda “proforma” al proprio dirigente. Diverso è l’approccio fiscale per gli altri dipendenti pubblici che pur avendo la facoltà di svolgere l’attività di CTU senza subire ritorsioni dal proprio datore di lavoro hanno diverso approccio per aprire la partita IVA. Se proprio non possono far figurare il lavoro svolto come prestazione occasionale (ma tanti lo fanno), hanno l’obbligo di chiedere al proprio datore di lavoro il permesso per aprire la partita IVA salvo pene di carattere amministrativo in caso vegano scoperti per non averlo fatto. Stiamo però entrando nel campo fiscale che non è di mia competenza. Spero di essere stato utile

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  2. Egregio Professore,
    Non mi è chiaro un punto :se un pubblico dipendente full time può svolgere servizi peritali per il PM,come viene retribuito del suo servizio se non può, per la sua condizione di dipendente pubblico, avere una partita IVA?

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    1. Gentile sig. Matteo,
      Tale regola non viene applicata ai docenti della scuola pubblica (che devono comunque ricevere l’autorizzazione da parte del dirigente scolastico), i docenti universitari a tempo determinato, il personale sanitario e tutti i dipendenti pubblici con un rapporto di lavoro part-time o che non sia superiore al 50%.
      Inoltre se si tratta di incarichi occasionali non è necessario avere la partita IVA per fatturare.
      La Prestazione Occasionale è uno strumento che deve essere utilizzato dai soggetti che vogliono intraprendere attività professionali in modo saltuario e sporadico. Si tratta di situazioni in cui i soggetti sono esonerati dall’apertura di una partita IVA in quanto svolgono l’attività professionale in modo non abituale e continuativo.
      Spero di aver risposto al suo quesito.
      Cordialità

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  3. Mi scuso con i lettori ma l’Ordine degli Ingegneri di Bologna nel rifare il proprio sito internet ha, almeno per il momento, rimosso le Faq a cui sono indirizzati i link del presente articolo senza darne comunicazione ai propri iscritti sul perchè. Ritengo che sia una perdita per il sito dell’Ordine e spero in un ripensamento futuro vista la utile valenza sociale che tale sezione comportava. A mio avviso comunque il valore del contenuto dello stesso, facilmente verificabile, non muta.

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  4. Egregio Ing. Lops,

    la ringrazio per la cortese attenzione e per il nuovo articolo che mi sarà sicuramente utile.
    Per quanto mi riguarda, vorrei brevemente aggiornarla sulla vicenda. In merito alla incompatibilità tra CTU e dipendente pubblico sembra che, grazie soprattutto al suo articolo, sia riuscito a convincere il mio Collegio del fatto che tale presunta incompatibilità non sussista.
    Cordialmente

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